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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 109 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «costi del ciclo di vita» nell'ambito del Libro II Parte III del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
  • La norma disciplina i criteri di aggiudicazione dell'appalto, fissando le regole per la valutazione delle offerte e per l'individuazione del migliore offerente.
  • Si applica congiuntamente all'art. 83 e ai principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e concorrenza.
  • La discrezionalità tecnica della stazione appaltante è sindacabile davanti al giudice amministrativo nei limiti del difetto di motivazione, dell'arbitrio o del travisamento dei fatti.
  • Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.

Testo dell'articoloVigente

Commento

Collocazione sistematica nell'art. 109 del Codice del 2023

L'art. 109 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte III dedicato a «Commissioni e criteri di aggiudicazione» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «costi del ciclo di vita», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.

I criteri di valutazione delle offerte

La norma incide sulla scelta del miglior offerente, ambito nel quale il Codice del 2023 conferma il favor per l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e ammette il criterio del minor prezzo solo per fattispecie tipizzate. La discrezionalità tecnica della commissione di gara, pur ampia, non è insindacabile: il giudice amministrativo può censurare la valutazione che risulti manifestamente irrazionale, arbitraria o fondata su un travisamento dei fatti, in coerenza con il consolidato orientamento sulla cd. discrezionalità tecnica. La motivazione del giudizio sulle offerte tecniche, espressa anche tramite punteggi numerici, deve essere corredata da una griglia di valutazione sufficientemente analitica e da una relazione finale che dia conto del percorso valutativo seguito.

Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice

L'applicazione dell'art. 109 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.

Massime giurisprudenziali

Cass. SS.UU., sent. n. 18/2018

Le Sezioni Unite hanno precisato il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo nelle controversie sull'esecuzione del contratto pubblico, riconoscendo al G.O. le questioni meramente patrimoniali post-stipula.

Perché è importante: Riparto di giurisdizione

Prassi e linee guida

Pareri · Esecuzione e collaudo

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Casi pratici

Caso 1: Tizio RTI impugna l'aggiudicazione

Tizio, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, impugna davanti al TAR l'aggiudicazione disposta da Caio, RUP della stazione appaltante. Lamenta la violazione dell'art. 109 sotto il profilo della motivazione delle valutazioni tecniche. Il giudice, accolta la censura, annulla l'aggiudicazione e dispone la rinnovazione del segmento procedimentale viziato.

Domande frequenti

Da quando si applica l'art. 109 del D.Lgs. 36/2023?

L'art. 109 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.

Si può ancora aggiudicare al solo prezzo più basso?

Sì, ma solo nelle ipotesi tipizzate dall'art. 108 (prestazioni standardizzate, sotto-soglia in determinate fasce). Per le altre fattispecie il criterio ordinario è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Come si contesta la valutazione tecnica della commissione di gara?

Davanti al TAR con il rito accelerato dell'art. 120 c.p.a. Il sindacato è limitato all'irragionevolezza manifesta, all'arbitrio, al travisamento dei fatti e al difetto di motivazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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