Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando il debitore non paga nemmeno dopo il titolo, si entra nell’esecuzione forzata: prima si notifica il precetto, poi si pignorano i beni. Sono due atti distinti e consequenziali, disciplinati dal codice di procedura civile, che vanno eseguiti con tempi e forme precise per non perdere efficacia.

Il punto di partenza: il titolo esecutivo

Nessuna esecuzione senza un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.). Sono titoli esecutivi, tra gli altri, le sentenze, il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo o munito di provvisoria esecuzione, gli atti pubblici, le scritture private autenticate per le obbligazioni di somme, le cambiali e gli assegni. Il titolo deve attestare un diritto certo, liquido ed esigibile.

Il precetto

Il precetto è l’intimazione, notificata al debitore insieme al titolo (o dopo di esso), a pagare entro dieci giorni quanto dovuto, con l’avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Deve indicare le parti, il titolo, la somma e contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel comune del giudice competente. Il precetto perde efficacia se entro 90 giorni non è iniziata l’esecuzione (art. 481 c.p.c.).

Risorsa gratuita
Checklist detrazioni e deduzioni 730/2026 (PDF)
  • Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
  • Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
  • Documenti da preparare e date del 730/2026
Niente spam, solo fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Il pignoramento

Trascorsi i dieci giorni senza pagamento, si procede al pignoramento, primo atto dell’espropriazione (artt. 491 ss. c.p.c.). Il pignoramento vincola i beni: da quel momento gli atti di disposizione del debitore non hanno effetto verso il creditore procedente (art. 2913 c.c.). Le forme dipendono dall’oggetto:

Forma Oggetto Norme
Mobiliare presso il debitore Mobili, merci, attrezzature artt. 513 ss. c.p.c.
Presso terzi Conti correnti, stipendi, crediti verso terzi artt. 543 ss. c.p.c.
Immobiliare Immobili del debitore artt. 555 ss. c.p.c.

I limiti: i beni impignorabili

Non tutto è aggredibile. La legge sottrae al pignoramento alcuni beni e somme: gli oggetti indispensabili e le cose di uso quotidiano entro certi limiti (art. 514 c.p.c.) e, per stipendi e pensioni, quote parziali secondo i limiti dell’art. 545 c.p.c. Questi vincoli vanno verificati prima di agire, per non avviare un’esecuzione su beni intangibili.

Come reagisce il debitore

Il debitore può difendersi con due rimedi distinti: l’opposizione all’esecuzione quando contesta il diritto del creditore di procedere, ad esempio perché ha già pagato (art. 615 c.p.c.); l’opposizione agli atti esecutivi quando lamenta vizi formali del precetto o degli atti dell’esecuzione (art. 617 c.p.c.). Vi è poi l’opposizione di terzo per i beni che il debitore non possiede in proprietà esclusiva (art. 619 c.p.c.).

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio ha ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo contro Caio per 7.000 euro. Notifica titolo e precetto, intimando il pagamento entro dieci giorni (art. 480 c.p.c.). Caio non paga: entro 90 giorni (art. 481 c.p.c.) Tizio procede al pignoramento presso terzi del conto corrente di Caio (art. 543 c.p.c.), con notifica alla banca terza pignorata. La banca, vincolata, accantona le somme fino alla quota di Tizio (art. 2913 c.c.).

Le difese del debitore in dettaglio

Di fronte all’esecuzione il debitore non è privo di rimedi. Con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta il diritto del creditore a procedere: ad esempio perché ha già pagato, perché il credito è prescritto (artt. 2946 e 2948 c.c.) o perché il titolo non è valido. Con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) lamenta invece vizi formali del precetto o dei singoli atti (notifiche irregolari, errori nell’atto di pignoramento). C’è poi l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), proponibile da chi vanta diritti sui beni pignorati, ad esempio il vero proprietario di un bene trovato presso il debitore.

Dal pignoramento alla soddisfazione del credito

Il pignoramento è solo l’inizio dell’espropriazione. Dopo di esso si procede alla vendita dei beni (mobili o immobili) o all’assegnazione dei crediti pignorati, e infine alla distribuzione del ricavato tra i creditori. In questa fase entra in gioco l’ordine delle cause di prelazione: i creditori muniti di privilegio (art. 2745 c.c.), pegno (art. 2787 c.c.) o ipoteca (art. 2808 c.c.) sono soddisfatti prima dei chirografari (art. 2741 c.c.). Se più creditori agiscono, possono intervenire nella stessa esecuzione, concorrendo sul ricavato.

Quanto si può pignorare di stipendio e pensione

Un caso pratico molto frequente è il pignoramento presso terzi di stipendio o pensione. La legge ne consente solo una quota: in linea generale, per i crediti ordinari, è pignorabile fino a un quinto, con limiti e cumuli specifici secondo l’art. 545 c.p.c. e con una soglia minima impignorabile a tutela del sostentamento. Per i conti correnti su cui affluisce lo stipendio valgono regole particolari, che proteggono in parte le somme. Conoscere questi limiti evita di avviare esecuzioni che non porterebbero a nulla.

Quanta IRPEF devi pagare?

Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.

Apri il calcolatore IRPEF →

Domande frequenti

Cos'è il precetto?

È l'intimazione, notificata al debitore, a pagare entro dieci giorni quanto dovuto in base a un titolo esecutivo, con l'avvertimento che in difetto si procederà a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.).

Serve un titolo esecutivo per pignorare?

Sì. L'esecuzione si fonda su un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.): sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, atto pubblico, cambiale, assegno. Senza titolo non si può procedere.

Quanto tempo passa tra precetto e pignoramento?

Il pignoramento può iniziare dopo dieci giorni dalla notifica del precetto e va eseguito entro 90 giorni, altrimenti il precetto perde efficacia (artt. 480 e 481 c.p.c.).

Cosa si può pignorare?

Beni mobili presso il debitore (artt. 513 ss.), crediti e somme presso terzi come conti o stipendi (artt. 543 ss.), beni immobili (artt. 555 ss. c.p.c.), nei limiti di impignorabilità previsti dalla legge.

Si può fermare un'esecuzione ingiusta?

Sì, con l'opposizione all'esecuzione se si contesta il diritto di procedere (art. 615 c.p.c.) o con l'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali (art. 617 c.p.c.).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.