Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La concorrenza è lecita e anzi auspicabile, ma non «tutto vale»: imitare servilmente, screditare un rivale o sfruttarne i segreti sono atti di concorrenza sleale, vietati dall’art. 2598 del codice civile. Questa guida spiega le tre categorie di atti scorretti, i rimedi e i rapporti con la proprietà industriale.

Le tre categorie dell’art. 2598 c.c.

L’art. 2598 c.c. elenca gli atti di concorrenza sleale in tre numeri:

La clausola generale del n. 3 è la «valvola» del sistema: vi rientrano lo storno di dipendenti, lo sfruttamento di segreti, il boicottaggio, la concorrenza parassitaria, la pubblicità ingannevole o comparativa illecita.

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Presupposto: il rapporto di concorrenza

Gli atti rilevano se posti in essere tra imprenditori in concorrenza, anche solo potenziale, sullo stesso mercato. Non è richiesto il dolo: per l’inibitoria basta la condotta oggettivamente scorretta; la colpa si presume ai fini del risarcimento (art. 2600 c.c.).

I rimedi (artt. 2599-2600 c.c.)

Rimedio Norma A cosa serve
Inibitoria art. 2599 c.c. Ordinare la cessazione degli atti sleali
Rimozione degli effetti art. 2599 c.c. Eliminare le conseguenze prodotte
Risarcimento art. 2600 c.c. Ristoro del danno (colpa presunta)
Pubblicazione della sentenza art. 2600 c.c. Riparazione dell’immagine

Rapporti con la proprietà industriale

Concorrenza sleale e tutela dei titoli del CPI spesso convivono: l’uso di un segno confondibile può essere insieme contraffazione di marchio (art. 20 CPI) e atto di confusione (art. 2598, n. 1). Ma la concorrenza sleale copre anche ciò che non è coperto da un titolo, ad esempio l’imitazione servile o lo storno di dipendenti. Le cause sono devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Errori frequenti

Le figure tipiche della concorrenza sleale

Sotto la clausola generale dell’art. 2598, n. 3, c.c. la giurisprudenza ha elaborato figure ricorrenti:

Figura In cosa consiste
Storno di dipendenti Sottrazione di personale per disgregare l’azienda rivale (serve l’animus nocendi)
Concorrenza parassitaria Imitazione sistematica e continua delle iniziative altrui
Boicottaggio Indurre terzi a non contrattare con il concorrente
Sviamento di clientela Con mezzi scorretti (es. uso di liste sottratte)
Pubblicità ingannevole o comparativa illecita Messaggi non veritieri o denigratori

L’imitazione servile

L’imitazione servile (art. 2598, n. 1) è la riproduzione delle forme distintive del prodotto altrui idonea a generare confusione sull’origine. Non è vietata l’imitazione delle forme funzionali o standardizzate (che chiunque può adottare): è vietata la copia degli elementi capricciosi e individualizzanti che il pubblico collega a una determinata impresa. La linea di confine separa la concorrenza lecita dall’agganciamento parassitario.

Rapporto con la disciplina dei consumatori

La concorrenza sleale tra imprese (art. 2598 c.c.) va distinta dalle pratiche commerciali scorrette verso i consumatori (Codice del consumo, d.lgs. 206/2005), sanzionate dall’AGCM. I due piani possono sovrapporsi: una pubblicità ingannevole può essere insieme atto di concorrenza sleale verso il rivale e pratica scorretta verso i consumatori, con tutele e autorità diverse.

La prova e il danno

Per l’inibitoria basta l’illecito oggettivo; per il risarcimento la colpa si presume (art. 2600 c.c.), ma il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale. Spesso si ricorre alla cautelare per bloccare subito la condotta, e alla pubblicazione della sentenza per ripristinare l’immagine.

Spunti pratici

Esempio pratico

Caia produce un dolce dalla confezione distintiva. Sempronio mette in commercio un prodotto con confezione quasi identica e diffonde tra i rivenditori la falsa voce che il dolce di Caia sia «scaduto». Caia può agire per imitazione servile (art. 2598, n. 1) e denigrazione (n. 2), chiedendo inibitoria, rimozione degli effetti, risarcimento e pubblicazione della sentenza (artt. 2599-2600 c.c.).

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Domande frequenti

Cos'è la concorrenza sleale?

L'insieme degli atti scorretti tra imprenditori in concorrenza vietati dall'art. 2598 c.c.: atti di confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, e ogni mezzo contrario alla correttezza professionale.

Quali sono i tre tipi di atti?

Atti di confusione (n. 1), denigrazione e appropriazione di pregi (n. 2) e la clausola generale dei mezzi non conformi alla correttezza professionale (n. 3).

Serve provare il dolo?

No per l'inibitoria, che richiede la condotta oggettivamente scorretta; ai fini del risarcimento la colpa si presume (art. 2600 c.c.).

Quali rimedi offre la legge?

Inibitoria, rimozione degli effetti, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza (artt. 2599-2600 c.c.).

Concorrenza sleale e contraffazione coincidono?

Spesso convivono: l'uso di un segno confondibile può essere insieme contraffazione di marchio e atto di confusione, ma la concorrenza sleale copre anche ciò che non è protetto da un titolo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.