- Detta disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.
- Le PA predispongono moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni.
- Le dichiarazioni possono essere rese su modulistica della PA o in forma libera.
- Le PA devono richiamare nelle pubblicazioni le norme di cui agli articoli 46 e 47.
- Le dichiarazioni rese ai gestori di pubblici servizi seguono le stesse regole.
Testo dell'articoloVigente
Art. 48 D.P.R. 445/2000 — (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all' articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Commento
Funzione di chiusura del sistema
L'articolo 48 detta disposizioni generali e comuni in materia di dichiarazioni sostitutive, raccordando gli articoli 46 e 47 nel sistema della modulistica e dell'informazione al cittadino. La norma impone alle pubbliche amministrazioni un onere organizzativo: predisporre modulistica chiara, completa e aggiornata, e informare l'utenza sulle modalità di autocertificazione. La finalità è quella di rendere effettivo il diritto all'autocertificazione, evitando che la complessità procedurale ne neutralizzi la portata semplificatoria.
Modulistica e libera redazione
Le dichiarazioni sostitutive sono di norma rese su moduli predisposti dall'amministrazione procedente. Tali moduli devono contenere le formule essenziali (riferimento all'articolo 46 o 47, avvertenze sulle conseguenze penali, spazi per i dati anagrafici e per i fatti dichiarati) e devono essere disponibili anche in formato digitale scaricabile dal sito istituzionale. Il cittadino può comunque rendere la dichiarazione in forma libera, in carta semplice, purché siano rispettati i requisiti sostanziali (sottoscrizione, identificazione, contenuto dichiarativo, avvertenze sulla responsabilità).
Obblighi informativi
L'amministrazione deve richiamare, in tutte le pubblicazioni informative e nei moduli, le norme degli articoli 46 e 47 e la possibilità di autocertificazione. Tale obbligo informativo è fondamentale per superare le residue resistenze culturali alla decertificazione, soprattutto presso utenze meno digitalizzate. La pubblicazione, sul sito istituzionale e nei luoghi di accesso del pubblico, dell'elenco delle materie autocertificabili e dei moduli predisposti è oggi parte del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
Gestori di pubblici servizi
Le regole sulle dichiarazioni sostitutive si applicano anche ai gestori di pubblici servizi (energia, gas, acqua, telecomunicazioni, trasporti). Tali soggetti, pur non essendo PA in senso stretto, sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive con la medesima valenza che hanno verso le PA. L'estensione tutela il cittadino nei rapporti con soggetti che gestiscono servizi essenziali. I gestori sono tenuti anche ad attivare i controlli a campione e a coordinare con le PA certificanti la verifica delle dichiarazioni rese.
Avvertenze sulla responsabilità
I moduli predisposti dalle PA devono contenere l'avvertenza esplicita sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, con richiamo agli articoli 75 e 76. L'avvertenza è elemento di consapevolezza per il cittadino e presupposto per la piena operatività della sanzione penale: senza l'informazione formale, la giurisprudenza ha talora ritenuto attenuata la responsabilità del dichiarante. La formula standard è apposta in calce al modulo, in carattere ben visibile, e completata dalla sottoscrizione di presa visione del dichiarante.
Profili pratici e digitalizzazione
Nella prassi le PA hanno standardizzato la modulistica e l'hanno resa disponibile online. Tramite portali e app (es. IO) il cittadino può compilare e firmare digitalmente le dichiarazioni sostitutive con SPID, CIE o CNS, ottenendo immediata ricevuta di presentazione. L'evoluzione recente è verso modelli di compilazione assistita, in cui i campi anagrafici sono precompilati attingendo da ANPR e da altre fonti, riducendo l'onere a carico del cittadino. La modulistica è progressivamente armonizzata fra amministrazioni, in coerenza con il principio di once only.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Modulistica online per ISEE
Caso 2: Caso 2 — Dichiarazione su carta semplice per cambio fornitore
Domande frequenti
Devo per forza usare il modulo predisposto dalla PA?
No. Puoi rendere la dichiarazione anche in forma libera, in carta semplice, purché rispetti i requisiti sostanziali: sottoscrizione, identificazione, contenuto dichiarativo, avvertenze sulla responsabilità penale.
Le regole valgono anche per gestori privati di servizi pubblici?
Sì. I gestori di pubblici servizi (energia, gas, acqua, telecomunicazioni) sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive con la medesima valenza che hanno verso le PA, ai sensi dell'articolo 48.
Cos'è l'avvertenza sulla responsabilità?
L'avviso, apposto in calce ai moduli, che ricorda al cittadino le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci richiamando gli articoli 75 e 76. Senza tale avvertenza la giurisprudenza ha talora ritenuto attenuata la responsabilità.
Vedi anche