Art. 677 c.p.c. – Esecuzione del sequestro giudiziario
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’art. 608, primo comma.
L’art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore .
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell’art. 211.