Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’oggetto sociale è l’attività economica che la SRL si propone di svolgere: va indicato nell’atto costitutivo (art. 2463, n. 3 c.c.) in modo determinato, lecito, possibile e specifico. Definisce il perimetro dei poteri degli amministratori, incide su licenze, codici ATECO e accesso al credito, e la sua modifica sostanziale può attribuire ai soci il diritto di recesso.

A cosa serve l’oggetto sociale

L’oggetto sociale circoscrive l’attività della società e funge da limite “interno” ai poteri degli amministratori. Verso i terzi, gli atti compiuti dagli amministratori sono di norma efficaci anche se estranei all’oggetto, salvo l’eccezione di dolo; ma all’interno l’amministratore che esorbita risponde verso la società. L’oggetto determina inoltre quali autorizzazioni e iscrizioni servono per operare.

Determinatezza e liceità – art. 2463

L’oggetto deve essere determinato (non un generico “qualunque attività commerciale”), lecito (non contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume) e possibile. Un oggetto illecito o impossibile rende nulla la società (art. 2332 c.c., richiamato per la SRL). Un oggetto troppo vago può creare problemi con banche, fornitori e in sede di iscrizione.

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Requisito Cosa significa Conseguenza se manca
Determinato Attività individuabile, non onnicomprensiva Difficoltà di iscrizione e di credito
Lecito Conforme a legge e ordine pubblico Nullità della società
Possibile Realizzabile Nullità / scioglimento
Specifico Coerente con licenze e ATECO Mancanza di autorizzazioni

Attività principale e strumentale

È prassi indicare un’attività principale e una serie di attività strumentali e connesse (acquisto e gestione di immobili sociali, partecipazioni non a fini di collocamento, operazioni finanziarie strumentali). Per le attività riservate o vigilate (es. mediazione, intermediazione finanziaria, sanità) occorrono requisiti e autorizzazioni specifiche, e l’oggetto deve essere coerente.

Modifica dell’oggetto e recesso – art. 2473

La modifica dell’oggetto è una modifica statutaria, da deliberare con le relative maggioranze e da iscrivere nel Registro delle Imprese. Se il cambiamento è sostanziale, ai soci che non hanno consentito spetta il diritto di recesso (art. 2473). Anche operazioni che, pur senza modifica formale, comportano una rilevante modifica dell’oggetto possono legittimare il recesso (art. 2468, comma 4).

Errori frequenti

Spunti pratici

Esempio: Tizio e Caio costituiscono la Iota SRL per la “produzione e commercio di prodotti da forno”, con clausola sulle attività strumentali. In seguito vogliono aggiungere la ristorazione: deliberano la modifica dell’oggetto. Sempronio, entrato nel frattempo come socio e contrario, non vota a favore: trattandosi di modifica sostanziale, può recedere e farsi liquidare la quota.

Oggetto sociale e accesso al credito

Banche e finanziatori leggono l’oggetto sociale per verificare la coerenza tra l’attività dichiarata e quella per cui si chiede credito. Un oggetto troppo ampio o incoerente può generare diffidenza o richieste di chiarimenti; uno ben costruito, con attività principale chiara e strumentali ben definite, agevola l’istruttoria. Anche bandi e contributi pubblici richiedono spesso la coerenza dell’oggetto con i codici ATECO ammessi.

Attività riservate e autorizzazioni

Per le attività riservate o vigilate (intermediazione finanziaria, assicurativa, sanitaria, mediazione immobiliare, somministrazione di alimenti) l’oggetto deve essere coerente con i requisiti e le autorizzazioni richieste, e talvolta deve essere esclusivo (la società non può svolgere altre attività). Indicare in oggetto un’attività riservata senza i presupposti può bloccare l’iscrizione o esporre a sanzioni: serve un controllo preventivo dei requisiti.

Oggetto e poteri degli amministratori

L’oggetto delimita ciò che gli amministratori possono fare nell’interesse sociale. Verso i terzi, ai sensi dell’art. 2475-bis, gli atti restano efficaci anche se estranei all’oggetto (salvo l’exceptio doli), ma nei rapporti interni l’amministratore che compie operazioni estranee all’oggetto viola i propri doveri e risponde dei danni. L’oggetto è dunque, prima di tutto, un limite “interno” alla gestione.

Come scriverlo bene

Un oggetto efficace individua l’attività principale con precisione, elenca le attività connesse e strumentali, prevede una clausola che consente le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di garanzia strumentali al raggiungimento dell’oggetto (escluse quelle riservate verso il pubblico) e, se utile, l’assunzione di partecipazioni non a fini di collocamento. Evitare formule “onnibus” che, di fatto, non delimitano nulla.

Oggetto sociale e operazioni straordinarie

L’oggetto sociale rileva anche nelle operazioni straordinarie. In una fusione o scissione, la coerenza degli oggetti delle società coinvolte agevola l’operazione e la sua giustificazione economica; una modifica dell’oggetto contestuale può attribuire il recesso ai dissenzienti. Anche nell’ingresso di un investitore, l’oggetto definisce il perimetro dell’attività su cui questi punta: ampliarlo o restringerlo dopo l’ingresso può alterare l’equilibrio dell’investimento e va concordato. Mantenere l’oggetto allineato alla strategia reale dell’impresa è quindi un esercizio continuo, non un adempimento una tantum della costituzione.

Revisione periodica dell’oggetto

Con il tempo l’attività effettiva può divergere da quella statutaria: si avviano nuove linee di business, se ne dismettono altre. È buona prassi rivedere periodicamente l’oggetto per evitare che gli amministratori operino, di fatto, fuori dal perimetro statutario, con i rischi interni che ne derivano. Allineare oggetto, codici ATECO e attività concreta tutela la società nei rapporti con banche, pubblica amministrazione e controparti.

Vedi cosa contiene lo statuto, i poteri dell’amministratore e il recesso del socio.

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Domande frequenti

Cos'è l'oggetto sociale di una SRL?

L'attività economica che la società si propone di svolgere, indicata nell'atto costitutivo (art. 2463 c.c.); deve essere determinata, lecita e possibile.

L'oggetto può essere generico?

No: deve essere determinato e specifico. Un oggetto troppo vago crea problemi di iscrizione e con banche e fornitori; uno illecito o impossibile rende nulla la società.

Modificare l'oggetto dà diritto di recesso?

Sì, se la modifica è sostanziale: ai soci che non hanno consentito spetta il recesso (art. 2473 c.c.).

Gli atti fuori oggetto sono validi?

Verso i terzi sono di norma efficaci, salvo dolo; all'interno l'amministratore che esorbita risponde verso la società.

Serve l'autorizzazione per certe attività?

Sì, per le attività riservate o vigilate servono requisiti e autorizzazioni specifiche, e l'oggetto deve essere coerente con esse.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.