Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Cos’è: un credito d’imposta sul compenso pagato al tuo avvocato nella negoziazione assistita o all’arbitro nell’arbitrato.
- Importo massimo: fino a 250 euro per procedura, commisurato al compenso effettivo.
- Condizione indispensabile: la procedura deve essersi conclusa con successo (accordo in negoziazione, lodo in arbitrato).
- Dove si indica nel 730: rigo G15, codice 17 del Quadro G.
- Domanda obbligatoria: va presentata sul portale www.giustizia.it entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione della procedura.
- Non dà rimborso: il credito riduce le imposte da pagare oppure si usa in compensazione con il modello F24.
Cos'è il credito d'imposta per la negoziazione assistita
Quando due persone litigano, non devono per forza andare in tribunale. Possono scegliere di risolvere la controversia con l’aiuto dei rispettivi avvocati, attraverso un accordo privato: si chiama negoziazione assistita. In alternativa, possono affidarsi a un arbitro, cioè un soggetto privato che decide la questione con un provvedimento chiamato lodo. Entrambe le strade costano meno di un processo e sono più veloci.
Per incentivare questi strumenti, il fisco riconosce un credito d’imposta (cioè uno sconto sull’IRPEF da pagare) a chi ha sostenuto il compenso dell’avvocato o dell’arbitro. Il credito spetta solo se la procedura ha avuto successo: se la negoziazione si è conclusa con un accordo oppure se l’arbitrato si è chiuso con un lodo. Se non si è trovato l’accordo, il credito non spetta.
L’importo massimo è di 250 euro per procedura, commisurato al compenso effettivamente corrisposto. Non si tratta di una detrazione (riduzione calcolata sulla spesa), ma di un credito diretto sull’imposta: vale 250 euro al massimo, indipendentemente dall’aliquota fiscale applicabile al contribuente. L’importo esatto lo comunica il Ministero della Giustizia dopo che si è presentata apposita domanda.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Importo massimo del credito | 250 euro per procedura |
| Condizione per ottenerlo | Accordo raggiunto (negoziazione) oppure lodo emesso (arbitrato) |
| Dove si indica nel 730 | Quadro G, rigo G15, codice 17 |
| Termine per la domanda | 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura della procedura |
| Risposta del Ministero | Entro il 30 aprile dell'anno in cui si presenta la domanda |
| Utilizzo | In diminuzione dell'IRPEF o in compensazione F24 (non dà rimborso) |
Esempio pratico
-
Tizio nel 2025 ha raggiunto un accordo con il suo ex datore di lavoro tramite negoziazione assistita. Ha pagato all’avvocato un compenso di 800 euro. Entro il 31 marzo 2026 presenta domanda sul portale del Ministero della Giustizia. Il Ministero gli comunica entro il 30 aprile 2026 il credito spettante, che è pari a 250 euro (il massimo previsto, perché il compenso supera tale soglia). Tizio indica 250 euro nel rigo G15 codice 17 del suo 730/2026: l’importo viene scalato direttamente dall’IRPEF che avrebbe dovuto pagare.
Documenti necessari
- Comunicazione del Ministero della Giustizia con l’importo del credito riconosciuto (ricevuta entro il 30 aprile 2026)
- Ricevuta del pagamento del compenso all’avvocato o all’arbitro
- Copia dell’accordo di negoziazione assistita oppure del lodo arbitrale
- Ricevuta di presentazione della domanda sul portale www.giustizia.it
Caso 1: negoziazione assistita conclusa con accordo
Scenario. Caio e il suo vicino di casa hanno avuto una disputa su un confine di proprietà. Anziché andare in tribunale, si sono avvalsi ciascuno del proprio avvocato per una negoziazione assistita. Nel 2025 hanno firmato un accordo. Caio ha pagato 600 euro al suo legale.
Come si applica. Poiché la procedura si è conclusa con un accordo, Caio ha diritto al credito d’imposta. Entro il 31 marzo 2026 presenta domanda sul portale giustizia.it. Il Ministero gli comunica che il credito è di 250 euro (il massimo: il compenso di 600 euro supera la soglia). Nel 730/2026 Caio inserisce 250 euro nel rigo G15 con codice 17. La sua IRPEF si riduce di 250 euro.
In pratica
- La procedura deve essersi chiusa con un accordo scritto.
