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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Gli accordi di ristrutturazione sono una via intermedia tra la trattativa privata e il concordato: il debitore si accorda con una parte qualificata dei creditori e fa omologare l’intesa dal tribunale, ottenendo stabilità e protezione.

Cosa sono

Disciplinati dagli artt. 57-64 del Codice della crisi (D.Lgs 14/2019), gli accordi di ristrutturazione dei debiti consentono al debitore in crisi o insolvenza di raggiungere un’intesa con i creditori sulla base di un piano e di farla omologare. Sono più flessibili del concordato, ma richiedono la relazione di un professionista indipendente sull’attuabilità del piano e sull’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei.

La soglia del 60%

L’accordo “ordinario” (art. 57) richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. I creditori estranei all’accordo vanno pagati integralmente, entro termini di legge dall’omologazione (di norma 120 giorni dalla scadenza o dall’omologazione). La relazione dell’esperto attesta proprio l’idoneità del piano a pagarli.

Gli accordi agevolati (30%)

L’art. 60 prevede gli accordi agevolati: la soglia di adesione scende alla metà (30%) se il debitore rinuncia alle misure protettive e alla moratoria per i creditori estranei, che vanno quindi pagati senza dilazione. È utile quando non serve bloccare i creditori e si vuole solo cristallizzare l’intesa con i principali.

Gli accordi a efficacia estesa

L’art. 61 consente, in presenza di categorie omogenee di creditori (tipicamente banche e intermediari finanziari), di estendere l’accordo anche ai creditori non aderenti della stessa categoria, se vi aderisce una maggioranza qualificata (di norma il 75% della categoria) e ricorrono le condizioni di legge. È un’eccezione al principio per cui l’accordo vincola solo chi lo sottoscrive.

Misure protettive e omologazione

Dalla pubblicazione nel registro delle imprese possono operare misure protettive, come nel concordato. Il tribunale, verificati i requisiti, omologa l’accordo (art. 48 CCII), eventualmente anche con cram down fiscale se l’adesione di Fisco o enti è determinante. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato sono protetti dall’azione revocatoria (art. 166 CCII) in caso di successiva liquidazione.

Spunti pratici

Esempio pratico

Una SRL con esposizione soprattutto bancaria raggiunge con istituti che rappresentano oltre il 60% dei crediti un accordo di rimodulazione, supportato dalla relazione di un esperto. I fornitori estranei sono pagati per intero nei termini. Il tribunale omologa l’accordo, mettendo al riparo i pagamenti effettuati in sua esecuzione.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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