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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le disposizioni dei Capi II e III si applicano a tutte le procedure di certificazione.
  • L'estensione include espressamente affidamenti di lavori, servizi e forniture pubbliche.
  • L'applicazione vale anche se le procedure sono regolate da norme speciali.
  • Sono escluse solo le materie espressamente richiamate dall'articolo 78.
  • Rafforza l'autocertificazione come modello generale di documentazione anche nei contratti pubblici.

Testo dell'articoloVigente

Art. 77-bis D.P.R. 445/2000 — Articolo 77-bis

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.

Commento

L'articolo 77-bis, introdotto dalla L. 296/2006 (finanziaria 2007), risponde a un'esigenza pratica fortemente avvertita nel mondo degli appalti pubblici: chiarire che il sistema delle autocertificazioni si applica anche alle procedure contrattuali della PA, settore prima parzialmente disancorato dal T.U.

L'ambito esteso

La disposizione estende le norme dei Capi II (dichiarazioni sostitutive) e III (modalità di esibizione e accertamento) a tutte le fattispecie in cui sia prevista certificazione o attestazione, comprese le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture. È un perimetro vastissimo, che abbraccia l'intero ciclo della contrattualistica pubblica.

Norme speciali e rapporto con il Codice Contratti

La norma chiarisce che l'estensione vale anche se le procedure sono regolate da norme speciali. Questo significa che il regime del T.U. è cogente anche per i contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 36/2023 (vigente Codice Contratti) e si combina con esso. Sotto il profilo operativo, ciò consente alle imprese di partecipare alle gare presentando dichiarazioni sostitutive invece di certificati originali.

Il modello DGUE

L'attuazione operativa più rilevante è il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), introdotto a livello UE dal Regolamento di esecuzione 2016/7 e recepito in Italia. Il DGUE è essenzialmente una grande autocertificazione strutturata in formato XML, con cui l'operatore economico attesta possesso dei requisiti generali e speciali. Senza l'art. 77-bis sarebbe difficile dare base legale a questo strumento.

Controlli sulla veridicità

Gli operatori che presentano autocertificazioni nelle gare restano soggetti ai controlli ex art. 71. L'amministrazione aggiudicatrice ha l'obbligo di verificare le dichiarazioni del miglior offerente prima dell'aggiudicazione (verifica dei requisiti) e può comunque effettuare controlli a campione anche prima. Falsa dichiarazione comporta esclusione dalla gara, segnalazione ANAC e applicazione dell'art. 76 (norme penali).

Coordinamento con il sistema FVOE

L'estensione del sistema delle autocertificazioni nei contratti pubblici è oggi facilitata dal Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) gestito da ANAC, che consente alle stazioni appaltanti di verificare i requisiti accedendo direttamente alle fonti senza richiedere ripetutamente i documenti all'impresa. È l'applicazione concreta del principio di acquisizione d'ufficio anche in ambito contrattuale.

Riserve per l'art. 78

L'estensione opera salvo che le procedure speciali siano espressamente richiamate dall'art. 78, che individua le materie in cui restano in vigore discipline specifiche. Il coordinamento fra art. 77-bis e art. 78 va verificato caso per caso.

Norme correlate e quadro vigente degli appalti

L'articolo 77-bis si raccorda con il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici vigente), con il Regolamento di esecuzione UE 2016/7 (DGUE) e con il sistema FVOE gestito da ANAC. Le Linee Guida ANAC sull'aggiudicazione e i bandi-tipo MIT dettagliano le modalità operative di applicazione delle dichiarazioni sostitutive in gara. Sul piano sanzionatorio, dialoga con l'art. 94 del Codice (cause di esclusione) e con l'art. 96 (illecito professionale). L'articolo 77-bis ha consentito una rivoluzione operativa nelle gare pubbliche, riducendo drasticamente la documentazione cartacea da allegare alle offerte e velocizzando i tempi di partecipazione.

Casi pratici

Caso 1: Gara con DGUE elettronico

Caso 2: Falsa dichiarazione in gara

Domande frequenti

Posso partecipare a una gara presentando autocertificazione invece dei certificati?

Sì, l'art. 77-bis lo consente espressamente per le procedure di affidamento. Tipicamente si utilizza il DGUE come autocertificazione strutturata.

La stazione appaltante può ancora chiedere i certificati originali?

Sì, in fase di verifica dei requisiti (dopo l'aggiudicazione provvisoria) o nei casi di controllo a campione ex art. 71. Ma non può chiederli preventivamente in fase di partecipazione.

Cosa rischio se dichiaro il falso nel DGUE?

Esclusione dalla gara, segnalazione all'ANAC con possibile iscrizione nel casellario informatico, conseguenze penali ex art. 76 (aggravamento di un terzo alla metà delle pene del codice penale).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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