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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La società semplice è la forma “base” delle società di persone, riservata a chi non esercita attività commerciale. Poco usata nel commercio, è invece molto diffusa in agricoltura e nella gestione di patrimoni. Vediamo le sue regole peculiari.

Cos’è e a cosa serve

La società semplice (artt. 2251 ss. c.c.) può avere per oggetto solo l’esercizio di attività non commerciale (art. 2249 c.c.): tipicamente attività agricola, gestione di immobili o di patrimoni, esercizio in forma associata di professioni (con discipline speciali). Non può svolgere attività commerciale, per la quale occorre almeno la SNC.

Costituzione “libera”

Il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.). La società semplice si iscrive in una sezione speciale del Registro delle Imprese con funzione essenzialmente di pubblicità notizia.

La responsabilità dei soci

Per le obbligazioni sociali rispondono il patrimonio sociale e, personalmente e solidalmente, i soci che hanno agito in nome e per conto della società; per gli altri soci la responsabilità personale può essere esclusa o limitata con patto portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 2267 c.c.). È una differenza notevole rispetto alla SNC, dove la responsabilità illimitata di tutti i soci non è derogabile verso i terzi.

Profilo Società semplice SNC
Oggetto Solo attività non commerciale Anche commerciale
Responsabilità derogabile Sì, per i soci non agenti (art. 2267) No verso i terzi (art. 2291)
Beneficio di escussione Debole: indicare i beni sociali (art. 2268) Pieno (art. 2304)
Creditore particolare del socio Può chiedere la liquidazione della quota (art. 2270) No finché dura (art. 2305)

Il beneficio di escussione (più debole)

Il socio richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, ma deve indicare i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.). È una tutela più debole rispetto alla SNC regolare.

Il creditore particolare del socio

Nella società semplice il creditore particolare del socio può, se gli altri beni del debitore sono insufficienti, chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio debitore (art. 2270 c.c.): di nuovo, una posizione più favorevole al creditore rispetto alla SNC.

Spunti pratici

Esempio pratico

Due fratelli costituiscono una società semplice per gestire i terreni agricoli di famiglia. Pattuiscono e rendono noto che uno dei due, che non amministra, ha responsabilità limitata (art. 2267). Un creditore personale di quel socio, non trovando altri beni, potrebbe però chiedere la liquidazione della sua quota (art. 2270).

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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