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Una successione con beni o eredi all’estero intreccia due piani che quasi tutti confondono: quello civile — chi eredita e in quali quote, regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del defunto (Regolamento UE 650/2012) — e quello fiscale, cioè chi paga l’imposta di successione e su quali beni. Sono governati da regole diverse e spesso da Stati diversi. Sul fronte fiscale italiano vale un principio netto: se il defunto era residente in Italia, l’imposta colpisce tutti i beni ovunque situati, anche quelli esteri; se non lo era, solo i beni in Italia. E poiché l’Italia ha pochissime convenzioni contro la doppia imposizione successoria, il rischio di pagare due volte è concreto. Questa guida mette ordine.
Due piani da non confondere: legge civile e imposta
È l’equivoco di partenza. Una cosa è stabilire chi sono gli eredi, quali quote spettano e come funziona la legittima (piano civile); un’altra è stabilire quanta imposta si paga e a quale Stato (piano fiscale). Il Regolamento europeo sulle successioni disciplina solo il primo: non tocca le imposte. Può quindi accadere che la legge civile applicabile sia quella di un Paese, mentre l’imposta di successione sia dovuta in Italia. Tenerli distinti è il primo passo per non sbagliare i conti.
Quale legge regola l’eredità: il Regolamento UE 650/2012
Per le successioni con elementi di internazionalità, il Regolamento UE 650/2012 fissa una regola generale: la successione è regolata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. La residenza abituale è il luogo del legame più forte in termini di affetti e interessi, e non coincide necessariamente con la residenza fiscale.
Due principi importanti:
• Professio iuris: con una disposizione testamentaria, il defunto può scegliere che alla sua successione si applichi la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza, anziché quella di residenza. È uno strumento di pianificazione potente (ad esempio per un italiano che vive all’estero e vuole mantenere la disciplina italiana della legittima).
• Unità della successione: un’unica legge regola tutta l’eredità, beni mobili e immobili, ovunque si trovino. Esiste inoltre il certificato successorio europeo per far valere la qualità di erede negli altri Stati UE.
Chi paga l’imposta italiana e su cosa: il principio worldwide
Sul piano fiscale il criterio è la residenza del defunto (art. 2 del Testo Unico sulle successioni e donazioni):
• Defunto residente in Italia → l’imposta si applica su tutti i beni e diritti, anche esistenti all’estero (tassazione mondiale). La casa in Spagna, il conto in Svizzera, le azioni estere: tutto entra nella base imponibile italiana.
• Defunto non residente in Italia → l’imposta colpisce solo i beni esistenti nel territorio dello Stato (base territoriale). L’immobile italiano del parente emigrato è tassato in Italia anche se gli eredi vivono all’estero.
Attenzione: la residenza degli eredi non sposta questo principio. Gli eredi residenti all’estero restano tenuti all’imposta italiana sui beni situati in Italia.
Franchigie e aliquote dell’imposta di successione
L’imposta italiana varia in base al rapporto di parentela con il defunto, con franchigie (importi esenti) per i parenti più stretti:
| Erede | Aliquota | Franchigia |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori) | 4% | 1.000.000 € per erede |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000 € per erede |
| Altri parenti fino al 4° grado e affini (entro i limiti di legge) | 6% | nessuna |
| Tutti gli altri soggetti | 8% | nessuna |
Per gli eredi con handicap grave (L. 104/1992) la franchigia è elevata a 1.500.000 euro. La franchigia opera per ciascun erede e sul valore netto della quota.
Il rischio doppia imposizione e il credito d’imposta
È il punto più insidioso delle successioni internazionali. Lo stesso bene estero può essere tassato due volte: in Italia (perché il defunto era residente) e nello Stato in cui il bene si trova (o in cui risiede l’erede). L’Italia ha stipulato poche convenzioni contro la doppia imposizione sulle successioni — circa sette Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Danimarca, Svezia, Grecia e Israele. Con la Francia, ad esempio, la convenzione elimina il doppio prelievo alla radice; con la Germania, in assenza di trattato, il doppio prelievo è reale.
Fuori dai trattati, il rimedio è il credito d’imposta previsto dall’art. 26 del Testo Unico: dall’imposta italiana si detraggono le imposte di successione pagate allo Stato estero sui beni lì esistenti, fino a concorrenza della quota proporzionale. Riduce, ma non sempre azzera, il doppio carico. La pianificazione successoria serve proprio a prevenire questi cortocircuiti.
Novità 2025: l’autoliquidazione (D.Lgs. 139/2024)
Dal 1° gennaio 2025, con la riforma del Testo Unico (D.Lgs. 139/2024), l’imposta di successione è passata all’autoliquidazione: è il contribuente a calcolare e versare l’imposta sulla base della dichiarazione presentata, non più l’ufficio a liquidarla. Aliquote e franchigie sono ora codificate direttamente nel Testo Unico. La semplificazione ha un risvolto: l’errore di calcolo — particolarmente probabile quando ci sono beni esteri da valutare — ricade sul dichiarante.
