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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2300 c.c. Modificazioni dell’atto costitutivo

In vigore

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione. Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica. Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

In sintesi

  • Gli amministratori hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
  • Se la modifica deriva da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.
  • Le modificazioni non ancora iscritte non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi la loro effettiva conoscenza da parte di questi ultimi.
  • La norma garantisce la corrispondenza tra la situazione reale della società e i dati pubblicati nel registro delle imprese.
Ratio

L'art. 2300 c.c. tutela l'affidamento dei terzi sulla continuità e sull'aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro delle imprese. Il regime della s.n.c. si fonda sulla pubblicità dichiarativa: la conoscenza legale delle vicende societarie si acquista mediante l'iscrizione, cosicché i terzi sono legittimati a fare affidamento su quanto risulta dal registro, ignorando le modifiche ancora non depositate. La norma impone dunque agli amministratori un obbligo tempestivo di aggiornamento che presidia la fiducia del mercato. Il legislatore bilancia due esigenze: quella dei soci di rinegoziare liberamente il contratto sociale e quella dei creditori di conoscere i soggetti con cui trattano e le condizioni della loro responsabilità.

Analisi

L'obbligo di iscrizione ha ad oggetto le «modificazioni dell'atto costitutivo» (ad esempio variazioni della denominazione, dell'oggetto sociale, del capitale, dell'ingresso o dell'uscita di soci, della clausola di durata) e «gli altri fatti relativi alla società dei quali è obbligatoria l'iscrizione» (poteri degli amministratori, conferimenti, ecc.). Il termine di trenta giorni decorre dal verificarsi della modifica. La deliberazione dei soci che modifica il contratto sociale deve essere depositata in copia autentica, redatta da notaio o da altro pubblico ufficiale competente; ciò garantisce la certezza del documento trasmesso al registro. La sanzione per l'inadempimento non è la nullità della modifica, bensì la sua inopponibilità ai terzi: la modifica è pienamente valida tra le parti ma non produce effetti nei confronti di chiunque ignori la sua esistenza, a meno che non si dimostri che il terzo ne era comunque a conoscenza. La prova della conoscenza è a carico della società.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni qual volta il contratto sociale viene modificato, indipendentemente dalla natura della modifica (strutturale o accessoria). I casi più frequenti nella pratica sono: ingresso di un nuovo socio, recesso o esclusione di un socio, variazione dell'oggetto sociale, modifica della sede, nomina o revoca di amministratori, variazione dei poteri conferiti. L'art. 2300 c.c. si applica anche alle s.n.c. irregolari in forma di società di fatto, sebbene in tali casi l'onere pubblicitario sia di fatto inesigibile per la mancanza dell'atto scritto.

Connessioni

La disposizione si collega all'art. 2296 c.c. (obbligo di iscrizione originaria), all'art. 2299 c.c. (sedi secondarie), all'art. 2302 c.c. (modificazione del contratto sociale per accordo dei soci) e all'art. 2630 c.c. (sanzioni per omessa o tardiva iscrizione). La regola dell'inopponibilità ai terzi è analoga a quella dell'art. 2193 c.c. dettata in via generale per le iscrizioni nel registro delle imprese. Per le s.r.l. una disciplina corrispondente è prevista dall'art. 2479-bis c.c.

Domande frequenti

Cosa si intende per modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2300 c.c.?

Tutte le variazioni del contratto sociale (oggetto, denominazione, sede, soci, clausole di durata, poteri degli amministratori, ecc.) nonché gli altri fatti per cui la legge prevede l'iscrizione nel registro delle imprese.

Entro quando devono essere iscritte le modifiche?

Entro trenta giorni dal verificarsi della modifica. Gli amministratori sono i soggetti obbligati; in caso di inadempienza sono applicabili le sanzioni dell'art. 2630 c.c.

Cosa succede se la modifica non viene iscritta in tempo?

La modifica è valida tra i soci ma non è opponibile ai terzi finché non viene iscritta. Fa eccezione il caso in cui si provi che il terzo era già a conoscenza della modifica.

È necessario il notaio per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo?

Non sempre, ma se la modifica deriva da una deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica. Per alcuni tipi di modifica (es. variazione della ragione sociale) la legge può richiedere atto pubblico notarile.

La prova della conoscenza da parte del terzo è facile da fornire?

No. Spetta alla società dimostrare che il terzo era a conoscenza della modifica non ancora iscritta. La prova è in genere difficile e si basa su elementi concreti come corrispondenza scritta o dichiarazioni.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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