Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva (oltre alla tredicesima) che spetta ai lavoratori dipendenti solo se prevista dal contratto collettivo applicato. A differenza della tredicesima, che è generalizzata, la quattordicesima non è dovuta in tutti i settori: per sapere se spetta bisogna leggere il CCNL.

Dal lordo al netto: quanto resta in busta?

Stima contributi INPS, IRPEF 2026 e detrazione da lavoro dipendente a partire dalla RAL, con netto annuo e mensile su 12, 13 o 14 mensilità.

Apri il calcolatore lordo-netto →

Quando spetta la quattordicesima

La quattordicesima trova fonte nella contrattazione collettiva: spetta nei settori il cui CCNL la prevede (ad esempio commercio, turismo, alcuni comparti dei servizi). Dove il CCNL non la contempla, non è dovuta. Da non confondere con la “quattordicesima” assistenziale erogata dall’INPS ai pensionati con redditi bassi, che è un istituto previdenziale diverso e non riguarda il rapporto di lavoro.

Il periodo di maturazione

La quattordicesima matura, di regola, in un periodo annuale diverso da quello della tredicesima: tipicamente da luglio a giugno, con erogazione a giugno o luglio (mentre la tredicesima copre l’anno solare ed è pagata a dicembre). Matura per dodicesimi in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento; le frazioni di mese sono di norma conteggiate come mese intero se superiori a quindici giorni, secondo le regole del CCNL.

Aspetto Quattordicesima Tredicesima
Fonte solo CCNL che la prevede generalizzata
Periodo di maturazione spesso luglio-giugno anno solare
Erogazione giugno/luglio dicembre

Come si calcola

L’importo della quattordicesima piena corrisponde, in linea di massima, a una mensilità della retribuzione (paga base e voci utili secondo il CCNL). Se il lavoratore non ha prestato servizio per l’intero periodo, si calcola la quota maturata:

Incidono sull’importo le voci fisse come gli scatti di anzianità; alcune assenze (es. malattia oltre certi limiti, aspettative non retribuite) possono ridurre la maturazione secondo il CCNL.

Tassazione e contribuzione

La quattordicesima è retribuzione a tutti gli effetti: è soggetta a contributi e a IRPEF. Sulla quattordicesima, di norma, non spettano le detrazioni per lavoro dipendente (già attribuite sulle mensilità ordinarie), perciò l’incidenza fiscale può risultare proporzionalmente più alta e il netto inferiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe. È inoltre utile ai fini del calcolo del TFR secondo le regole dell’art. 2120 c.c.

Esempio numerico di calcolo

Ipotizziamo una retribuzione mensile utile di riferimento e un lavoratore che ha prestato servizio per nove mesi nel periodo luglio-giugno. Il rateo mensile è pari a un dodicesimo della mensilità utile; moltiplicato per nove dà la quota di quattordicesima maturata. In formula: quattordicesima = (retribuzione mensile utile ÷ 12) × mesi di servizio. Se il lavoratore avesse prestato servizio per l’intero periodo, percepirebbe una mensilità piena; se invece avesse avuto periodi di aspettativa non retribuita o assenze non utili secondo il CCNL, la base dei mesi andrebbe ridotta di conseguenza. È bene quindi controllare quali assenze il contratto considera “neutre” e quali invece riducono la maturazione.

La natura giuridica della quattordicesima

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva di fonte contrattuale: a differenza della tredicesima, generalizzatasi nel tempo, essa esiste solo dove il CCNL la prevede. Come ogni elemento della retribuzione rientra nella nozione ampia di “retribuzione” rilevante per il calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), salvo diversa previsione contrattuale, e concorre a definire la retribuzione globale di fatto utilizzata come parametro in vari istituti. Proprio perché contrattuale, in caso di dubbio sulla spettanza o sul calcolo il riferimento decisivo resta il testo del contratto collettivo applicato al rapporto.

Errori frequenti

Spunti pratici

Tizia è assunta nel settore commercio, il cui CCNL prevede la quattordicesima con maturazione da luglio a giugno; viene assunta a ottobre. A giugno avrà diritto alla quattordicesima riproporzionata: nove mesi su dodici del periodo di riferimento, quindi 9/12 di una mensilità utile (compresi eventuali scatti). Se invece Tizia lavorasse in un settore il cui CCNL non prevede la quattordicesima, non maturerebbe alcun importo, pur avendo diritto regolarmente alla tredicesima. La regola d’oro è sempre la stessa: la quattordicesima esiste solo se la prevede il contratto collettivo applicato.