Dopo l’eredità: i beni esteri vanno nel quadro RW
Un passaggio spesso dimenticato: una volta ereditati, i beni esteri (immobili, conti, partecipazioni) entrano nel patrimonio dell’erede residente in Italia, che da quel momento dovrà indicarli ogni anno nel quadro RW e versare le relative imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE). La successione non è il punto di arrivo: apre un obbligo dichiarativo annuale che va presidiato per non incorrere in sanzioni di monitoraggio.
Due casi pratici
Caso 1 – il padre emigrato con la casa in Italia. Il padre di Tizio viveva da anni in Germania, dov’è deceduto, ma possedeva un appartamento in Italia. Sul piano civile la successione segue la legge tedesca (residenza abituale), salvo che avesse scelto quella italiana con professio iuris; sul piano fiscale, l’immobile italiano sconta comunque l’imposta di successione in Italia, anche se Tizio vive all’estero.
Caso 2 – l’erede italiano con beni esteri. Caia, residente in Italia, eredita dal padre — anch’egli residente in Italia — un conto e un immobile in Svizzera. Tutto entra nella base imponibile italiana (worldwide); sull’eventuale imposta svizzera spetta il credito d’imposta. Dall’anno successivo, conto e immobile vanno indicati nel suo quadro RW.
Gli errori che costano caro
• Confondere legge civile e imposta. Il Regolamento UE 650/2012 decide chi eredita, non chi tassa.
• Dimenticare i beni esteri nella dichiarazione. Se il defunto era residente, vanno dichiarati in Italia.
• Ignorare il rischio di doppia imposizione. Senza convenzione, il credito d’imposta attenua ma non sempre azzera.
• Sottovalutare l’autoliquidazione 2025. Il calcolo — e l’errore — sono ora a carico del dichiarante.
• Trascurare il quadro RW dopo l’eredità. I beni esteri ereditati generano obblighi annuali di monitoraggio.
Domande frequenti
Se il defunto era residente in Italia, i beni esteri si tassano in Italia?
Sì. Per i residenti l’imposta di successione si applica su base mondiale, su tutti i beni e diritti anche esistenti all’estero. Spetta un credito per le imposte pagate allo Stato estero sui beni lì situati.
E se il defunto viveva all’estero ma aveva beni in Italia?
L’imposta italiana si applica su base territoriale, cioè sui soli beni e diritti esistenti in Italia, anche se gli eredi risiedono all’estero.
Quale legge regola chi eredita e in quali quote?
Il Regolamento UE 650/2012: si applica la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, salvo che questi abbia scelto la legge della propria cittadinanza (professio iuris). È un piano distinto da quello fiscale.
Rischio di pagare l’imposta due volte?
È possibile, perché l’Italia ha poche convenzioni successorie (circa sette Paesi). Fuori da queste, si applica il credito d’imposta dell’art. 26 del Testo Unico, che detrae l’imposta estera sui beni esteri fino a concorrenza della quota proporzionale.
Quali sono franchigie e aliquote?
Coniuge e figli: 4% oltre 1.000.000 di euro a testa; fratelli e sorelle: 6% oltre 100.000 euro; altri parenti entro i limiti di legge: 6% senza franchigia; altri soggetti: 8% senza franchigia. Per l’handicap grave la franchigia è di 1.500.000 euro.
Cosa devo fare con i beni esteri dopo averli ereditati?
Indicarli ogni anno nel quadro RW e versare le imposte patrimoniali estere (IVIE sugli immobili, IVAFE sulle attività finanziarie). L’omissione espone alle sanzioni sul monitoraggio fiscale.
Fonti normative
• D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico successioni e donazioni), artt. 2 e 26 — territorialità e credito d’imposta
• D.Lgs. 139/2024 — riforma e autoliquidazione dell’imposta dal 2025; aliquote e franchigie (art. 7 TUS)
• Regolamento UE 650/2012 — legge applicabile alle successioni internazionali e certificato successorio europeo
• Convenzioni contro le doppie imposizioni sulle successioni stipulate dall’Italia
Guida aggiornata a giugno 2026. Le successioni internazionali dipendono da molte variabili (Paesi coinvolti, trattati, natura dei beni): il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.
In sintesi
Successioni transfrontaliere: due piani distinti, civile (Reg. UE 650/2012, legge della residenza abituale del defunto, professio iuris) e fiscale (imposta sulla residenza del defunto: worldwide se residente in Italia, territoriale se no). Franchigie 1 mln coniuge/figli, aliquote 4/6/8%. Poche convenzioni sulle successioni: rischio doppia imposizione mitigato dal credito d'imposta (art. 26 TUS). Dal 2025 autoliquidazione (D.Lgs. 139/2024). I beni esteri ereditati vanno poi nel quadro RW.