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È mancato un familiare che viveva stabilmente all’estero ma aveva beni in Italia, e non sai se e cosa si paga di imposta di successione qui? La risposta è netta e spesso più favorevole di quanto si tema. Vale il principio di territorialità (art. 2 TUS): se il defunto non era residente fiscalmente in Italia al momento del decesso, l’imposta italiana colpisce solo i beni esistenti nel territorio dello Stato — un immobile a Roma, un conto in una banca italiana, le quote di una società italiana. Tutto il resto, il patrimonio estero, resta fuori dall’imposta italiana. È l’opposto di quanto accade se il defunto era residente in Italia, dove si tassa il patrimonio mondiale. Questa guida spiega quali beni rientrano e cosa fare.
Il principio: defunto non residente, si tassano solo i beni in Italia
L’art. 2 del Testo Unico su successioni e donazioni fissa la regola della territorialità. Se il de cuius era residente in Italia, l’imposta si applica su tutti i beni e diritti caduti in successione, ovunque situati (criterio mondiale). Se invece il de cuius non era residente, l’imposta riguarda esclusivamente i beni e i diritti esistenti in Italia. La residenza fiscale del defunto è quindi il primo dato da accertare, perché cambia radicalmente la base imponibile.
Quali beni si considerano “esistenti in Italia”
La legge individua con precisione cosa si trova nel territorio dello Stato:
• gli immobili e i diritti reali immobiliari situati in Italia;
• le quote e le azioni di società con sede in Italia;
• i crediti, i conti correnti e i depositi verso soggetti o banche residenti in Italia;
• i beni mobili e il denaro che si trovano fisicamente nel territorio dello Stato.
Solo questi beni rientrano nell’imposta italiana quando il defunto era non residente; il patrimonio collocato all’estero non concorre.
Franchigie e aliquote restano le stesse
Sulla parte imponibile in Italia si applicano le ordinarie franchigie e aliquote, in base al rapporto di parentela: 1 milione di franchigia e 4% per coniuge e figli; 100.000 euro e 6% per i fratelli; 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado; 8% per gli estranei. La franchigia vale per ciascun erede, non sull’intero patrimonio.
Gli adempimenti: dichiarazione entro 12 mesi
Anche con defunto non residente, se ci sono beni in Italia va presentata la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, di norma entro 12 mesi dal decesso. È il passaggio necessario per volturare gli immobili italiani e sbloccare i rapporti bancari presso le banche italiane. La presenza di eredi o di un defunto all’estero non elimina l’obbligo, ma ne complica spesso la gestione pratica.
Due casi pratici
Caso 1 – Tizio, defunto residente in Germania con una casa in Italia. Il padre di Tizio viveva in Germania ma aveva un appartamento in Italia. Essendo non residente, in Italia si tassa solo l’immobile italiano (oltre la franchigia, al 4% per il figlio); il patrimonio tedesco non rientra nell’imposta italiana.
Caso 2 – Caia, defunta residente in Italia con beni anche all’estero. La madre di Caia era residente in Italia: qui si tassa il patrimonio mondiale, inclusi i beni esteri, con il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero. La residenza del defunto ribalta lo scenario rispetto al caso 1.
Gli errori che costano caro
• Non verificare la residenza del defunto. Decide se si tassa solo l’Italia o il patrimonio mondiale.
• Pensare che nulla sia dovuto in Italia. I beni italiani vanno comunque dichiarati e tassati.
• Dimenticare la dichiarazione. Serve per volturare immobili e sbloccare i conti italiani.
• Sbagliare la localizzazione dei beni. Conti in banche italiane e quote di società italiane sono “in Italia”.
• Ignorare le franchigie per erede. Si applicano a ciascun erede secondo il legame.
Domande frequenti
Il defunto viveva all’estero: pago la successione in Italia?
Solo sui beni esistenti in Italia (immobili italiani, conti presso banche italiane, quote di società italiane). Il patrimonio estero non rientra nell’imposta italiana se il defunto non era residente.
E se il defunto era residente in Italia?
Allora si tassa il patrimonio mondiale, inclusi i beni esteri, con il credito per le imposte pagate all’estero sugli stessi beni.
Quali franchigie si applicano?
Le ordinarie: 1 milione e 4% per coniuge e figli, 100.000 euro e 6% per i fratelli, 6% per altri parenti fino al quarto grado, 8% per gli estranei. La franchigia è per ciascun erede.
Va presentata la dichiarazione di successione?
Sì, se ci sono beni in Italia, di norma entro 12 mesi dal decesso. Serve per volturare gli immobili e sbloccare i rapporti presso le banche italiane.
Fonti normative
• D.Lgs. 346/1990 (TUS), art. 2 — territorialità dell’imposta di successione
• TUS, art. 2, comma 2 — criteri di localizzazione dei beni in Italia
• TUS — franchigie e aliquote per grado di parentela
• D.Lgs. 139/2024 — autoliquidazione e dichiarazione di successione
Guida aggiornata a giugno 2026. La territorialità e la residenza del defunto vanno verificate sul caso concreto: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.
In sintesi
Defunto non residente: l'imposta italiana colpisce solo i beni esistenti in Italia (immobili, conti presso banche IT, quote di societa' IT). Defunto residente: tassazione mondiale.