Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La SNC si scioglie al verificarsi di una causa prevista dalla legge o dai patti (artt. 2272 e 2308 c.c.). Lo scioglimento non estingue subito la società: apre la fase di liquidazione, in cui si pagano i debiti e si distribuisce l’eventuale residuo, fino alla cancellazione dal Registro delle imprese.

Le cause di scioglimento

La SNC si scioglie per le cause comuni alle società di persone (art. 2272 c.c.) e per quelle proprie (art. 2308 c.c.):

La fase di liquidazione

Verificatasi una causa di scioglimento, i soci nominano uno o più liquidatori (art. 2275 c.c.); in caso di disaccordo provvede il tribunale. Gli amministratori conservano il potere di compiere solo gli affari urgenti finché non sono presi i provvedimenti per la liquidazione (art. 2274 c.c.). I liquidatori devono pagare i debiti sociali e possono compiere gli atti necessari alla liquidazione; non possono intraprendere nuove operazioni (art. 2279 c.c.). Se i fondi non bastano, possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti e le somme necessarie nei limiti della rispettiva responsabilità (art. 2280 c.c.).

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Riparto finale e cancellazione

Estinti i debiti, l’attivo residuo si ripartisce tra i soci: prima si rimborsano i conferimenti, poi l’eccedenza si divide in proporzione alla partecipazione agli utili (art. 2282 c.c.). Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori chiedono la cancellazione della società dal Registro delle imprese (art. 2312 c.c.). Dopo la cancellazione i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci e, nei limiti delle somme riscosse, contro i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Fase Cosa accade Norma
Scioglimento Si verifica una causa di legge/patto artt. 2272, 2308
Liquidazione Nomina liquidatori, pagamento debiti artt. 2275-2280
Riparto Rimborso conferimenti + residuo art. 2282
Estinzione Cancellazione dal Registro art. 2312

Esempio pratico

I soci Tizio, Caio e Sempronio decidono all’unanimità di sciogliere la “Gamma s.n.c.”. Nominano Tizio liquidatore: incassa i crediti, vende il magazzino, paga i fornitori per 40.000 euro. Restano 30.000 euro: prima si rimborsano i conferimenti dei soci, poi l’eventuale eccedenza si divide in base alle quote di utili. Approvato il bilancio finale, Tizio chiede la cancellazione dal Registro e la società si estingue.

Effetti dello scioglimento sull’attività

Verificatasi una causa di scioglimento, la società non cessa subito di esistere: muta lo scopo, che diventa la liquidazione. Gli amministratori conservano il potere di compiere solo gli affari urgenti finché non sono nominati i liquidatori (art. 2274 c.c.). La ragione sociale deve indicare che la società è in liquidazione.

Nomina, poteri e revoca dei liquidatori

I liquidatori sono nominati con il consenso di tutti i soci o, in difetto, dal presidente del tribunale (art. 2275 c.c.). Possono compiere gli atti necessari alla liquidazione e, se autorizzati, vendere anche in blocco i beni; non possono intraprendere nuove operazioni (art. 2279 c.c.). Sono revocabili dai soci e, per giusta causa, dal tribunale.

Pagamento dei creditori e ordine del riparto

I liquidatori devono pagare i debiti sociali; se i fondi non bastano, chiedono ai soci i versamenti ancora dovuti e, occorrendo, le somme necessarie nei limiti della rispettiva responsabilità (art. 2280 c.c.). Solo dopo aver soddisfatto i creditori possono rimborsare i conferimenti e ripartire l’eventuale residuo in proporzione alla partecipazione agli utili (art. 2282 c.c.).

Cancellazione, estinzione e debiti residui

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese (art. 2312 c.c.); da quel momento la società si estingue. I creditori rimasti insoddisfatti possono agire contro i soci e, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale, contro i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. La giurisprudenza di legittimità è costante nel collegare l’estinzione alla cancellazione.

Differenza con lo scioglimento del singolo rapporto

Va distinto lo scioglimento della società (che apre la liquidazione) dallo scioglimento del rapporto con un singolo socio (recesso, esclusione, morte): in quest’ultimo caso la società prosegue tra gli altri soci e al socio uscente o agli eredi spetta la liquidazione della quota (art. 2289 c.c.). Vedi recesso del socio ed esclusione del socio.

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Domande frequenti

Quando si scioglie una SNC?

Per decorso del termine, conseguimento o impossibilità dell'oggetto, volontà di tutti i soci, venir meno della pluralità non ricostituita entro sei mesi, liquidazione giudiziale e altre cause di legge o di contratto (artt. 2272 e 2308 c.c.).

Lo scioglimento estingue subito la società?

No: apre la fase di liquidazione. La società si estingue solo con la cancellazione dal Registro delle imprese dopo il bilancio finale (art. 2312 c.c.).

Cosa fanno i liquidatori?

Pagano i debiti sociali, compiono gli atti necessari alla liquidazione e non possono intraprendere nuove operazioni (art. 2279 c.c.). Possono chiedere ai soci i versamenti dovuti se i fondi non bastano (art. 2280).

Come si divide l'attivo residuo?

Si rimborsano prima i conferimenti dei soci, poi l'eventuale eccedenza si ripartisce in proporzione alla partecipazione agli utili (art. 2282 c.c.).

I creditori possono agire dopo la cancellazione?

Sì: possono rivolgersi ai soci e, nei limiti delle somme riscosse, ai liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.