- Restano in vigore le dichiarazioni fiscali ex DPR 322/1998 e 542/1999 e norme connesse.
- Resta in vigore la dichiarazione sostitutiva unica ISEE ex D.Lgs. 109/1998.
- Restano in vigore il DPR 642/1972 sull'imposta di bollo e norme del codice civile.
- Restano le discipline speciali su atti notarili, registri immobiliari e stato civile.
- Garantisce continuità di regimi specifici che richiedono cautele aggiuntive.
Testo dell'articoloVigente
Art. 78 D.P.R. 445/2000 — (L-R) Norme che rimangono in vigore
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore: a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 , al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164 , e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo; c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ; d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ; e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344 ; f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico; g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo il del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell' articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675 . TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Commento
L'articolo 78, in coppia simmetrica con l'art. 77, elenca le discipline speciali che restano in vigore nonostante l'entrata del T.U. La scelta è tecnica e di sistema: il T.U. non pretende di sostituire tutto, ma di concentrare la disciplina generale lasciando integri i regimi che richiedono cautele specifiche per materia.
Dichiarazioni fiscali
La lettera a) mantiene in vigore il complesso normativo sulle dichiarazioni fiscali: D.P.R. 322/1998 (modello unico, IVA, sostituti), D.P.R. 542/1999 (IRAP), D.P.R. 100/2000 (versamenti) e i decreti attuativi. È una scelta sensata: la dichiarazione tributaria è atto formale con effetti specifici (autotassazione, controllo, sanzioni) che richiede regime autonomo.
Dichiarazione ISEE
La medesima lettera salva il D.Lgs. 109/1998 sulla dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. La normativa è stata successivamente sostituita dal D.P.C.M. 159/2013 (ISEE riformato), ma il principio resta: la DSU è regime speciale con modulo, contenuto e controlli propri, che non si confonde con l'ordinaria autocertificazione.
Imposta di bollo
La lettera b) salva il D.P.R. 642/1972 sull'imposta di bollo. È previsione importante: per molti atti vale ancora l'obbligo del bollo. L'autocertificazione è ordinariamente esente da bollo (vedi art. 37 T.U.), ma se utilizzata per finalità diverse dalle PA può tornare a essere assoggettata.
Atti notarili e codice civile
La lettera c) salva varie disposizioni del codice civile in materia di atti, capacità, pubblicità immobiliare, oltre alla legge notarile e al regolamento sui registri immobiliari. La forma notarile resta presidio insostituibile per atti di particolare rilevanza (compravendite immobiliari, donazioni, testamenti pubblici): l'autocertificazione non sostituisce mai l'atto pubblico nei casi in cui la legge lo richiede.
Stato civile
Le lettere successive salvano norme sullo stato civile, anagrafe, registri immobiliari, scritture private autenticate. La materia ha regole proprie sulla forma e sulla pubblicità che il T.U. non modifica. L'autocertificazione di stato civile sostituisce solo il certificato nei rapporti con la PA, non gli atti dell'ufficiale di stato civile.
Coordinamento col CAD
Dopo il T.U., il legislatore ha mantenuto vivo questo principio di specialità anche nel Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e in altre normative settoriali. L'art. 78 ha quindi una funzione di sistema: marca che la documentazione amministrativa è disciplina generale ma non esclusiva, in dialogo con regimi specialistici.
Rilevanza pratica
L'operatore del diritto deve sempre verificare se la materia in cui opera è coperta dal T.U. o se ricade nelle deroghe dell'art. 78. Errore tipico è ritenere applicabile l'autocertificazione anche per atti che esigono forma specifica (rogito notarile, atto pubblico, scrittura privata autenticata): in questi casi l'autocertificazione è priva di effetto sostitutivo.
Norme correlate e principio di specialità
L'articolo 78 esprime il principio di specialità (lex specialis derogat generali) applicato alla documentazione amministrativa. Si raccorda con l'articolo 77 (norme abrogate), con il codice civile (artt. 1350, 2643 sui contratti immobiliari), con la legge notarile (L. 89/1913), con il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Conoscere la mappa delle deroghe è essenziale per il professionista che opera con la PA: errore tipico è proporre autocertificazioni in materie che invece richiedono forma autentica, esponendo il cliente a inefficacia degli atti, a costi di rifacimento e a possibili sanzioni. La materia richiede dunque verifica caso per caso prima di scegliere lo strumento documentale appropriato.
Domande frequenti
Posso usare autocertificazione per atti di compravendita immobiliare?
No. La forma notarile è imposta dal codice civile ed è salvaguardata dall'art. 78. L'autocertificazione non sostituisce mai l'atto pubblico nei casi in cui la legge lo richiede.
L'ISEE è un'autocertificazione ordinaria?
No. La DSU ISEE è disciplinata da norme speciali (oggi DPCM 159/2013) richiamate dall'art. 78. Segue regole proprie su contenuti, modalità di presentazione e controlli.
Le dichiarazioni fiscali rientrano nel T.U.?
No. La materia tributaria è regolata da norme proprie (DPR 322/1998 ecc.), mantenute in vigore dall'art. 78. Per quelle dichiarazioni valgono regole, termini e sanzioni specifici, non quelli generali del T.U.
Vedi anche