Testo dell'articoloVigente
L’amministratore di SRL può dimettersi in ogni momento con una dichiarazione unilaterale diretta alla società: la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, altrimenti diventa efficace solo dal momento in cui il nuovo organo è ricostituito (art. 2385 c.c., applicabile anche alla SRL). Le dimissioni vanno comunicate e iscritte nel Registro delle Imprese.
La rinuncia all’incarico – art. 2385
L’amministratore può rinunciare all’ufficio in qualunque tempo, dandone comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale (se esiste). La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio; in caso contrario, ha effetto dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori. È la regola della prorogatio, che evita vuoti di gestione.
Amministratore unico
Quando l’amministratore è unico, le sue dimissioni lascerebbero la società priva di organo gestorio. Per evitare la paralisi opera la prorogatio: l’amministratore dimissionario resta in carica, ai fini della gestione conservativa e della convocazione dell’assemblea per la nomina del sostituto, fino a quando il nuovo amministratore non accetta. È prudente convocare contestualmente l’assemblea per la sostituzione.
- Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
- Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
- Documenti da preparare e date del 730/2026
| Situazione | Effetto delle dimissioni |
|---|---|
| Resta in carica la maggioranza del CdA | Effetto immediato |
| Non resta la maggioranza | Effetto al subentro dei nuovi (prorogatio) |
| Amministratore unico | Prorogatio fino alla nomina del sostituto |
Forma, comunicazione e pubblicità
Le dimissioni si manifestano con dichiarazione scritta (lettera o PEC) indirizzata alla società e agli altri organi. La cessazione va iscritta nel Registro delle Imprese a cura della società o, in caso di inerzia, su istanza dello stesso amministratore: è importante per rendere opponibile ai terzi la cessazione dei poteri di rappresentanza.
Effetti, compenso e responsabilità
Con l’efficacia delle dimissioni l’amministratore perde poteri e doveri per il futuro, ma resta responsabile per gli atti compiuti durante la carica (art. 2476). Il compenso eventualmente pattuito matura fino alla cessazione. Dimettersi in un momento critico, lasciando la società senza guida, può fondare responsabilità se aggrava il danno: meglio assicurare la continuità.
Errori frequenti
- Credere che le dimissioni siano sempre immediate: senza maggioranza residua, opera la prorogatio.
- Non comunicarle per iscritto agli organi competenti.
- Omettere l’iscrizione nel Registro delle Imprese, restando esposti verso i terzi.
- Abbandonare un’amministrazione unica senza convocare l’assemblea per il sostituto.
Spunti pratici
- Invia le dimissioni via PEC, conservando prova della data di ricezione.
- Se sei amministratore unico, convoca contestualmente l’assemblea per la nomina del successore.
- Sollecita e, se serve, richiedi tu stesso l’iscrizione della cessazione nel Registro Imprese.
- Lascia un passaggio di consegne documentato per limitare contestazioni successive.
Esempio: Tizio è uno dei tre amministratori della Rho SRL e si dimette: poiché restano in carica Caio e Sempronio (la maggioranza), le dimissioni hanno effetto immediato e vengono iscritte nel Registro Imprese. Se invece Tizio fosse amministratore unico, resterebbe in carica per la gestione conservativa fino alla nomina e accettazione del nuovo amministratore deliberata dall’assemblea che lui stesso convoca.
Dimissioni e doveri di consegna
L’amministratore dimissionario deve garantire un ordinato passaggio di consegne: riconsegna dei libri sociali, della documentazione contabile, dei codici di accesso e dei poteri di firma; informativa al nuovo organo sullo stato delle pratiche. Omettere la consegna o trattenere documentazione può fondare responsabilità e ostacolare la gestione: la collaborazione nella transizione è parte dei doveri di diligenza e buona fede.
Dimissioni in tronco e responsabilità
Sebbene l’amministratore possa dimettersi in ogni momento, dimettersi “in tronco” in un frangente critico, lasciando la società senza guida e aggravando un danno, può integrare un inadempimento ai doveri di diligenza. La libertà di recedere dall’incarico non esonera dall’obbligo di non arrecare pregiudizio: ove possibile, si dovrebbe assicurare la continuità fino alla nomina del sostituto.
Effetti sulla rappresentanza verso i terzi
Finché la cessazione non è iscritta nel Registro delle Imprese, gli atti compiuti dall’ex amministratore con poteri di rappresentanza possono ancora impegnare la società verso i terzi in buona fede. Per questo l’iscrizione tempestiva della cessazione è essenziale: protegge la società da atti compiuti da chi non è più legittimato. L’amministratore ha interesse a sollecitarla per liberarsi dei poteri e dei rischi connessi.
Dimissioni dell’intero organo
Se si dimette l’intero consiglio o l’amministratore unico, opera la prorogatio dell’organo uscente fino alla ricostituzione, con poteri limitati alla gestione conservativa e alla convocazione dell’assemblea per le nuove nomine. È il meccanismo che impedisce il vuoto di gestione e impone all’organo dimissionario di attivarsi per la successione, non di abbandonare la società a sé stessa.
Dimissioni e compenso maturato
Le dimissioni non fanno perdere all’amministratore il diritto ai compensi già maturati fino alla cessazione: il credito resta esigibile secondo quanto deliberato. Per il periodo successivo, invece, non spettano compensi, salvo l’eventuale attività svolta in regime di prorogatio, che va comunque remunerata secondo i criteri stabiliti. È utile definire nel verbale di presa d’atto delle dimissioni la posizione economica residua, per evitare contenziosi.
Dimissioni e responsabilità verso i terzi dopo la cessazione
Una volta efficaci e iscritte le dimissioni, l’ex amministratore non risponde per gli atti successivi, ma resta responsabile per quelli compiuti durante la carica. Per questo è suo interesse documentare con precisione la data di cessazione e l’avvenuta iscrizione: sono gli elementi che delimitano il perimetro temporale della sua eventuale responsabilità verso società, soci, creditori e terzi.
Vedi la nomina dell’amministratore, la revoca e i poteri dell’amministratore.
Quanta IRPEF devi pagare?
Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.
Domande frequenti
L'amministratore di SRL può dimettersi quando vuole?
Sì, con dichiarazione scritta alla società; la rinuncia ha effetto immediato se resta in carica la maggioranza del consiglio, altrimenti dal subentro dei nuovi amministratori (art. 2385 c.c.).
Cosa succede se l'amministratore è unico?
Opera la prorogatio: resta in carica per la gestione conservativa e per convocare l'assemblea fino alla nomina e accettazione del sostituto, evitando la paralisi.
Le dimissioni vanno iscritte?
Sì, la cessazione va iscritta nel Registro delle Imprese per renderla opponibile ai terzi; può chiederla la società o lo stesso amministratore.
L'amministratore dimissionario resta responsabile?
Sì, per gli atti compiuti durante la carica (art. 2476 c.c.); le dimissioni eliminano poteri e doveri solo per il futuro.
In che forma vanno date?
Con dichiarazione scritta (lettera o PEC) indirizzata alla società e, se esiste, all'organo di controllo.