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La composizione negoziata è lo strumento pensato per intercettare la crisi quando è ancora reversibile: un percorso volontario e riservato in cui un esperto indipendente aiuta l’imprenditore a trattare con i creditori, senza perdere la gestione dell’azienda.
Cos’è e a cosa serve
Disciplinata dagli artt. 12-25 del Codice della crisi (D.Lgs 14/2019), la composizione negoziata non è una procedura concorsuale: è un percorso stragiudiziale e riservato, accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo di qualsiasi dimensione che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento appare ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII).
Come si accede
L’imprenditore presenta l’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle Camere di Commercio (art. 13 CCII), allegando bilanci, situazione debitoria, un progetto di piano di risanamento e un test pratico sulla sostenibilità del debito. Una commissione nomina quindi l’esperto.
L’esperto indipendente
L’esperto (art. 16 CCII) è un professionista terzo e indipendente, iscritto in un elenco tenuto presso le Camere di Commercio, con competenze in materia di ristrutturazioni. Il suo compito è agevolare le trattative con i creditori; non gestisce l’impresa e non decide al posto dell’imprenditore. Verifica la coerenza delle informazioni, convoca le parti e, al termine, redige una relazione finale.
La gestione dell’impresa durante il percorso
L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII), ma deve gestirla in modo da non pregiudicare ingiustamente i creditori; per gli atti di straordinaria amministrazione informa l’esperto, che può segnalare il proprio dissenso. È un equilibrio tra continuità operativa e tutela dei creditori.
Le misure protettive e cautelari
Per trattare al riparo dalle iniziative dei creditori, l’imprenditore può chiedere misure protettive del patrimonio (artt. 18-19 CCII): dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari né acquisire titoli di prelazione non concordati. Le misure vanno confermate dal tribunale e hanno durata limitata (inizialmente fino a 120 giorni, prorogabili). Il tribunale può inoltre concedere autorizzazioni specifiche, ad esempio a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII).
I possibili esiti
Se le trattative hanno successo, l’art. 23 CCII prevede diverse uscite: un contratto con uno o più creditori, un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, una convenzione di moratoria, oppure l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione, concordato). Se invece il risanamento non è praticabile, il percorso si chiude e l’imprenditore valuta le altre soluzioni, incluso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies).
Spunti pratici
- Attivala presto: funziona nella fase di crisi, non quando l’insolvenza è conclamata.
- Prepara dati attendibili: il test di sostenibilità e la documentazione sono decisivi per la nomina e per le trattative.
- Valuta le misure protettive se i creditori stanno già agendo, ma ricorda che vanno confermate dal tribunale.
Esempio pratico
Una SRL con cali di fatturato e tensioni di cassa attiva la composizione negoziata sulla piattaforma camerale. L’esperto nominato analizza i conti e convoca banca e principali fornitori; il tribunale conferma le misure protettive per 120 giorni. Si raggiunge un accordo di rimodulazione dei debiti che, sottoscritto anche dall’esperto, consente all’impresa di proseguire l’attività.
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