Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

Lo Statuto dei Lavoratori garantisce permessi retribuiti per i lavoratori studenti che frequentano corsi di studio. I CCNL disciplinano il monte ore (di norma 150 ore triennali), le condizioni di ammissione e il tetto aziendale di beneficiari. I permessi spettano per la frequenza e per gli esami, non solo per il giorno della prova.

Riferimento normativo

Art. 10 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori); contrattazione collettiva

Tabella riepilogativa

Permessi studio – legge e CCNL
Aspetto Legge (art. 10 St. Lav.) CCNL (indicativo)
Monte ore Non fissato dalla legge Di solito 150 ore in 3 anni (50 ore/anno)
Tipo di permesso Retribuito per frequenza ed esami Confermato; alcuni CCNL aggiungono permessi non retribuiti
Destinatari Lavoratori studenti (qualsiasi grado) Spesso richiesto corso di scuola pubblica o paritaria
Tetto aziendale Non fissato Di solito 3% dei dipendenti contemporaneamente
Prova di frequenza Attestato dell’istituto scolastico Idem; alcuni CCNL chiedono risultati (superamento esame)

Il diritto di base: l'art. 10 dello Statuto

L’art. 10 della L. 300/1970 riconosce ai lavoratori studenti (iscritti a corsi di studio regolari, di qualsiasi grado) il diritto a permessi retribuiti per sostenere gli esami e, nei limiti concordati con il datore, per la frequenza. La legge non fissa un monte ore: il dettaglio è rimesso alla contrattazione collettiva.

Le 150 ore: come funzionano nei CCNL

La maggior parte dei CCNL del settore privato (introdotto dagli accordi sindacali degli anni ’70 e poi recepito) prevede un monte ore di 150 ore nel triennio (circa 50 ore/anno), retribuite e dedicate alla frequenza di corsi di istruzione. Il tetto aziendale è solitamente il 3% dei dipendenti in contemporanea; in caso di più richieste, si applica un ordine di priorità (es. minor anzianità scolastica o lavorativa).

Come si richiede e cosa si documenta

Il lavoratore deve presentare la richiesta scritta al datore con il preavviso previsto dal CCNL (spesso 30 giorni prima). Deve allegare il certificato di iscrizione e, a fine periodo, l’attestato di frequenza o l’esito dell’esame. Alcuni CCNL subordinano la conservazione del beneficio al superamento dell’esame o al raggiungimento di una percentuale minima di frequenza.

Casi pratici

Tizio – operaio metalmeccanico che riprende il diploma

Tizio, operaio, si iscrive alla scuola serale per conseguire il diploma. Il suo CCNL (Metalmeccanici Industria) prevede 150 ore triennali: Tizio può fruire delle ore per le lezioni serali che coincidono con il turno di lavoro, presentando il calendario scolastico.

Caia – universitaria fuori corso

Caia è iscritta all’università. L’art. 10 St. Lav. garantisce il permesso retribuito per gli esami; la frequenza dipende dal CCNL applicato. Caia può richiedere il permesso per ogni appello, producendo il libretto universitario.

Sempronio – richiesta negata per tetto aziendale

Sempronio lavora in un’azienda di 30 dipendenti; già 1 lavoratore fruisce del permesso studio (3,3% = tetto). Il datore può rinviare la richiesta di Sempronio al periodo successivo, secondo i criteri di priorità del CCNL.

Domande frequenti

Le 150 ore spettano anche per corsi privati non riconosciuti?

Dipende dal CCNL: la maggior parte delle previsioni si riferisce a corsi di istruzione pubblica o paritaria. I corsi privati non riconosciuti sono solitamente esclusi dal beneficio.

Il permesso studio è cumulabile con le ferie?

Sono istituti distinti; il lavoratore può aggiungere ferie ai permessi studio, ma i permessi studio non possono essere convertiti in ferie o monetizzati.

Cosa succede se non supero l'esame?

Alcuni CCNL prevedono che in caso di mancato superamento dell’esame le ore fruite debbano essere conguagliate come ferie o permessi non retribuiti. Verificare le disposizioni del contratto applicato.

I part-time hanno diritto alle 150 ore?

Sì, ma alcuni CCNL ragguagliano il monte ore in proporzione all’orario ridotto. È opportuno verificare la previsione contrattuale specifica.

Il datore può rifiutare il permesso per mancanza di sostituti?

Entro il tetto aziendale previsto dal CCNL il datore non può rifiutare, ma può concordare la modulazione oraria per ridurre l’impatto organizzativo.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.