Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

I marchi più noti godono di una protezione speciale: non solo contro chi li imita per prodotti simili, ma anche contro chi ne sfrutta la fama in settori del tutto diversi. È la tutela allargata (ultramerceologica) del marchio rinomato, prevista dall’art. 20, comma 1, lett. c, CPI. Questa guida spiega quando scatta e cosa protegge davvero.

Cos’è il marchio rinomato

È il marchio che gode di notorietà presso una parte significativa del pubblico interessato. Non occorre che sia conosciuto da tutti: rileva la conoscenza nel settore di riferimento. La rinomanza si accerta in concreto, valutando quota di mercato, intensità e durata dell’uso, investimenti pubblicitari, estensione geografica.

La tutela allargata (art. 20, comma 1, lett. c, CPI)

Per i marchi ordinari la tutela richiede il rischio di confusione e opera per prodotti identici o affini. Per il marchio rinomato l’art. 20, comma 1, lett. c, CPI estende la protezione anche a prodotti o servizi non affini, quando l’uso del segno altrui, senza giusto motivo, consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza, oppure rechi pregiudizio agli stessi.

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La caratteristica decisiva è che non serve il rischio di confusione: basta il nesso che il pubblico istituisce tra i due segni e il vantaggio indebito o il pregiudizio. La Cassazione ha chiarito che la disciplina del marchio rinomato prescinde dalla confusione e mira a impedire l’agganciamento parassitario alla fama del segno, considerando il pregiudizio al carattere distintivo (diluizione) e l’indebito vantaggio del contraffattore (in tal senso Cass. n. 27217/2021, in linea con Cass. n. 13090/2013).

Le tre forme di lesione

Forma In cosa consiste
Diluizione (blurring) Indebolimento del carattere distintivo del marchio
Corrosione (tarnishment) Pregiudizio alla reputazione del marchio
Parassitismo (free-riding) Indebito vantaggio tratto dalla fama altrui

Il giusto motivo

La tutela cede se chi usa il segno ha un giusto motivo: ad esempio un uso descrittivo lecito o un diritto anteriore proprio. L’onere di dimostrare il giusto motivo grava su chi lo invoca.

Errori frequenti

L’accertamento della rinomanza

La rinomanza non si presume: va provata. Gli indici utilizzati dalla giurisprudenza sono la quota di mercato del marchio, l’intensità e la durata dell’uso, l’estensione geografica, l’entità degli investimenti promozionali e la percentuale di pubblico che conosce il segno. Non serve la notorietà presso la generalità delle persone: basta la conoscenza presso una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti coperti.

Il nesso tra i segni

La tutela allargata richiede che il pubblico istituisca un nesso mentale tra il marchio rinomato e il segno successivo, anche senza confonderli. Il nesso è il presupposto perché possano verificarsi l’indebito vantaggio o il pregiudizio. La sua sussistenza si valuta in concreto, considerando il grado di somiglianza, la forza del marchio rinomato e la vicinanza (o lontananza) dei settori.

Indebito vantaggio e pregiudizio

Effetto vietato Descrizione
Indebito vantaggio (free-riding) Chi usa il segno sfrutta la fama del marchio senza investirci
Pregiudizio al carattere distintivo (blurring) Il marchio perde forza identificativa per la sua diffusione su altri prodotti
Pregiudizio alla reputazione (tarnishment) L’associazione a prodotti scadenti o sgraditi danneggia l’immagine

La Cassazione ha sottolineato che, per il marchio rinomato, il giudizio prescinde dalla confusione e si concentra sull’agganciamento parassitario e sul pregiudizio alla capacità attrattiva del segno (Cass. n. 27217/2021).

Tutela del marchio rinomato e concorrenza sleale

Lo sfruttamento della fama altrui può integrare, oltre alla violazione del marchio rinomato, anche un atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi o agganciamento parassitario (art. 2598 c.c.). Spesso le due azioni si cumulano nel medesimo giudizio.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un celebre marchio di automobili scopre che Sempronio lo ha apposto su una linea di profumi, settore del tutto diverso. Non c’è rischio di confusione (nessuno crede che la casa automobilistica produca profumi), ma il pubblico istituisce un nesso e Sempronio trae indebito vantaggio dalla fama del marchio. Scatta la tutela allargata: il titolare può ottenere inibitoria e risarcimento ex art. 20, comma 1, lett. c, CPI, anche in assenza di affinità merceologica.

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Domande frequenti

Cos'è il marchio rinomato?

Il marchio che gode di notorietà presso una parte significativa del pubblico interessato; la rinomanza si accerta in concreto (quota di mercato, durata d'uso, investimenti pubblicitari).

In cosa consiste la tutela allargata?

Nella protezione anche per prodotti non affini quando l'uso del segno altrui trae indebito vantaggio dalla rinomanza o reca pregiudizio, senza bisogno di rischio di confusione (art. 20, comma 1, lett. c, CPI).

Serve il rischio di confusione?

No: per il marchio rinomato basta il nesso che il pubblico istituisce tra i segni e l'indebito vantaggio o il pregiudizio, come chiarito dalla Cassazione (Cass. n. 27217/2021).

Quali sono le forme di lesione?

Diluizione (indebolimento del carattere distintivo), corrosione (pregiudizio alla reputazione) e parassitismo (indebito vantaggio dalla fama altrui).

Cosa esclude la tutela?

Il giusto motivo: ad esempio un uso descrittivo lecito o un diritto anteriore proprio; chi lo invoca deve provarlo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.