Risorse correlate

In sintesi

  • La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva dovuta solo se la prevede il CCNL applicato (commercio, turismo, ecc.).
  • Matura di norma da luglio a giugno ed è pagata a giugno/luglio, per dodicesimi in base ai mesi di servizio.
  • L'importo pieno corrisponde a circa una mensilità della retribuzione utile secondo il CCNL.
  • È retribuzione a tutti gli effetti: soggetta a contributi e IRPEF, ma di norma senza le detrazioni per lavoro dipendente.
  • Da non confondere con la quattordicesima INPS dei pensionati, istituto previdenziale diverso.
Indice dei contenuti

La quattordicesima è una di quelle voci che generano aspettative e delusioni in parti uguali. Molti lavoratori la danno per scontata come la tredicesima; altri scoprono solo in busta paga che, nel loro settore, semplicemente non esiste. La verità sta in una regola precisa: a differenza della tredicesima, generalizzatasi nel tempo per tutti i dipendenti, la quattordicesima spetta soltanto se la prevede il contratto collettivo applicato al rapporto. È una mensilità aggiuntiva di pura fonte contrattuale, e questo cambia tutto.

Quando spetta davvero

La quattordicesima trova la propria fonte nella contrattazione collettiva: spetta nei settori il cui CCNL la prevede - tipicamente commercio, turismo, alcuni comparti dei servizi - e non è dovuta dove il contratto non la contempla. Prima di reclamarla, dunque, il primo gesto è leggere il proprio CCNL. Un secondo chiarimento è doveroso: la "quattordicesima" di cui si parla qui è quella retributiva del rapporto di lavoro, da non confondere con la somma aggiuntiva erogata dall'INPS ai pensionati con redditi bassi, che è un istituto previdenziale del tutto diverso e non c'entra con la busta paga del dipendente.

Il periodo di maturazione

La quattordicesima matura, di regola, in un periodo annuale diverso da quello della tredicesima: tipicamente da luglio a giugno, con erogazione a giugno o luglio, mentre la tredicesima copre l'anno solare ed è pagata a dicembre. Matura per dodicesimi, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento; le frazioni di mese sono di norma conteggiate come mese intero se superiori a quindici giorni, secondo le regole del singolo CCNL. Sapere quando inizia e finisce il periodo di maturazione è essenziale per capire quanta quattordicesima si è effettivamente accumulata.

Come si calcola, passo per passo

L'importo della quattordicesima piena corrisponde, in linea di massima, a una mensilità della retribuzione - paga base e voci utili secondo il CCNL. Quando il lavoratore non ha prestato servizio per l'intero periodo, si calcola la quota maturata in tre passaggi: si individua la retribuzione mensile utile; la si divide per dodici per ottenere il rateo mensile; si moltiplica il rateo per i mesi di servizio nel periodo di riferimento. In formula: quattordicesima = (retribuzione mensile utile ÷ 12) × mesi di servizio. Incidono sull'importo le voci fisse come gli scatti di anzianità; alcune assenze - ad esempio malattia oltre certi limiti o aspettative non retribuite - possono ridurre la maturazione secondo quanto stabilito dal contratto.

Perché il netto è più basso di quanto ci si aspetta

La quattordicesima è retribuzione a tutti gli effetti: è soggetta a contributi previdenziali e a IRPEF. Qui sta una delusione ricorrente: sulla quattordicesima, di norma, non spettano le detrazioni per lavoro dipendente, già attribuite sulle mensilità ordinarie. Il risultato è che l'incidenza fiscale risulta proporzionalmente più alta e il netto inferiore rispetto a quanto si immaginerebbe guardando il lordo. Non è un errore della busta paga: è il normale effetto dell'assenza delle detrazioni su questa mensilità.

L'impatto sul TFR e sugli altri istituti

La quattordicesima, come ogni elemento della retribuzione, rientra di norma nella nozione ampia di "retribuzione" rilevante per il calcolo del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, salvo diversa previsione contrattuale. Concorre inoltre a definire la retribuzione globale di fatto, parametro utilizzato in vari istituti. Significa che la sua presenza non si esaurisce nel singolo accredito estivo, ma si riflette nel tempo anche su quanto il lavoratore accantona come trattamento di fine rapporto.

