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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Ogni SRL deve avere un indirizzo PEC iscritto al Registro delle Imprese: è il suo “domicilio digitale”, dove ricevere comunicazioni e notifiche con valore legale. Vediamo gli obblighi e i rischi.

Cos’è il domicilio digitale

Il domicilio digitale è un indirizzo PEC (o un servizio elettronico di recapito certificato) iscritto in pubblici elenchi, presso cui l’impresa riceve comunicazioni e notificazioni con pieno valore legale. Per le società l’obbligo di dotarsi di PEC e di iscriverla al Registro delle Imprese risale all’art. 16 del d.l. 185/2008 (conv. l. 2/2009) ed è oggi inquadrato nel Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005, CAD).

L’iscrizione al Registro e all’INI-PEC

La PEC della SRL deve risultare dal Registro delle Imprese e confluisce nell’INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti). Deve trattarsi di un indirizzo univoco e riconducibile alla società (non condiviso con altri soggetti, secondo le indicazioni delle Camere di Commercio).

A cosa serve

Aggiornamento e gestione

La SRL deve mantenere la PEC attiva e aggiornata: una casella piena, scaduta o non presidiata equivale a non ricevere comunicazioni che, comunque, si considerano legalmente recapitate. È quindi essenziale monitorarla con continuità.

Conseguenze dell’inadempimento

La mancata iscrizione del domicilio digitale comporta che l’ufficio del Registro delle Imprese possa sospendere le domande e, nei casi previsti, sono irrogabili sanzioni amministrative; in mancanza, le notifiche possono comunque avvenire con modalità alternative previste dalla legge, a rischio dell’impresa.

Spunti pratici

Esempio pratico

L’Agenzia delle Entrate notifica un atto alla PEC della SRL, regolarmente iscritta. La casella è piena e il messaggio non viene scaricato: la notifica si considera comunque perfezionata. Tenere la PEC presidiata avrebbe evitato di perdere i termini per reagire.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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