- Quattordicesima = mensilita aggiuntiva prevista da alcuni CCNL (commercio, turismo...), non dalla legge.
- Pagata di norma a giugno/luglio; matura un dodicesimo al mese (luglio-giugno).
- Proporzionale per assunzioni in corso d'anno e part-time.
- Diversa dalla quattordicesima INPS dei pensionati (somma aggiuntiva su pensioni basse).
Testo dell'articoloVigente
La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva (oltre alla tredicesima) che spetta ai lavoratori dipendenti solo se prevista dal contratto collettivo applicato. A differenza della tredicesima, che è generalizzata, la quattordicesima non è dovuta in tutti i settori: per sapere se spetta bisogna leggere il CCNL.
Quando spetta la quattordicesima
La quattordicesima trova fonte nella contrattazione collettiva: spetta nei settori il cui CCNL la prevede (ad esempio commercio, turismo, alcuni comparti dei servizi). Dove il CCNL non la contempla, non è dovuta. Da non confondere con la “quattordicesima” assistenziale erogata dall’INPS ai pensionati con redditi bassi, che è un istituto previdenziale diverso e non riguarda il rapporto di lavoro.
Il periodo di maturazione
La quattordicesima matura, di regola, in un periodo annuale diverso da quello della tredicesima: tipicamente da luglio a giugno, con erogazione a giugno o luglio (mentre la tredicesima copre l’anno solare ed è pagata a dicembre). Matura per dodicesimi in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento; le frazioni di mese sono di norma conteggiate come mese intero se superiori a quindici giorni, secondo le regole del CCNL.
| Aspetto | Quattordicesima | Tredicesima |
|---|---|---|
| Fonte | solo CCNL che la prevede | generalizzata |
| Periodo di maturazione | spesso luglio-giugno | anno solare |
| Erogazione | giugno/luglio | dicembre |
Come si calcola
L’importo della quattordicesima piena corrisponde, in linea di massima, a una mensilità della retribuzione (paga base e voci utili secondo il CCNL). Se il lavoratore non ha prestato servizio per l’intero periodo, si calcola la quota maturata:
- si individua la retribuzione mensile utile;
- la si divide per 12 per ottenere il rateo mensile;
- si moltiplica il rateo per i mesi di servizio nel periodo di riferimento.
Incidono sull’importo le voci fisse come gli scatti di anzianità; alcune assenze (es. malattia oltre certi limiti, aspettative non retribuite) possono ridurre la maturazione secondo il CCNL.
Tassazione e contribuzione
La quattordicesima è retribuzione a tutti gli effetti: è soggetta a contributi e a IRPEF. Sulla quattordicesima, di norma, non spettano le detrazioni per lavoro dipendente (già attribuite sulle mensilità ordinarie), perciò l’incidenza fiscale può risultare proporzionalmente più alta e il netto inferiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe. È inoltre utile ai fini del calcolo del TFR secondo le regole dell’art. 2120 c.c.
Esempio numerico di calcolo
Ipotizziamo una retribuzione mensile utile di riferimento e un lavoratore che ha prestato servizio per nove mesi nel periodo luglio-giugno. Il rateo mensile è pari a un dodicesimo della mensilità utile; moltiplicato per nove dà la quota di quattordicesima maturata. In formula: quattordicesima = (retribuzione mensile utile ÷ 12) × mesi di servizio. Se il lavoratore avesse prestato servizio per l’intero periodo, percepirebbe una mensilità piena; se invece avesse avuto periodi di aspettativa non retribuita o assenze non utili secondo il CCNL, la base dei mesi andrebbe ridotta di conseguenza. È bene quindi controllare quali assenze il contratto considera “neutre” e quali invece riducono la maturazione.
La natura giuridica della quattordicesima
La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva di fonte contrattuale: a differenza della tredicesima, generalizzatasi nel tempo, essa esiste solo dove il CCNL la prevede. Come ogni elemento della retribuzione rientra nella nozione ampia di “retribuzione” rilevante per il calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), salvo diversa previsione contrattuale, e concorre a definire la retribuzione globale di fatto utilizzata come parametro in vari istituti. Proprio perché contrattuale, in caso di dubbio sulla spettanza o sul calcolo il riferimento decisivo resta il testo del contratto collettivo applicato al rapporto.
Errori frequenti
- Pretendere la quattordicesima quando il CCNL non la prevede.
- Confonderla con la quattordicesima INPS dei pensionati.
- Non riproporzionare l’importo per i mesi effettivamente lavorati.
- Stupirsi del netto basso ignorando l’assenza delle detrazioni.
Spunti pratici
Tizia è assunta nel settore commercio, il cui CCNL prevede la quattordicesima con maturazione da luglio a giugno; viene assunta a ottobre. A giugno avrà diritto alla quattordicesima riproporzionata: nove mesi su dodici del periodo di riferimento, quindi 9/12 di una mensilità utile (compresi eventuali scatti). Se invece Tizia lavorasse in un settore il cui CCNL non prevede la quattordicesima, non maturerebbe alcun importo, pur avendo diritto regolarmente alla tredicesima. La regola d’oro è sempre la stessa: la quattordicesima esiste solo se la prevede il contratto collettivo applicato.
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