- Istituzione di zone franche doganali intercluse nelle aree LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua LAZ5-LAZ6-LAZ7 del Basso Lazio.
- Finalità: incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione in aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali.
- Base normativa europea: regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione).
- Coerenza con la Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 (decisione C(2021) 8655 final).
- Perimetrazione proposta dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e dalla regione Lazio, approvazione con determinazione del direttore ADM.
Comma 453 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso provvedimento di perimetrazione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e della regione Lazio; determinazione del direttore ADM di approvazione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e di sostenere l’occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento , le cui perimetrazioni sono proposte(UE) n. 952/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 453): Competenze esclusive Stato in materia di dogane e protezione confini nazionali; competenze concorrenti per porti
- Art. 118 Costituzione (comma 453): Funzioni amministrative dei comuni e principio di sussidiarietà nello sviluppo economico locale
- Art. 4 TUIVA (comma 453): Operazioni con zone franche e regime IVA delle merci in sospensione dei dazi
Inquadramento
Il comma 453 della Legge di Bilancio 2026 istituisce zone franche doganali intercluse nelle aree del Basso Lazio classificate come LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, secondo la mappatura della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e successivamente modificata con la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023. Le zone franche interessano aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali, con la finalità di incentivare il recupero delle potenzialità economiche e sostenere l'occupazione del territorio.
Base normativa europea: il Codice doganale dell'Unione
Le zone franche doganali sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (UCC). Gli artt. 243-249 UCC e i correlati regolamenti di esecuzione (Reg. UE 2015/2446 e Reg. UE 2015/2447) definiscono le caratteristiche delle zone franche come aree del territorio doganale dell'Unione in cui le merci possono essere introdotte, immagazzinate, lavorate o trasformate beneficiando di una sospensione dei dazi e di una semplificazione delle procedure doganali. Le zone franche intercluse, oggetto del comma 453, sono parti di zone franche delimitate all'interno di aree più ampie.
Coerenza con la Carta degli aiuti regionali 2022-2027
La Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 individua le aree del territorio nazionale ammesse ai sostegni regionali ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE. Le aree LAZ3, LAZ4 e la zona contigua LAZ5-LAZ6-LAZ7 del Basso Lazio rientrano tra le aree ammissibili agli aiuti regionali. L'istituzione delle zone franche doganali intercluse in tali aree si coordina con il quadro degli aiuti di Stato, rispettando i limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa europea. Si tratta di un'operazione di policy economica territoriale di rilevante portata, finalizzata a ridurre il divario di sviluppo tra le aree più e meno favorite del Paese.
Aree interessate: porti, piattaforme logistiche e agglomerati industriali
Il comma 453 indica esplicitamente le aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali come ambiti territoriali in cui istituire le zone franche. Si tratta di aree caratterizzate da infrastrutture logistiche e produttive di rilievo, su cui l'istituzione di un regime doganale agevolato può produrre effetti significativi in termini di attrazione di investimenti, riduzione dei costi operativi per le imprese e creazione di posti di lavoro. L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (con sede a Civitavecchia, competente sui porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) ha competenza sulle aree di propria gestione, mentre la regione Lazio interviene per le altre aree del Basso Lazio.
Procedura di perimetrazione e approvazione
La perimetrazione delle zone franche è proposta dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e dalla regione Lazio per le altre aree. L'approvazione avviene con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), che è l'autorità nazionale competente in materia doganale. La procedura riflette la natura multilivello della governance, con coinvolgimento di amministrazione statale (ADM), enti regionali (regione Lazio) ed enti speciali (Autorità di sistema portuale, istituite dal D.Lgs. 169/2016 di riforma della legge sui porti). Le decisioni dovranno rispettare i vincoli derivanti dal diritto europeo della concorrenza e degli aiuti di Stato.
Effetti per le imprese e per il territorio
Le imprese che si insediano nelle zone franche doganali intercluse beneficiano di vantaggi competitivi significativi: sospensione dei dazi all'importazione, semplificazioni nelle procedure doganali, possibilità di lavorare le merci in regime sospensivo. Tali vantaggi si traducono in riduzione dei costi finanziari e logistici, miglioramento della competitività internazionale, attrazione di investimenti esteri. Per il territorio, le ricadute attese sono in termini di occupazione, indotto economico e sviluppo dei servizi connessi (logistica, trasporti, servizi alle imprese). Per i comuni e le province del Basso Lazio interessati, l'istituzione delle zone franche può rappresentare un'occasione di sviluppo locale, con potenziali effetti positivi sui bilanci comunali derivanti dall'aumento dell'attività economica sul territorio. Il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) disciplina le funzioni dei comuni in materia di sviluppo economico locale e pianificazione urbanistica.