Gli errori più comuni

Quattro equivoci ricorrono più di altri: pretendere la quattordicesima quando il CCNL non la prevede; confonderla con la quattordicesima INPS dei pensionati; dimenticare di riproporzionare l'importo per i mesi effettivamente lavorati, soprattutto in caso di assunzione in corso d'anno; stupirsi del netto basso ignorando l'assenza delle detrazioni. Evitare questi errori significa, nella sostanza, partire sempre dal testo del proprio contratto collettivo e ragionare in termini di dodicesimi maturati, non di mensilità intera data per scontata.

Part-time, assunzioni e cessazioni in corso d'anno

Per chi lavora part-time la quattordicesima è proporzionata all'orario ridotto, esattamente come la retribuzione ordinaria. Per chi è assunto o cessa nel corso del periodo di riferimento, l'importo segue i mesi effettivamente coperti: l'assunto a metà periodo matura solo i dodicesimi corrispondenti, mentre chi cessa il rapporto ha diritto alla quota maturata fino alla data di uscita, liquidata di norma con le competenze finali. In tutti questi casi il riferimento decisivo, ancora una volta, è il contratto collettivo applicato, che stabilisce regole di dettaglio su assenze, frazioni di mese e voci computabili.

Quattordicesima e altri istituti retributivi

La presenza della quattordicesima incide su più voci di quanto si pensi. Essendo retribuzione a tutti gli effetti, concorre a formare la base di calcolo del TFR e rientra nella retribuzione globale di fatto utilizzata come parametro per istituti come, ad esempio, l'indennità di mancato preavviso. Va però sempre verificato il singolo CCNL, che può escludere o limitare la computabilità di determinate voci. Per il lavoratore questo significa che la quattordicesima non è soltanto un accredito estivo, ma un elemento che si riflette su altri trattamenti spettanti nel corso e al termine del rapporto.

Cosa fare in caso di mancato o errato pagamento

Se la quattordicesima prevista dal CCNL non viene corrisposta, o è liquidata in misura inferiore al dovuto, il primo passo è verificare in busta paga la base di calcolo e i mesi conteggiati, confrontandoli con le previsioni contrattuali. In caso di errore conviene segnalarlo per iscritto all'ufficio del personale, conservando la documentazione. Se la questione non si risolve, ci si può rivolgere al sindacato di categoria o a un consulente del lavoro per le azioni a tutela del credito retributivo. Trattandosi di retribuzione, il diritto a percepirla è assistito dalle ordinarie tutele previste per i crediti di lavoro.

Casi pratici

Caso 1: assunzione in corso di periodo

Tizia è assunta nel commercio, il cui CCNL prevede la quattordicesima con maturazione da luglio a giugno, a partire da ottobre. A giugno avrà diritto alla quattordicesima riproporzionata: nove mesi su dodici del periodo di riferimento, quindi 9/12 di una mensilità utile, compresi eventuali scatti di anzianità.

Caso 2: il settore senza quattordicesima

Caio lavora in un settore il cui CCNL non prevede la quattordicesima. Pur avendo diritto regolarmente alla tredicesima, a giugno non riceve alcuna mensilità aggiuntiva e non matura alcun importo: la quattordicesima esiste solo dove la contrattazione collettiva la istituisce.

Domande frequenti

La quattordicesima spetta a tutti i lavoratori?

No. A differenza della tredicesima, spetta solo se la prevede il CCNL applicato al rapporto (ad esempio commercio o turismo). Dove il contratto non la contempla, non è dovuta.

Quando viene pagata la quattordicesima?

Di norma a giugno o luglio. Matura tipicamente nel periodo luglio-giugno, per dodicesimi in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento.

Come si calcola l'importo?

Si divide la retribuzione mensile utile per dodici e si moltiplica per i mesi di servizio: quattordicesima = (retribuzione mensile utile ÷ 12) × mesi. La mensilità piena spetta a chi ha lavorato tutto il periodo.

Perché il netto della quattordicesima è basso?

Perché è retribuzione soggetta a contributi e IRPEF e, di norma, su di essa non spettano le detrazioni per lavoro dipendente, già applicate sulle mensilità ordinarie. L'incidenza fiscale risulta così più alta.

La quattordicesima del lavoratore è la stessa dei pensionati?

No. La quattordicesima INPS dei pensionati con redditi bassi è un istituto previdenziale diverso, che non riguarda il rapporto di lavoro né la busta paga del dipendente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.