Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Nella SAS convivono due figure di socio: l’accomandatario, che amministra e risponde illimitatamente, e l’accomandante, che apporta capitale e risponde solo nei limiti della quota (art. 2313 c.c.). Comprendere la differenza è essenziale, perché chi sbaglia ruolo perde la protezione patrimoniale.

Il socio accomandatario

L’accomandatario è il socio “operativo”: a lui spetta in via esclusiva l’amministrazione della società e la rappresentanza verso i terzi. In cambio risponde delle obbligazioni sociali in modo illimitato e solidale, come un socio di SNC. Il suo nome deve comparire nella ragione sociale (art. 2314 c.c.). La sua quota, di regola, non è liberamente trasferibile.

Il socio accomandante

L’accomandante è il socio “investitore”: conferisce capitale e partecipa agli utili, ma è escluso dall’amministrazione e risponde solo nei limiti della quota conferita. In cambio della responsabilità limitata accetta un ruolo passivo nella gestione esterna. La sua quota è trasmissibile per morte e cedibile con il consenso della maggioranza dei soci (art. 2322 c.c.).

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Il divieto di immistione

L’accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari (art. 2320 c.c.). Se viola il divieto perde la responsabilità limitata e risponde illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali, oltre a poter essere escluso. Può però prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori, dare autorizzazioni e pareri, compiere atti di ispezione e sorveglianza, ed esaminare i libri. Vedi la guida sul divieto di immistione dell’accomandante.

Profilo Accomandatario Accomandante
Responsabilità Illimitata e solidale Limitata alla quota
Amministrazione Sì (esclusiva) No (divieto art. 2320)
Nome nella ragione sociale Sì (necessario) No (pena resp. illimitata)
Trasferimento quota Consenso di tutti Consenso maggioranza (art. 2322)

Esempio pratico

Nella “Zeta s.a.s.” Tizio è accomandatario (gestisce e risponde illimitatamente) e Caio accomandante (ha conferito 40.000 euro). Caio può controllare i conti, dare pareri, lavorare internamente; ma se firma un contratto con un cliente in nome della società, senza procura speciale, viola l’art. 2320 e diventa responsabile dei debiti come Tizio. Il vantaggio della responsabilità limitata si perde con un solo atto di immistione.

La ratio della doppia categoria di soci

La SAS nasce per consentire l’incontro tra chi ha capacità imprenditoriale (l’accomandatario) e chi ha capitale da investire senza voler gestire (l’accomandante). La diversa responsabilità (illimitata per l’uno, limitata per l’altro) è la contropartita dei diversi poteri: chi amministra rischia tutto, chi solo investe rischia la quota.

Cosa può fare l’accomandante senza violare il divieto

L’art. 2320 c.c. consente all’accomandante di:

Sono attività interne o di controllo che non integrano immistione.

La procura speciale per singoli affari

L’accomandante può trattare o concludere affari in nome della società solo in forza di procura speciale per singoli affari (art. 2320 c.c.). Non è ammessa una procura generale, che equivarrebbe ad affidargli l’amministrazione. La procura va circoscritta e documentata, per evitare il rischio di immistione.

Conseguenze della violazione del divieto

L’accomandante che compie atti di amministrazione o tratta affari senza procura speciale perde la responsabilità limitata e risponde illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali; può inoltre essere escluso dalla società. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ricondurre la responsabilità illimitata all’ingerenza gestoria effettiva.

Un secondo esempio: la procura speciale

Nella “Zeta s.a.s.” l’accomandante Caio deve concludere, in assenza di Tizio, un singolo contratto di acquisto. Tizio gli rilascia una procura speciale scritta limitata a quell’affare: così Caio agisce legittimamente senza violare l’art. 2320 e senza perdere la responsabilità limitata. Una procura generale, invece, lo avrebbe esposto come accomandatario.

In sintesi

La differenza tra accomandante e accomandatario è la chiave della SAS e si riflette su responsabilità, poteri e circolazione della quota. Chi vuole il vantaggio della responsabilità limitata (l’accomandante) deve accettare un ruolo di investitore e controllore, senza ingerirsi nella gestione esterna (art. 2320 c.c.); chi gestisce (l’accomandatario) ne assume il rischio pieno.

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Domande frequenti

Chi è l'accomandatario nella SAS?

Il socio che amministra la società e la rappresenta verso i terzi, rispondendo dei debiti sociali in modo illimitato e solidale; il suo nome compare nella ragione sociale (artt. 2313-2314 c.c.).

Chi è l'accomandante?

Il socio che conferisce capitale, partecipa agli utili ma è escluso dall'amministrazione e risponde solo nei limiti della quota conferita (art. 2313 c.c.).

L'accomandante può amministrare?

No: vige il divieto di immistione (art. 2320 c.c.). Può solo prestare opera interna, dare pareri e autorizzazioni, ispezionare i libri; per singoli affari serve una procura speciale.

Cosa rischia l'accomandante che amministra?

Perde la responsabilità limitata e risponde illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali, potendo anche essere escluso (art. 2320 c.c.).

Si può cedere la quota di accomandante?

Sì: è trasmissibile per causa di morte e cedibile, salvo patto contrario, con il consenso della maggioranza dei soci (art. 2322 c.c.).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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