Considerazioni finali
Il comma 453 rappresenta un intervento di politica industriale e logistica di significativa portata, coerente con il quadro europeo degli aiuti regionali e delle zone franche doganali. La sua efficacia dipenderà dalla rapidità della perimetrazione, dalla qualità delle infrastrutture esistenti e dalla capacità delle istituzioni locali (regione, autorità portuale, comuni) di promuovere l'insediamento di imprese qualificate nelle aree designate.
Domande frequenti
Che cosa sono le zone franche doganali intercluse?
Le zone franche doganali sono aree del territorio doganale dell'Unione europea in cui le merci possono essere introdotte, immagazzinate, lavorate o trasformate beneficiando di una sospensione dei dazi all'importazione e di semplificazioni nelle procedure doganali. Sono disciplinate dagli articoli 243-249 del Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e dai correlati regolamenti di esecuzione. Le zone franche intercluse sono porzioni di zone franche delimitate all'interno di aree più ampie, tipicamente aree portuali o industriali. L'ingresso delle merci nella zona franca non comporta il pagamento dei dazi fino al momento dell'eventuale immissione in consumo nel mercato interno dell'UE. Il regime offre vantaggi competitivi significativi per le imprese che operano in import-export e nella logistica internazionale.
Quali aree del Lazio sono coinvolte?
Le aree coinvolte sono quelle classificate come LAZ3, LAZ4 e la zona contigua denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e successive modifiche, in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023. Si tratta di aree del Basso Lazio caratterizzate da presenza di infrastrutture portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali, in cui è già consentito l'intervento con aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE. La perimetrazione precisa delle zone franche all'interno di tali aree sarà definita dai soggetti competenti.
Chi propone e chi approva la perimetrazione?
La perimetrazione delle zone franche doganali intercluse è proposta dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza (porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta), e dalla regione Lazio per le altre aree del Basso Lazio. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici istituiti dal D.Lgs. 169/2016, di riforma della L. 84/1994 sulla legislazione portuale, con competenze su più porti raggruppati in sistemi territoriali. L'approvazione delle perimetrazioni avviene con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), che è l'autorità nazionale competente in materia doganale. La procedura prevede quindi un coinvolgimento multilivello: enti speciali portuali, regione, amministrazione statale doganale.
Quali vantaggi per le imprese che si insediano nelle zone franche?
Le imprese che si insediano nelle zone franche doganali intercluse beneficiano di significativi vantaggi competitivi: sospensione del pagamento dei dazi all'importazione fino al momento dell'eventuale immissione in consumo nel mercato interno dell'UE, possibilità di lavorare e trasformare le merci in regime sospensivo, semplificazioni nelle procedure doganali, riduzione degli oneri amministrativi. Tali vantaggi si traducono in significativa riduzione dei costi finanziari e logistici, miglioramento della competitività internazionale e attrazione di investimenti esteri. Per le imprese del settore della logistica e della trasformazione di merci provenienti da Paesi terzi, l'insediamento in zona franca rappresenta un'opportunità di sviluppo del business. Restano fermi gli obblighi fiscali ordinari diversi dai dazi (IVA, IRES, IRAP) secondo la disciplina applicabile.
Quali effetti per i comuni del Basso Lazio?
Per i comuni del Basso Lazio interessati dalle perimetrazioni delle zone franche, gli effetti attesi sono significativi in termini di sviluppo economico locale e occupazione. L'insediamento di nuove imprese e l'espansione di quelle già presenti può tradursi in aumento del gettito fiscale comunale (IMU sui fabbricati produttivi, TARI, addizionale comunale IRPEF dei lavoratori), creazione di posti di lavoro per i residenti, sviluppo dei servizi accessori (commercio, ristorazione, servizi alla persona). I comuni dovranno coordinarsi con la regione e con l'Autorità di sistema portuale per la pianificazione urbanistica e infrastrutturale delle aree interessate, secondo le funzioni di governo del territorio loro attribuite dal D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e dalla normativa urbanistica regionale. Sarà importante un dialogo continuo per massimizzare le ricadute positive sul territorio.