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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Nelle società di persone si può essere soci anche senza mettere un euro: conferendo la propria opera. È una figura preziosa ma piena di insidie pratiche, soprattutto su utili, perdite e uscita. Vediamole.

Chi è il socio d’opera

È il socio che conferisce la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) invece di denaro o beni. È ammesso nelle società di persone (a differenza delle SpA) ed è molto usato quando un socio porta il capitale e un altro il lavoro o il know-how.

La ripartizione degli utili

Se il contratto non determina la parte di utili spettante al socio d’opera, questa è fissata dal giudice secondo equità (art. 2263, comma 2, c.c.). Per gli altri soci, in mancanza di patto, le parti si presumono proporzionali ai conferimenti (comma 1); ma il conferimento d’opera non ha un valore “capitale” predeterminato, da qui la regola equitativa.

La partecipazione alle perdite

Il socio d’opera partecipa alle perdite, ma in modo peculiare: non avendo conferito un capitale da intaccare, la sua “perdita” si traduce tipicamente nel non essere remunerato per il lavoro prestato. Resta fermo, nei rapporti esterni della SNC, che egli risponde comunque verso i terzi illimitatamente e solidalmente come ogni socio (art. 2291): la peculiarità riguarda i rapporti interni e il riparto.

Profilo Socio di capitale Socio d’opera
Conferimento Denaro/beni Lavoro/opera
Utili (senza patto) Proporzionali al conferimento Determinati dal giudice secondo equità (art. 2263, c. 2)
Responsabilità verso i terzi (SNC) Illimitata e solidale Illimitata e solidale

L’esclusione per sopravvenuta inidoneità

Il socio d’opera può essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita (art. 2286, comma 2, c.c.): ad esempio se, per malattia o altro, non può più prestare l’attività che costituiva il suo apporto. È una causa specifica, legata alla natura “personale” del conferimento.

Liquidazione e scioglimento

In sede di liquidazione il socio d’opera non ha diritto alla restituzione di un capitale (che non ha conferito), ma partecipa all’eventuale residuo attivo secondo la sua quota di partecipazione agli utili. È bene definire tutto questo nel contratto, per evitare contenziosi.

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio mette il capitale, Caio conferisce la propria opera di tecnico. Il contratto tace sugli utili di Caio: in caso di lite la sua quota sarà fissata dal giudice secondo equità (art. 2263). Se Caio, per un infortunio, non potesse più lavorare, potrebbe essere escluso per sopravvenuta inidoneità (art. 2286).

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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