Indice
- Disciplina la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal cittadino.
- Sostituisce certificati di stati, qualità personali e fatti riportati al comma 1.
- Elenco tassativo: cittadinanza, residenza, stato civile, titoli di studio, posizione fiscale, ecc.
- Sottoscritta dall'interessato con documento d'identità o davanti al dipendente addetto.
- Fonte di responsabilità penale per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76.
Testo dell'articoloVigente
Art. 46 D.P.R. 445/2000 — (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) (3) 21
Commento
La norma cardine dell'autocertificazione
L'articolo 46 è la disposizione cardine del sistema dell'autocertificazione amministrativa. Disciplina la dichiarazione sostitutiva di certificazione, cioè il documento sottoscritto dal cittadino che sostituisce, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi a una serie tassativa di stati, qualità personali e fatti. Il comma 1 elenca le materie autocertificabili: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe/nubile/coniugato/vedovo/libero di stato, situazione di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge o di prossimo congiunto.
Estensione dell'elenco autocertificabile
L'elenco prosegue con: iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza ad ordini professionali; titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento; situazione reddituale ed economica anche ai fini della concessione di benefici; assolvimento di obblighi militari; iscrizione in associazioni o formazioni sociali; tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi tributari; possesso e numero del codice fiscale; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato.
Forma e sottoscrizione
La dichiarazione sostitutiva è sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione può essere apposta in presenza del dipendente addetto, che provvede al riconoscimento del dichiarante e all'autenticazione della firma; oppure trasmessa insieme a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del dichiarante (articolo 38, comma 3). Nel primo caso l'identificazione è diretta; nel secondo è indiretta ma vale a tutti gli effetti. La sottoscrizione apposta su modulo telematico, con identificazione SPID/CIE/CNS, ha pari valenza.
Effetti probatori
La dichiarazione sostitutiva ha pieno valore probatorio nei rapporti con la PA, sia ad istanza di parte che d'ufficio. La PA non può chiedere ulteriori adempimenti certificatori sui medesimi fatti. La dichiarazione resta soggetta ai controlli a campione e di ufficio previsti dall'articolo 71, mediante accertamenti presso le amministrazioni certificanti. La falsità della dichiarazione, accertata nei controlli, determina la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (articolo 75) e la responsabilità penale dell'articolo 76 per falso ideologico in atto pubblico.
Limiti e materie non autocertificabili
L'elenco dell'articolo 46 ha portata generale ma non assoluta. Restano fuori dall'autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti (articolo 49). Restano fuori anche i dati che non siano nella diretta conoscenza dell'interessato, salvo che ne abbia certezza personale (es. status giuridici di terzi, salvo nei limiti dell'articolo 47). Per i fatti che richiedono attestazioni tecniche specifiche occorre comunque il certificato dell'organismo competente.
Profili pratici e modulistica
Le PA hanno adeguato la propria modulistica predisponendo formulari di dichiarazione sostitutiva che il cittadino può compilare allo sportello o online. La compilazione tramite portali con SPID o CIE assicura piena identificazione e tracciabilità. La dichiarazione sostitutiva di certificazione si distingue dall'atto di notorietà dell'articolo 47: la prima copre i fatti elencati al comma 1; il secondo copre stati, qualità e fatti diversi, sempre però a diretta conoscenza dell'interessato. La corretta scelta dello strumento è frequente oggetto di errore: il modello errato può comportare richiesta di integrazione e ritardo del procedimento.
Massime giurisprudenziali
Cass. Unite Civili, sent. n. 5916/2011
Perché è importante: alta
Cass. V Penale, sent. n. 27121/2016
Perché è importante: alta
Cass. III Penale, sent. n. 39681/2014
Perché è importante: media
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2014
infondatezza
La Corte, occupandosi della disciplina sulla certificazione del reddito ai fini ISEE, ha confermato la legittimita' del sistema delle autocertificazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 quale strumento ordinario di rapporto tra cittadino e P.A., in coerenza con i principi di buon andamento e semplificazione di cui agli artt. 97 e 117 Cost.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 190/2003
infondatezza
La sostituzione delle certificazioni amministrative mediante dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 risponde a esigenze di semplificazione e celerita' dell'azione amministrativa e non vulnera, di per se', le garanzie costituzionali in tema di certezza degli atti pubblici, restando ferma la responsabilita' penale del dichiarante.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Documento di indirizzo · Decertificazione (art. 15 L. 183/2011)
Dipartimento della Funzione Pubblica
Indicazioni operative per le P.A.: dal 1deg gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla P.A. sono validi solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi vanno utilizzate le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itProvvedimento · Garante per la protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali
Le P.A., nell'effettuare i controlli di veridicita' delle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 DPR 445/2000 e nell'acquisire d'ufficio dati personali, devono rispettare i principi di liceita', minimizzazione e proporzionalita' di cui al Reg. UE 2016/679, limitando le verifiche ai soli dati strettamente necessari.
Leggi il documento su www.garanteprivacy.itCasi pratici
Caso 1: Caso 1 — Autocertificazione laurea e iscrizione albo
Caso 2: Caso 2 — Autocertificazione codice fiscale e residenza
Domande frequenti
Quali fatti posso autocertificare con la dichiarazione sostitutiva?
Tutti quelli elencati al comma 1 dell'articolo 46: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, titoli di studio, posizione fiscale e contributiva, iscrizione ad albi, situazione reddituale, qualità di pensionato o studente, codice fiscale e altri.
Come deve essere sottoscritta la dichiarazione?
Sottoscritta in presenza del dipendente addetto che ne autentica la firma, oppure trasmessa con copia del documento di identità. Online, l'identificazione tramite SPID, CIE o CNS sostituisce la sottoscrizione fisica.
Cosa rischio se autocertifico il falso?
La decadenza dai benefici ottenuti ai sensi dell'articolo 75 e la responsabilità penale per falsità in atto pubblico ai sensi dell'articolo 76. L'amministrazione esegue controlli a campione e in caso di fondato dubbio.
Vedi anche