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La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e gli assegnisti di ricerca che perdono involontariamente il lavoro. Ha requisiti, durata e importo simili alla NASpI, ma con alcune differenze specifiche legate alla natura parasubordinata del rapporto.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Beneficiari | Co.co.co. (anche a progetto), assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS |
| Requisito contributivo | Almeno 1 mese contributivo nell’anno precedente + almeno 1 mese nell’anno della cessazione o nei 2 anni precedenti (regole dettagliate in circolare INPS) |
| Stato richiesto | Disoccupazione involontaria; non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie |
| Importo | Calcolato sul reddito imponibile da collaborazione con percentuale e massimale (aggiornati annualmente dall’INPS) |
| Durata | Metà dei mesi di contribuzione nel biennio precedente; massimo 6 mesi (prorogabile per alcune categorie) |
| Domanda | All’INPS entro 68 giorni dalla cessazione, in via telematica |
Chi ha diritto alla DIS-COLL
La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e agli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Sono esclusi i collaboratori con partita IVA abituale, gli amministratori di società e chi è iscritto ad altre gestioni previdenziali obbligatorie (ad esempio dipendenti con co.co.co. secondaria che hanno una pensione in corso di godimento).
Requisiti contributivi e differenze con la NASpI
A differenza della NASpI, la DIS-COLL richiede un requisito contributivo riferito al biennio precedente la cessazione (anziché il quadriennio) con specifici mesi minimi. Le condizioni esatte sono definite annualmente dall’INPS in apposita circolare. La durata massima è di norma di 6 mesi, sensibilmente inferiore ai 24 mesi della NASpI, anche se alcune proroghe di legge possono ampliarla.
Importo e domanda
L’importo si calcola sul reddito imponibile da collaborazione con una percentuale e un massimale mensile aggiornati annualmente dall’INPS. È soggetto a IRPEF e al meccanismo del décalage mensile (analoga riduzione progressiva). La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione, in via telematica tramite il sito INPS o il patronato.
Casi pratici
Tizio ha una collaborazione coordinata e continuativa di 18 mesi che non viene rinnovata. Se ha i requisiti contributivi nel biennio precedente, ha diritto alla DIS-COLL. Deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione e rendere la DID al Centro per l’impiego.
Caia termina un assegno di ricerca universitario. Gli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata rientrano tra i beneficiari della DIS-COLL: se soddisfa i requisiti contributivi, può presentare domanda.
Sempronio è pensionato e ha anche un co.co.co.: alla cessazione del co.co.co. non ha diritto alla DIS-COLL, perché la norma esclude chi è titolare di pensione in corso di godimento.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra DIS-COLL e NASpI?
La DIS-COLL è per collaboratori parasubordinati (co.co.co., assegnisti) iscritti alla Gestione Separata; la NASpI è per lavoratori dipendenti. Durata massima, requisiti contributivi e calcolo dell’importo hanno alcune differenze, anche se il meccanismo di base è analogo.
Chi è escluso dalla DIS-COLL?
Sono esclusi i titolari di pensione, chi è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e i collaboratori con partita IVA il cui reddito prevalente è da lavoro autonomo, oltre agli amministratori di società.
La DIS-COLL dura quanto la NASpI?
No. La durata massima ordinaria della DIS-COLL è di 6 mesi, molto inferiore ai 24 mesi della NASpI, anche se interventi legislativi periodici possono modificare questi limiti.
Dove si presenta la domanda DIS-COLL?
Telematicamente all’INPS (sito myINPS, app IO o patronato), entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.
Anche la DIS-COLL ha il décalage?
Sì. Come la NASpI, la DIS-COLL prevede una riduzione mensile progressiva dell’importo a partire da un certo mese di fruizione, secondo le modalità indicate dall’INPS.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra DIS-COLL e NASpI?
La DIS-COLL è per collaboratori parasubordinati (co.co.co., assegnisti) iscritti alla Gestione Separata; la NASpI è per lavoratori dipendenti. Durata massima, requisiti contributivi e calcolo dell'importo hanno alcune differenze, anche se il meccanismo di base è analogo.
Chi è escluso dalla DIS-COLL?
Sono esclusi i titolari di pensione, chi è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e i collaboratori con partita IVA il cui reddito prevalente è da lavoro autonomo, oltre agli amministratori di società.
La DIS-COLL dura quanto la NASpI?
No. La durata massima ordinaria della DIS-COLL è di 6 mesi, molto inferiore ai 24 mesi della NASpI, anche se interventi legislativi periodici possono modificare questi limiti.
Dove si presenta la domanda DIS-COLL?
Telematicamente all'INPS (sito myINPS, app IO o patronato), entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.
Anche la DIS-COLL ha il décalage?
Sì. Come la NASpI, la DIS-COLL prevede una riduzione mensile progressiva dell'importo a partire da un certo mese di fruizione, secondo le modalità indicate dall'INPS.
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