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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Ottenuto un titolo (decreto ingiuntivo esecutivo, sentenza), il recupero del credito entra nella fase decisiva: l’esecuzione forzata, con cui si aggredisce concretamente il patrimonio del debitore. Precetto e pignoramento sono i suoi due atti chiave. Ecco come funzionano e quale pignoramento scegliere.

Il presupposto: il titolo esecutivo

Per procedere serve un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.): sentenza, decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, cambiali e assegni, atti pubblici per le obbligazioni di somme. Senza titolo non si può eseguire.

L’atto di precetto (art. 480)

Il precetto è l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Va notificato insieme (o dopo) al titolo. È l’ultimo avviso prima del pignoramento e perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro 90 giorni.

I tipi di pignoramento

Tipo Oggetto Norma
Mobiliare Beni mobili presso il debitore artt. 513 ss. c.p.c.
Immobiliare Immobili del debitore artt. 555 ss. c.p.c.
Presso terzi Crediti del debitore verso terzi (conti, stipendi, crediti commerciali) artt. 543 ss. c.p.c.

Il pignoramento presso terzi (art. 543)

È spesso il più efficace nel recupero crediti commerciali: consente di aggredire le somme che il debitore vanta verso terzi — il saldo del conto corrente (terzo = banca), lo stipendio (nei limiti di legge), i crediti del debitore verso i suoi clienti (art. 543 c.p.c.). Il terzo rende una dichiarazione su quanto deve al debitore; il giudice poi assegna le somme al creditore procedente.

La conversione e la riduzione

Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), sostituendo ai beni una somma di denaro pari al credito, agli interessi e alle spese; può anche chiedere la riduzione se i beni pignorati eccedono il dovuto. Sono strumenti che limitano l’invasività dell’esecuzione.

Spunti pratici

Esempio pratico

Con un decreto ingiuntivo esecutivo, l’impresa creditrice notifica titolo e precetto (10 giorni, art. 480). Il debitore non paga: l’impresa procede al pignoramento presso terzi del conto corrente (art. 543). La banca dichiara il saldo disponibile; il giudice lo assegna all’impresa, soddisfacendo il credito.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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