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La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e gli assegnisti di ricerca che perdono involontariamente il lavoro. Ha requisiti, durata e importo simili alla NASpI, ma con alcune differenze specifiche legate alla natura parasubordinata del rapporto.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Beneficiari | Co.co.co. (anche a progetto), assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS |
| Requisito contributivo | Almeno 1 mese contributivo nell’anno precedente + almeno 1 mese nell’anno della cessazione o nei 2 anni precedenti (regole dettagliate in circolare INPS) |
| Stato richiesto | Disoccupazione involontaria; non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie |
| Importo | Calcolato sul reddito imponibile da collaborazione con percentuale e massimale (aggiornati annualmente dall’INPS) |
| Durata | Pari ai mesi di contribuzione nel biennio precedente; massimo 12 mesi (dal 1° gennaio 2022, L. 234/2021) |
| Domanda | All’INPS entro 68 giorni dalla cessazione, in via telematica |
Chi ha diritto alla DIS-COLL
La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e agli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Sono esclusi i collaboratori con partita IVA abituale, gli amministratori di società e chi è iscritto ad altre gestioni previdenziali obbligatorie (ad esempio dipendenti con co.co.co. secondaria che hanno una pensione in corso di godimento).
Requisiti contributivi e differenze con la NASpI
A differenza della NASpI, la DIS-COLL richiede un requisito contributivo riferito al biennio precedente la cessazione (anziché il quadriennio) con specifici mesi minimi. Le condizioni esatte sono definite annualmente dall’INPS in apposita circolare. La durata è pari ai mesi di contribuzione accreditati nel biennio e la durata massima è di 12 mesi (dal 1° gennaio 2022, per effetto della riforma degli ammortizzatori della L. 234/2021, che l’ha raddoppiata rispetto ai 6 mesi previgenti), comunque inferiore ai 24 mesi della NASpI.
Importo e domanda
L’importo si calcola sul reddito imponibile da collaborazione con una percentuale e un massimale mensile aggiornati annualmente dall’INPS. È soggetto a IRPEF e al meccanismo del décalage mensile (analoga riduzione progressiva). La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione, in via telematica tramite il sito INPS o il patronato.
Casi pratici
Tizio ha una collaborazione coordinata e continuativa di 18 mesi che non viene rinnovata. Se ha i requisiti contributivi nel biennio precedente, ha diritto alla DIS-COLL. Deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione e rendere la DID al Centro per l’impiego.
Caia termina un assegno di ricerca universitario. Gli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata rientrano tra i beneficiari della DIS-COLL: se soddisfa i requisiti contributivi, può presentare domanda.
Sempronio è pensionato e ha anche un co.co.co.: alla cessazione del co.co.co. non ha diritto alla DIS-COLL, perché la norma esclude chi è titolare di pensione in corso di godimento.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra DIS-COLL e NASpI?
La DIS-COLL è per collaboratori parasubordinati (co.co.co., assegnisti) iscritti alla Gestione Separata; la NASpI è per lavoratori dipendenti. Durata massima, requisiti contributivi e calcolo dell’importo hanno alcune differenze, anche se il meccanismo di base è analogo.
Chi è escluso dalla DIS-COLL?
Sono esclusi i titolari di pensione, chi è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e i collaboratori con partita IVA il cui reddito prevalente è da lavoro autonomo, oltre agli amministratori di società.
La DIS-COLL dura quanto la NASpI?
No. La durata massima della DIS-COLL è di 12 mesi dal 2022 (prima era 6), comunque inferiore ai 24 mesi della NASpI.
Dove si presenta la domanda DIS-COLL?
Telematicamente all’INPS (sito myINPS, app IO o patronato), entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.
Anche la DIS-COLL ha il décalage?
