Autore: Andrea Marton

  • Art. 669-quinquies c.p.c.: Competenza in caso di clausola compro

    Art. 669-quinquies c.p.c.: Competenza in caso di clausola compro

    Art. 669-quinquies c.p.c. – Competenza in caso di clausola compromissoria, il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.

  • Art. 669-quater c.p.c.: Competenza in corso di causa

    Art. 669-quater c.p.c.: Competenza in corso di causa

    Art. 669-quater c.p.c. – Competenza in corso di causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

    Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669-ter.

    Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al tribunale.

    In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione la domanda si propone al giudiche che ha pronunziato la sentenza.

    Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa in merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669 ter.

    Il terzo comma dell’articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del codice di procedura penale.

  • Art. 669-ter c.p.c.: Competenza anteriore alla causa

    Art. 669-ter c.p.c.: Competenza anteriore alla causa

    Art. 669-ter c.p.c. – Competenza anteriore alla causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

    Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al tribunale.

    Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

    A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

  • Articolo 669-bis Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 669-bis Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 669-bis c.p.c. – Forma della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

    Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Art. 669 c.p.c.: Giudizio separato per il pagamento di canoni

    Art. 669 c.p.c.: Giudizio separato per il pagamento di canoni

    Art. 669 c.p.c. – Giudizio separato per il pagamento di canoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel caso previsto nell’articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

  • Articolo 668 Codice di Procedura Civile: Opposizione dopo la convalida

    Articolo 668 Codice di Procedura Civile: Opposizione dopo la convalida

    Art. 668 c.p.c. – Opposizione dopo la convalida

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell’intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

    Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663 secondo comma, è liberata.

    L’opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l’opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili.

    L’opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all’opponente.

  • Articolo 667 Codice di Procedura Civile: Mutamento del rito

    Articolo 667 Codice di Procedura Civile: Mutamento del rito

    Art. 667 c.p.c. – Mutamento del rito

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.

  • Art. 666 c.p.c.: Contestazione sull’ammontare dei canoni

    Art. 666 c.p.c.: Contestazione sull’ammontare dei canoni

    Art. 666 c.p.c. – Contestazione sull’ammontare dei canoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

    Se il conduttore non ottempera all’ordine di pagamento, il giudice convalida l’intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell’articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

  • Art. 665 c.p.c.: Opposizione, provvedimenti del giudice

    Art. 665 c.p.c.: Opposizione, provvedimenti del giudice

    Art. 665 c.p.c. – Opposizione, provvedimenti del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

    L’ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.

    COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 20 APRILE 1942, N. 504 .

  • Articolo 664 Codice di Procedura Civile: Pagamento dei canoni

    Articolo 664 Codice di Procedura Civile: Pagamento dei canoni

    Art. 664 c.p.c. – Pagamento dei canoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d’ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.

    Il decreto è conservato nel fascicolo d’ufficio unitamente a una copia dell’atto di intimazione.

    Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente.

    L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

  • Art. 663 c.p.c.: Mancata comparizione o mancata opposizione dell

    Art. 663 c.p.c.: Mancata comparizione o mancata opposizione dell

    Art. 663 c.p.c. – Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

    Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.

  • Art. 662 c.p.c.: Mancata comparizione del locatore

    Art. 662 c.p.c.: Mancata comparizione del locatore

    Art. 662 c.p.c. – Mancata comparizione del locatore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli effetti dell’intimazione cessano, se il locatore non comparisce all’udienza fissata nell’atto di citazione.