- La domanda va presentata entro il 31 marzo 2026 per procedure concluse nel 2025.
- Il credito massimo è 250 euro anche se il compenso è stato molto più alto.
Caso 2: arbitrato concluso con lodo
Scenario. Sempronio è socio di una piccola società e ha avuto una controversia con l’altro socio su questioni patrimoniali. Hanno scelto l’arbitrato. Nel 2025 l’arbitro ha emesso il lodo. Sempronio ha pagato 180 euro di compenso all’arbitro.
Come si applica. Il lodo è l’equivalente di una sentenza nel procedimento arbitrale. Poiché la procedura si è conclusa con lodo, Sempronio ha diritto al credito. Il credito è commisurato al compenso pagato: in questo caso 180 euro (inferiore al tetto di 250 euro). Presenta la domanda sul portale giustizia.it entro il 31 marzo 2026 e, ricevuta la comunicazione del Ministero, indica 180 euro nel rigo G15 codice 17 del 730/2026.
In pratica
- Nell’arbitrato il credito riguarda il compenso all’arbitro (non all’avvocato).
- Se il compenso è inferiore a 250 euro, il credito è pari all’importo effettivo.
- Serve la comunicazione ufficiale del Ministero per poter compilare il 730.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Quanto vale il credito d'imposta per la negoziazione assistita?
Al massimo 250 euro per procedura. Se il compenso pagato all’avvocato (o all’arbitro) è inferiore a 250 euro, il credito è pari al compenso effettivo. L’importo esatto lo comunica il Ministero della Giustizia.
Quando va presentata la domanda e dove?
La domanda si presenta esclusivamente sul portale accessibile da www.giustizia.it, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura. Per procedure chiuse nel 2025 il termine è il 31 marzo 2026.
Spetta il credito se la negoziazione non è andata a buon fine?
No. Il credito d’imposta spetta solo se la negoziazione assistita si è conclusa con un accordo, oppure se l’arbitrato si è concluso con un lodo. Se le trattative sono fallite, non c’è credito.
Il credito viene rimborsato in contanti?
No. Non dà luogo a rimborso. Si usa in diminuzione dell’IRPEF oppure in compensazione tramite modello F24. Se non c’è IRPEF sufficiente per assorbirlo, non si ottiene nulla in più.
Dove si indica nel modello 730?
Nel Quadro G, rigo G15, colonna 1 con codice 17. Nella colonna 2 si riporta l’importo indicato nella comunicazione ricevuta dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile 2026.
Si può usare il credito subito dopo l'accordo, senza aspettare il 730?
Sì, in parte. Il credito è utilizzabile anche in compensazione con il modello F24 a partire dalla data in cui si riceve la comunicazione del Ministero, anche prima della presentazione del 730.
Domande frequenti
Quanto vale il credito d'imposta per la negoziazione assistita?
Al massimo 250 euro per procedura. Se il compenso pagato all'avvocato (o all'arbitro) è inferiore a 250 euro, il credito è pari al compenso effettivo. L'importo esatto lo comunica il Ministero della Giustizia.
Quando va presentata la domanda e dove?
La domanda si presenta esclusivamente sul portale accessibile da www.giustizia.it, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura. Per procedure chiuse nel 2025 il termine è il 31 marzo 2026.
Spetta il credito se la negoziazione non è andata a buon fine?
No. Il credito d'imposta spetta solo se la negoziazione assistita si è conclusa con un accordo, oppure se l'arbitrato si è concluso con un lodo. Se le trattative sono fallite, non c'è credito.
Il credito viene rimborsato in contanti?
No. Non dà luogo a rimborso. Si usa in diminuzione dell'IRPEF oppure in compensazione tramite modello F24. Se non c'è IRPEF sufficiente per assorbirlo, non si ottiene nulla in più.
Dove si indica nel modello 730?
Nel Quadro G, rigo G15, colonna 1 con codice 17. Nella colonna 2 si riporta l'importo indicato nella comunicazione ricevuta dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile 2026.
Si può usare il credito subito dopo l'accordo, senza aspettare il 730?
Sì, in parte. Il credito è utilizzabile anche in compensazione con il modello F24 a partire dalla data in cui si riceve la comunicazione del Ministero, anche prima della presentazione del 730.
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