Indice
- Disciplina la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- Copre stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato.
- Sostituisce l'atto di notorietà tradizionale rilasciato da notaio o cancelliere.
- Resa con firma autenticata dal dipendente addetto o tramite documento di identità.
- Estesa a fatti relativi ad altri soggetti se a conoscenza dell'interessato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47 D.P.R. 445/2000 — (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Commento
Funzione e portata della norma
L'articolo 47 disciplina la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, lo strumento più ampio e flessibile del sistema dell'autocertificazione. A differenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46), che è ancorata a un elenco tassativo di fatti, la dichiarazione di notorietà copre stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato, anche se non rientranti nell'elenco dell'articolo 46. Ciò la rende lo strumento di chiusura del sistema: tutto ciò che il cittadino conosce direttamente e che è giuridicamente rilevante può essere dichiarato.
Differenza con l'atto di notorietà tradizionale
L'atto di notorietà tradizionale, ancora previsto dall'articolo 1 della legge notarile, era ricevuto dal notaio o dal cancelliere giudiziario sulla base delle dichiarazioni di testimoni. La dichiarazione sostitutiva dell'articolo 47 elimina tale formalità: è il diretto interessato a dichiarare il fatto, sotto la propria responsabilità penale. Nei rapporti con la PA, la dichiarazione sostitutiva ha pieno valore probatorio e sostituisce l'atto notarile, salva la facoltà del cittadino di ricorrere all'atto notarile in casi specifici (atti destinati all'estero, immobili, eredità complesse).
Forma e sottoscrizione
La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, che provvede al riconoscimento e all'autenticazione della firma; oppure trasmessa insieme a copia non autenticata del documento di identità ai sensi dell'articolo 38, comma 3. La sottoscrizione apposta online tramite SPID, CIE o CNS ha pari valenza. Non occorrono né testimoni né autentica notarile, salvo che la dichiarazione sia destinata all'estero (in tal caso può essere richiesta l'apostille o la legalizzazione consolare).
Fatti dichiarabili
Possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in particolare: stati di famiglia, possesso di immobili e di altri beni, dichiarazioni di proprietà o di possesso, accettazione o rinuncia di eredità, fatti relativi alla cessazione di un'attività professionale, situazioni economiche e patrimoniali (es. ai fini ISEE), nonché ogni altro fatto che il cittadino conosca direttamente. La dichiarazione può anche riguardare fatti relativi a terzi, ma in tal caso il dichiarante deve avere diretta conoscenza dei medesimi e assumersene la responsabilità.
Effetti e responsabilità
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha pieno valore probatorio nei rapporti con la PA. Resta soggetta a controlli a campione e d'ufficio ai sensi dell'articolo 71, mediante accertamenti presso amministrazioni certificanti o altre fonti. La falsità della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici (articolo 75) e la responsabilità penale dell'articolo 76 per falsità ideologica in atto pubblico, con pene fino a sei anni di reclusione. La consapevolezza della responsabilità è essenziale: la sottoscrizione presuppone l'accurata verifica dei fatti dichiarati.
Profili pratici e differenza con art. 46
La scelta fra dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47) è frequente oggetto di confusione. La regola è: se il fatto rientra nell'elenco dell'articolo 46, si usa la dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il fatto è diverso ma noto direttamente all'interessato, si usa la dichiarazione di notorietà. Per esempi pratici: la cittadinanza si autocertifica ex art. 46, ma la proprietà di un immobile si autocertifica ex art. 47. I formulari delle PA generalmente già indicano il riferimento normativo corretto, semplificando la scelta. Nei rapporti con i privati, l'articolo 47 è di norma utilizzabile solo previa accettazione del privato; nei rapporti con la PA è sempre vincolante.
Massime giurisprudenziali
Cass. Unite Civili, sent. n. 23121/2013
Perché è importante: alta
Cass. V Penale, sent. n. 12710/2020
Perché è importante: alta
Cass. II Civile, sent. n. 7745/2019
Perché è importante: media
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2014
infondatezza
La Corte ha confermato che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, supportate dalla responsabilita' penale del dichiarante (art. 76) e dai poteri di controllo della P.A. (art. 71), realizzano un equilibrato bilanciamento tra semplificazione amministrativa e tutela dell'affidamento pubblico.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 144/2007
infondatezza
La Corte ha ritenuto compatibile con gli artt. 3 e 97 Cost. il sistema delle dichiarazioni sostitutive ex art. 47 D.P.R. 445/2000, in quanto strumento idoneo a garantire la celerita' e l'efficienza dell'azione amministrativa, ferma restando la possibilita' per la P.A. di effettuare controlli a campione e mirati sulla veridicita' delle dichiarazioni.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Documento di indirizzo · Direttiva decertificazione
Dipartimento della Funzione Pubblica
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ex art. 47 D.P.R. 445/2000 sostituiscono, nei rapporti con la P.A. e i gestori di pubblici servizi, l'atto di notorieta' di cui all'art. 1 R.D.L. 1290/1923; le amministrazioni devono accettarle senza imporre certificazioni o atti notori sostitutivi.
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itDocumento programmatico · Dipartimento per la Trasformazione Digitale
Fonte ufficiale
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' rese in modalita' telematica (via SPID, CIE, firma digitale) costituiscono uno dei pilastri della semplificazione amministrativa e dell'identita' digitale, integrandosi con i servizi pubblici online previsti dal CAD.
Leggi il documento su innovazione.gov.itCasi pratici
Caso 1: Caso 1 — Proprietà immobiliare per pratica edilizia
Caso 2: Caso 2 — Accettazione di eredità per pratica successoria
Domande frequenti
Quale è la differenza tra dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà?
La prima (art. 46) copre i fatti elencati tassativamente al comma 1; la seconda (art. 47) copre stati, qualità e fatti diversi, sempre a diretta conoscenza del dichiarante. Entrambe hanno pieno valore probatorio verso la PA.
Posso autocertificare la proprietà di un immobile?
Sì, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47. La PA può poi acquisire la verifica presso l'Agenzia delle Entrate o presso la Conservatoria, oppure richiedere ispezione ipotecaria.
Posso dichiarare fatti relativi a un terzo?
Sì, purché ne abbia diretta conoscenza e assumendo la responsabilità per quanto dichiarato. Tipico esempio: dichiarazione sull'eredità di un familiare deceduto.
Vedi anche