Testo dell'articoloVigente
Art. 2 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Guardie giurate
In vigore dal 20/05/1970
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
In sintesi
L'articolo 2 della L. 300/1970 disciplina in modo tassativo l'impiego delle guardie particolari giurate all'interno dell'azienda. Il datore di lavoro può avvalersi di tali soggetti - regolati dagli artt. 133 e ss. del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) - esclusivamente per la tutela del patrimonio aziendale: beni materiali, impianti, scorte, strumentazioni. È categoricamente escluso che le guardie giurate possano contestare ai lavoratori comportamenti estranei a tale finalità patrimoniale, e ancor di più che esercitino un controllo diretto sull'attività lavorativa svolta nei locali produttivi. L'accesso ai luoghi di lavoro durante l'orario operativo è consentito solo eccezionalmente e per esigenze specificamente motivate e collegate ai compiti di custodia. La norma si inserisce nel Titolo I dello Statuto (artt. 1-13), dedicato alla dignità e alla libertà del lavoratore nel luogo di lavoro, in coordinamento con l'art. 4 sul controllo a distanza e l'art. 7 sul potere disciplinare. Il mancato rispetto di questi limiti espone la guardia alla sospensione dal servizio disposta dall'Ispettorato del Lavoro presso il questore, e, nei casi più gravi, alla revoca della licenza da parte del prefetto. Il precetto si coordina con le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) sulla proporzionalità dei controlli e con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguardo all'organizzazione degli accessi aziendali.L'articolo 2 traccia una frontiera netta tra vigilanza patrimoniale e controllo della prestazione lavorativa: le guardie particolari giurate possono operare soltanto per proteggere i beni aziendali, non per sorvegliare i lavoratori. Questa distinzione riflette la filosofia ispirativa dell'intero Statuto, approvato nella fase di intensa conflittualità industriale del 1970: la legislazione intendeva sottrarre il dipendente a una condizione di soggezione totale, limitando i poteri di controllo del datore a quelli strettamente funzionali all'impresa. Il ricorso a guardie giurate come strumento surrettizio di sorveglianza sulle persone era una pratica diffusa che il legislatore ha inteso arginare con disposizioni di immediata applicazione.
Sul piano applicativo, il confine tra tutela patrimoniale e controllo della persona richiede una valutazione caso per caso. È lecita la presenza della guardia giurata all'ingresso per verificare l'accesso ai magazzini, mentre è vietata qualsiasi contestazione al lavoratore su orari, atteggiamenti o condotta durante la prestazione. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la violazione dei limiti imposti dall'art. 2 può rilevare anche ai fini della responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., che impone la tutela dell'integrità fisica e morale del prestatore. Il Garante per la protezione dei dati personali ha inoltre chiarito che qualsiasi forma di raccolta di informazioni sui lavoratori da parte delle guardie, anche incidentale, deve rispettare i principi di minimizzazione e proporzionalità del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 2 si articola su due livelli: la sospensione dal servizio, promossa dall'Ispettorato del Lavoro presso il questore, e la revoca della licenza da parte del prefetto nelle ipotesi più gravi. Entrambe le misure colpiscono la guardia giurata come soggetto individuale, ma la responsabilità del datore di lavoro per aver impartito istruzioni illecite o tollerato comportamenti vietati rimane ferma sul piano civilistico e, in alcuni casi, penalistico. Il coordinamento con il D.Lgs. 81/2008 rileva quanto all'organizzazione degli accessi agli ambienti di lavoro, dove la presenza di guardie deve essere progettata senza creare fattori di rischio per la sicurezza dei dipendenti.
Casi pratici
Caso 1: Guardia giurata che contesta un lavoratore per presunto furto
Caso 2: Guardia giurata che raccoglie informazioni sulle presenze
Domande frequenti
Le guardie giurate possono segnalare al datore di lavoro ritardi o assenze dei dipendenti?
No. L'art. 2 vieta alle guardie giurate di contestare ai lavoratori fatti estranei alla tutela del patrimonio aziendale. Segnalare ritardi o assenze rientra nel controllo dell'attività lavorativa, che è competenza esclusiva del datore di lavoro o del personale preposto, non delle guardie giurate.
Cosa rischia il datore di lavoro che utilizza guardie giurate per sorvegliare i lavoratori?
Oltre alle sanzioni amministrative a carico della guardia, il datore di lavoro risponde civilmente ai sensi dell'art. 2087 c.c. per lesione della dignità del lavoratore. Nei casi più gravi possono configurarsi violazioni della normativa sulla privacy (GDPR e D.Lgs. 196/2003) con relative sanzioni del Garante.
Una guardia giurata può accedere ai reparti produttivi durante l'orario di lavoro?
Solo eccezionalmente e per esigenze specifiche e motivate collegate alla tutela del patrimonio. L'accesso ordinario durante lo svolgimento dell'attività lavorativa è vietato dall'art. 2, comma 3. L'eccezione deve essere concreta, documentata e proporzionata alla specifica necessità patrimoniale.