Sì. Come la NASpI, la DIS-COLL prevede una riduzione mensile progressiva dell’importo a partire da un certo mese di fruizione, secondo le modalità indicate dall’INPS.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La DIS-COLL e la forma di tutela contro la disoccupazione involontaria pensata per il lavoro parasubordinato. A differenza della NASpI, riservata ai lavoratori subordinati, essa si rivolge ai collaboratori coordinati e continuativi e agli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata INPS. Il meccanismo di base e analogo a quello della NASpI, ma alcuni elementi - requisiti contributivi, durata e calcolo dell'importo - presentano differenze legate alla peculiare natura del rapporto parasubordinato. Si tratta di una tutela introdotta dal D.Lgs. 22/2015 e progressivamente consolidata.
I beneficiari
Hanno diritto alla DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche nelle forme assimilate, e gli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata che si trovino in stato di disoccupazione involontaria. Restano esclusi i collaboratori titolari di partita IVA con attivita autonoma abituale prevalente, gli amministratori di societa e coloro che sono iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o titolari di pensione in corso di godimento. L'individuazione corretta della platea e il primo passo per valutare il diritto.
Il requisito contributivo
La DIS-COLL richiede un requisito contributivo riferito al biennio precedente la cessazione, con la maturazione di mensilita minime di contribuzione. Si tratta di un orizzonte temporale piu ristretto rispetto a quello previsto per la NASpI. Le condizioni esatte, in termini di mensilita e di periodi rilevanti, sono precisate annualmente dall'INPS nelle proprie circolari, alle quali occorre fare riferimento per il caso concreto.
La durata della prestazione
La durata massima ordinaria della DIS-COLL e sensibilmente inferiore a quella della NASpI. La prestazione e commisurata ai periodi di contribuzione del biennio precedente, entro il tetto massimo stabilito. Interventi legislativi periodici possono ampliare o modificare questi limiti per determinate categorie: anche in questo caso la verifica della disciplina vigente al momento della domanda e essenziale.
L'importo e il decalage
L'importo si calcola sul reddito imponibile da collaborazione, applicando una percentuale entro un massimale mensile, secondo i parametri aggiornati annualmente dall'INPS. La prestazione e soggetta a imposizione fiscale e, come la NASpI, prevede un meccanismo di riduzione progressiva mensile, il cosiddetto decalage, a partire da un certo mese di fruizione. Il lavoratore deve quindi attendersi un importo decrescente nel tempo.
La domanda e gli adempimenti
La domanda va presentata all'INPS in via telematica, tramite il portale dell'istituto o un patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Accanto alla domanda, il beneficiario deve rendere la dichiarazione di immediata disponibilita al lavoro presso il Centro per l'impiego e rispettare gli obblighi connessi alla condizione di disoccupazione. Il mancato rispetto del termine o degli adempimenti puo pregiudicare l'accesso alla prestazione.
Il confronto con la NASpI
Pur condividendo la funzione di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, DIS-COLL e NASpI rispondono a platee diverse e presentano regole non coincidenti. Per il lavoratore con storia contributiva mista - in parte subordinata, in parte parasubordinata - e importante individuare quale tutela spetti in relazione all'ultimo rapporto cessato e alla gestione previdenziale di iscrizione.
Domande frequenti
Qual e la differenza tra DIS-COLL e NASpI?
La DIS-COLL e destinata ai collaboratori parasubordinati e agli assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata; la NASpI ai lavoratori dipendenti. Durata massima, requisiti contributivi e calcolo dell'importo presentano differenze, pur con un meccanismo di base analogo.
Chi e escluso dalla DIS-COLL?
Sono esclusi i titolari di pensione, chi e iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, i collaboratori con partita IVA e attivita autonoma prevalente e gli amministratori di societa.
La DIS-COLL dura quanto la NASpI?
No. La durata massima ordinaria della DIS-COLL e sensibilmente inferiore a quella della NASpI. Interventi legislativi periodici possono modificare i limiti per alcune categorie, per cui va verificata la disciplina vigente.
Dove e entro quando si presenta la domanda?
La domanda si presenta all'INPS in via telematica, tramite il portale dell'istituto o un patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.
Anche la DIS-COLL prevede il decalage?
Si. Come la NASpI, la DIS-COLL prevede una riduzione progressiva mensile dell'importo a partire da un certo mese di fruizione, secondo le modalita indicate dall'INPS.