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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Hai ereditato una casa all’estero, o stai gestendo una successione che comprende immobili fuori dall’Italia, e non sai come si tassano e cosa devi fare dopo? È un’area che intreccia tre obblighi diversi, e confonderli è l’errore tipico. Primo: se il defunto era residente in Italia, l’immobile estero rientra nell’imposta di successione italiana (criterio mondiale), con il credito per l’imposta eventualmente pagata nello Stato dove si trova. Secondo: una volta tuo, quell’immobile entra nel tuo mondo fiscale annuale, con IVIE e quadro RW. Sono piani distinti — successione una tantum, patrimoniali ogni anno — che vanno gestiti entrambi. Questa guida li mette in fila.

In successione: dipende dalla residenza del defunto

Il primo bivio è la residenza fiscale del defunto:

• se il defunto era residente in Italia, vale il criterio mondiale: l’immobile estero concorre all’imposta di successione italiana, come tutti gli altri beni ovunque situati;
• se il defunto era non residente, l’immobile estero non rientra nell’imposta italiana (si tassano solo i beni in Italia).

Sull’eventuale imponibile si applicano le ordinarie franchigie e aliquote (1 milione e 4% per coniuge e figli, e così via), per ciascun erede.

Il credito per l’imposta pagata all’estero

Quando l’immobile estero rientra nella successione italiana ma è stato tassato anche nello Stato in cui si trova, interviene il credito d’imposta (art. 26 TUS): dall’imposta di successione italiana si detrae quella pagata all’estero in dipendenza della stessa successione, sui beni lì esistenti, fino a concorrenza della parte di imposta italiana proporzionale a quei beni. È il meccanismo che evita di pagare due volte sullo stesso immobile.

Dopo la successione: IVIE e quadro RW ogni anno

Ricevuto l’immobile, scattano obblighi ricorrenti che con la successione non c’entrano:

• l’IVIE, la patrimoniale sugli immobili esteri, all’1,06% del valore (esente l’abitazione principale, salvo immobili di lusso), da pagare ogni anno in proporzione a quota e mesi di possesso;
• il quadro RW, per il monitoraggio dell’immobile estero, da compilare ogni anno finché lo possiedi.

Spesso ci si dimentica di questi adempimenti proprio nell’anno della successione, quando l’attenzione è sulle pratiche ereditarie: ma l’omissione del quadro RW è sanzionabile a sé.

Usufrutto, nuda proprietà e più eredi

Se l’immobile estero viene ereditato da più coeredi, ciascuno gestisce la propria quota ai fini IVIE e RW. E se si crea un usufrutto (tipicamente al coniuge) con nuda proprietà ai figli, l’IVIE la paga l’usufruttuario, non il nudo proprietario, come accade per l’IMU. La struttura dei diritti reali, decisa in successione, condiziona quindi anche le patrimoniali degli anni seguenti.

Due casi pratici

Caso 1 – Tizio eredita una casa in Spagna dal padre residente in Italia. L’immobile spagnolo rientra nella successione italiana (defunto residente). Se in Spagna è stata pagata un’imposta sulla stessa successione, Tizio scomputa il credito. Dall’anno successivo paga l’IVIE e compila il quadro RW per la sua quota.

Caso 2 – Caia, casa estera con usufrutto alla madre. Alla morte del padre (residente in Italia), la madre diventa usufruttuaria e Caia nuda proprietaria della casa estera. In successione si tassa secondo i diritti attribuiti; l’IVIE annuale la paga la madre usufruttuaria.

Gli errori che costano caro

Confondere successione e patrimoniali. La prima è una tantum, IVIE e RW sono ogni anno.
Non verificare la residenza del defunto. Decide se l’immobile estero rientra nella successione italiana.
Dimenticare il credito d’imposta. L’imposta estera sulla successione si scomputa entro il limite.
Saltare il quadro RW nell’anno della successione. È un’omissione sanzionabile.
Ignorare quote e usufrutto. Determinano chi paga l’IVIE e in che misura.

Domande frequenti

L’immobile estero rientra nella successione italiana?

Sì, se il defunto era residente in Italia (criterio mondiale). Se era non residente, l’immobile estero non rientra: in Italia si tassano solo i beni nel territorio dello Stato.

Pago due volte se è tassato anche all’estero?

No. L’art. 26 TUS riconosce un credito per l’imposta di successione pagata nello Stato estero sui beni lì esistenti, fino a concorrenza della quota di imposta italiana proporzionale.

Dopo l’eredità devo pagare l’IVIE?

Sì. Ogni anno paghi l’IVIE all’1,06% sul valore (esente l’abitazione principale, salvo lusso), in proporzione a quota e mesi, e compili il quadro RW per il monitoraggio.

Con più eredi e usufrutto chi paga?

Ogni coerede per la propria quota; in caso di usufrutto, l’IVIE la paga l’usufruttuario e non il nudo proprietario, come per l’IMU.

Fonti normative

• D.Lgs. 346/1990 (TUS), artt. 2 e 26 — territorialità e credito per imposte estere di successione
• D.L. 201/2011, art. 19 — IVIE sull’immobile estero ereditato
• D.L. 167/1990 — monitoraggio fiscale e quadro RW
• Disciplina IMU — soggettività passiva dell’usufruttuario

Guida aggiornata a giugno 2026. Successione e patrimoniali sugli immobili esteri vanno valutate sul caso concreto: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.

In sintesi

L'immobile estero rientra nella successione italiana se il defunto era residente (credito art. 26 TUS sull'imposta estera); dall'anno dopo gli eredi pagano IVIE 1,06% e compilano il quadro RW per la loro quota.
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-26
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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