Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Nelle società di persone si può essere soci non solo conferendo denaro o beni, ma anche la propria opera: è il socio d’opera, che apporta lavoro e prestazioni. La sua posizione è peculiare per quota di utili, perdite, valutazione del conferimento e responsabilità. Vediamo natura del conferimento d’opera, ripartizione di utili e perdite (artt. 2263 e 2282), responsabilità verso i terzi e gli errori frequenti, con le norme commentate.

Il conferimento d’opera (art. 2247 e 2263)

Il contratto di società richiede che i soci conferiscano beni o servizi per l’esercizio in comune dell’attività (art. 2247). Il socio d’opera conferisce la propria attività lavorativa, manuale o intellettuale, mettendo a disposizione della società le sue prestazioni. A differenza del conferimento di denaro o beni, l’opera non incrementa il capitale sociale in senso tecnico (non è iscrivibile come capitale), ma costituisce un apporto valutabile economicamente, che dà diritto a partecipare a utili e perdite.

La ripartizione di utili e perdite (art. 2263)

L’art. 2263 detta i criteri suppletivi di ripartizione. Le parti di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti; se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, le parti si presumono uguali. Per il socio d’opera, la cui prestazione è difficilmente quantificabile a priori, il comma 2 dispone una regola apposita: se il contratto non stabilisce la sua parte, essa è fissata dal giudice secondo equità. È una tutela necessaria, perché senza un criterio il socio d’opera resterebbe privo di parametri certi.

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Profilo Disciplina Norma
Oggetto del conferimento Attività lavorativa (opera) del socio art. 2247
Quota di utili e perdite Se non pattuita, fissata dal giudice secondo equità art. 2263, c. 2
Rischio dell’impossibilità sopravvenuta Esclusione del socio se l’opera diviene impossibile art. 2286
Responsabilità verso i terzi Illimitata e solidale come gli altri soci (nella SNC) art. 2291

La responsabilità verso i terzi

Va sfatato un equivoco diffuso: il socio d’opera, pur non conferendo capitale, non gode di responsabilità limitata. Nelle società di persone (società semplice e, soprattutto, SNC) tutti i soci, incluso il socio d’opera, rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali (art. 2291 per la SNC), salvo i patti consentiti dal tipo. Il fatto di aver conferito lavoro anziché denaro non incide sulla responsabilità esterna: il socio d’opera è socio a tutti gli effetti e ne condivide i rischi.

L’impossibilità sopravvenuta dell’opera (art. 2286)

Poiché il conferimento del socio d’opera consiste in un facere continuativo, assume rilievo l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. L’art. 2286, comma 2, prevede che il socio che ha conferito la propria opera possa essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’attività conferita (ad esempio per una malattia invalidante), oppure per il perimento della cosa di cui aveva conferito il godimento. È una regola coerente con la natura personale del conferimento d’opera: se viene meno la possibilità di prestare l’attività, viene meno la ragione stessa della partecipazione di quel socio.

Differenza dal socio di capitale e dal lavoratore dipendente

È utile collocare il socio d’opera tra figure affini ma diverse. Rispetto al socio di capitale, che conferisce denaro o beni e rischia il capitale investito, il socio d’opera conferisce un facere personale e continuativo, non capitalizzabile, ma condivide la stessa responsabilità verso i terzi. Rispetto al lavoratore dipendente, che ha un contratto di lavoro subordinato, una retribuzione fissa e tutele lavoristiche, il socio d’opera non percepisce uno stipendio garantito: partecipa agli utili (e alle perdite) ed è esposto al rischio d’impresa. La distinzione ha conseguenze concrete: il socio d’opera non gode delle tutele del lavoro subordinato e non matura, per il solo apporto sociale, trattamento di fine rapporto o ferie; il suo «compenso» è la quota di utili. Quando, invece, accanto alla qualità di socio esiste un effettivo e distinto rapporto di lavoro, occorre qualificarlo correttamente, perché si possono cumulare la posizione associativa e quella lavorativa, con le rispettive discipline. Per evitare contenziosi è quindi essenziale chiarire fin dall’origine, nel contratto sociale, la natura dell’apporto e la misura della partecipazione.

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio e Caio conferiscono denaro; Sempronio, esperto artigiano, conferisce la propria opera in una SNC. Il contratto non specifica la quota di Sempronio negli utili: in caso di contestazione, sarà il giudice secondo equità a determinarla (art. 2263, c. 2), valutando l’importanza del suo lavoro. Verso i creditori sociali, però, Sempronio risponde illimitatamente e in solido come Tizio e Caio (art. 2291): aver conferito lavoro non gli garantisce alcuna limitazione. Se Sempronio, per una grave malattia, diventasse inidoneo a svolgere l’attività conferita, gli altri soci potrebbero deliberarne l’esclusione (art. 2286).

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Domande frequenti

Chi è il socio d'opera?

È il socio che conferisce in società la propria attività lavorativa, manuale o intellettuale, anziché denaro o beni; il suo apporto non incrementa il capitale ma dà diritto a partecipare a utili e perdite (artt. 2247 e 2263).

Come si calcola la quota di utili del socio d'opera?

Se il contratto non la stabilisce, la parte del socio d'opera nei guadagni e nelle perdite è determinata dal giudice secondo equità (art. 2263, comma 2).

Il socio d'opera ha responsabilità limitata?

No: nelle società di persone, in particolare nella SNC, anche il socio d'opera risponde illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali come gli altri soci (art. 2291).

Cosa succede se il socio d'opera non può più lavorare?

La sopravvenuta inidoneità a svolgere l'attività conferita è causa di esclusione del socio d'opera (art. 2286, comma 2), data la natura personale e continuativa del suo conferimento.

L'opera fa parte del capitale sociale?

No: il conferimento d'opera non è iscrivibile come capitale in senso tecnico, ma è un apporto valutabile economicamente che rileva ai fini della ripartizione di utili e perdite.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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