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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il Codice della crisi d’impresa ha cambiato radicalmente il modo in cui la legge tratta le imprese in difficoltà: non più il “fallimento” come punto di arrivo, ma un sistema di strumenti per intercettare la crisi in anticipo e, dove possibile, salvare l’azienda. Questa guida spiega cosa prevede, quali obblighi ha l’imprenditore e quali strade ci sono per uscire dalla difficoltà.

Cos’è il Codice della crisi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022 (dopo vari rinvii e il recepimento della direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva). Ha sostituito la storica legge fallimentare (r.d. 267/1942) e ha riscritto l’intera disciplina dell’insolvenza.

Il cambio di filosofia è netto: la parola “fallimento” sparisce (sostituita da “liquidazione giudiziale”) e il baricentro si sposta sulla prevenzione e sulla continuità aziendale. L’obiettivo dichiarato è far emergere la crisi quando è ancora reversibile.

Crisi e insolvenza: due nozioni da distinguere

L’art. 2 CCII definisce con precisione due stati diversi, a cui corrispondono strumenti diversi:

Stato Definizione Strumenti tipici
Crisi Squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza; inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei 12 mesi successivi Composizione negoziata, accordi, piano di ristrutturazione
Insolvenza Il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni Concordato preventivo, liquidazione giudiziale

La crisi precede l’insolvenza: più ci si muove presto, più strumenti (e meno traumatici) sono disponibili.

L’obbligo di adeguati assetti (art. 2086 c.c.)

Il pilastro preventivo della riforma è l’art. 2086, comma 2, del codice civile: l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Non è un adempimento formale: significa monitorare flussi di cassa, scadenze, indici di sostenibilità del debito e segnali d’allarme. La sua violazione ha conseguenze concrete sulla responsabilità degli amministratori (artt. 2476 e 2486 c.c.): chi non si attiva tempestivamente, aggravando il dissesto, ne risponde.

Le segnalazioni d’allerta

Il sistema prevede segnali esterni che spingono l’imprenditore ad attivarsi. I creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL) devono segnalare al debitore, a determinate soglie di esposizione, l’opportunità di accedere alla composizione negoziata (art. 25-novies CCII). Anche l’organo di controllo (sindaci/revisore) ha un dovere di segnalazione interna agli amministratori (art. 25-octies).

Gli strumenti di regolazione della crisi

Il Codice offre una gamma graduata di strumenti, dal più “morbido” e riservato al più liquidatorio:

Strumento A chi serve Caratteristica
Composizione negoziata (artt. 12-25) Imprese in difficoltà risanabili Volontaria, riservata, con un esperto; l’imprenditore mantiene la gestione
Accordi di ristrutturazione (artt. 57 ss.) Imprese con creditori “forti” (banche) Accordo con il 60% dei crediti, omologato
Piano di ristrutturazione – PRO (art. 64-bis) Ristrutturazioni con consenso diffuso Distribuzione del valore flessibile, voto unanime delle classi
Concordato preventivo (artt. 84 ss.) Crisi/insolvenza In continuità o liquidatorio; voto dei creditori + omologazione
Sovraindebitamento (artt. 65 ss.) Debitori minori e privati Concordato minore, ristrutturazione del consumatore, liquidazione controllata
Liquidazione giudiziale (artt. 121 ss.) Insolvenza senza risanamento Ex fallimento: liquidazione del patrimonio

A chi si applica il Codice

Il Codice si applica all’imprenditore commerciale sopra le soglie dimensionali; le imprese minori, gli imprenditori agricoli, i professionisti e i consumatori accedono alle procedure di sovraindebitamento. Restano esclusi gli enti pubblici e, con discipline speciali, alcune grandi imprese (amministrazione straordinaria). La corretta qualificazione del debitore determina lo strumento utilizzabile.

Spunti pratici

Casi particolari e approfondimenti

Ogni strumento ha regole proprie. Abbiamo dedicato a ciascuno una guida di approfondimento:

Esempio pratico

Una SRL manifatturiera registra un calo di ordini e flussi di cassa insufficienti a coprire le scadenze dei prossimi mesi: è in stato di crisi, non ancora insolvente. Grazie agli adeguati assetti se ne accorge in tempo; riceve anche una segnalazione dall’Agenzia delle Entrate. Attiva la composizione negoziata, ottiene misure protettive e rinegozia i debiti con banche e fornitori, salvando l’attività senza arrivare alla liquidazione.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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