Autore: Andrea Marton

  • Articolo 688 Codice di Procedura Civile: Forma dell’istanza

    Articolo 688 Codice di Procedura Civile: Forma dell’istanza

    Art. 688 c.p.c. – Forma dell’istanza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell’articolo 21.

    Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’articolo 669-quater.

  • Articolo 687 Codice di Procedura Civile: Casi speciali di sequestro

    Articolo 687 Codice di Procedura Civile: Casi speciali di sequestro

    Art. 687 c.p.c. – Casi speciali di sequestro

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta.

  • Art. 686 c.p.c.: Conversione del sequestro conservativo in pigno

    Art. 686 c.p.c.: Conversione del sequestro conservativo in pigno

    Art. 686 c.p.c. – Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

    Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

  • Art. 685 c.p.c.: Vendita delle cose deteriorabili

    Art. 685 c.p.c.: Vendita delle cose deteriorabili

    Art. 685 c.p.c. – Vendita delle cose deteriorabili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

    Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

  • Articolo 684 Codice di Procedura Civile: Revoca del sequestro

    Articolo 684 Codice di Procedura Civile: Revoca del sequestro

    Art. 684 c.p.c. – Revoca del sequestro

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.

  • Articolo 683 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 683 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 683 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 682 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 682 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 682 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 681 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 681 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 681 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 680 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 680 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 680 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 679 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sugli imm

    Art. 679 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sugli imm

    Art. 679 c.p.c. – Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

    Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.

  • Art. 678 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

    Art. 678 c.p.c.: Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

    Art. 678 c.p.c. – Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obbligh).

    Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

    Si applica l’art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

  • Art. 677 c.p.c.: Esecuzione del sequestro giudiziario

    Art. 677 c.p.c.: Esecuzione del sequestro giudiziario

    Art. 677 c.p.c. – Esecuzione del sequestro giudiziario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’art. 608, primo comma.

    L’art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore .

    Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode.

    Al terzo si applica la disposizione dell’art. 211.