Autore: Andrea Marton

  • Art. 799 c.p.c.: Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

    Art. 799 c.p.c.: Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

    Art. 799 c.p.c. – Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

    Articolo abrogato L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

    [Abrogato]

  • Articolo 798 Codice di Procedura Civile: Riesame del merito

    Articolo 798 Codice di Procedura Civile: Riesame del merito

    Art. 798 c.p.c. – Riesame del merito

    Articolo abrogato L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

    [Abrogato]

  • Art. 797 c.p.c.: Condizioni per la dichiarazione di efficacia

    Art. 797 c.p.c.: Condizioni per la dichiarazione di efficacia

    Art. 797 c.p.c. – Condizioni per la dichiarazione di efficacia

    Articolo abrogato L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

    [Abrogato]

  • Articolo 796 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 796 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 796 c.p.c. – Giudice competente

    Articolo abrogato L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

    [Abrogato]

  • Articolo 795 Codice di Procedura Civile: Espropriazione

    Articolo 795 Codice di Procedura Civile: Espropriazione

    Art. 795 c.p.c. – Espropriazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se e fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

    La vendita non può essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

    L’incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

    Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell’acquirente.

    Quest’ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.

  • Articolo 794 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice

    Articolo 794 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice

    Art. 794 c.p.c. – Provvedimenti del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell’acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.

  • Articolo 793 Codice di Procedura Civile: Convocazione dei creditori

    Articolo 793 Codice di Procedura Civile: Convocazione dei creditori

    Art. 793 c.p.c. – Convocazione dei creditori

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente.

  • Articolo 792 Codice di Procedura Civile: Deposito del prezzo

    Articolo 792 Codice di Procedura Civile: Deposito del prezzo

    Art. 792 c.p.c. – Deposito del prezzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto.

    Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto nonché il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.

  • Art. 791 c.p.c.: Progetto di divisione formato dal notaio

    Art. 791 c.p.c.: Progetto di divisione formato dal notaio

    Art. 791 c.p.c. – Progetto di divisione formato dal notaio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.

    Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

    Il giudice provvede come all’ultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell’articolo 187.

    L’estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.

  • Articolo 790 Codice di Procedura Civile: Operazioni davanti al notaio

    Articolo 790 Codice di Procedura Civile: Operazioni davanti al notaio

    Art. 790 c.p.c. – Operazioni davanti al notaio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio, questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

    Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

    Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

    Questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato dal cancelliere.

    Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.

  • Art. 789 c.p.c.: Progetto di divisione e contestazioni su di esso

    Art. 789 c.p.c.: Progetto di divisione e contestazioni su di esso

    Art. 789 c.p.c. – Progetto di divisione e contestazioni su di esso

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione …

    e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

    Il decreto è comunicato alle parti.

    Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’articolo 187.

    In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti.

  • Articolo 788 Codice di Procedura Civile: Vendita di immobili

    Articolo 788 Codice di Procedura Civile: Vendita di immobili

    Art. 788 c.p.c. – Vendita di immobili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita .

    Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

    La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti .

    Quando le operazioni sono affidate a un professionista , questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.