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Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
In sintesi
  • Quattordicesima = mensilita aggiuntiva prevista da alcuni CCNL (commercio, turismo...), non dalla legge.
  • Pagata di norma a giugno/luglio; matura un dodicesimo al mese (luglio-giugno).
  • Proporzionale per assunzioni in corso d'anno e part-time.
  • Diversa dalla quattordicesima INPS dei pensionati (somma aggiuntiva su pensioni basse).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva (oltre alla tredicesima) che spetta ai lavoratori dipendenti solo se prevista dal contratto collettivo applicato. A differenza della tredicesima, che è generalizzata, la quattordicesima non è dovuta in tutti i settori: per sapere se spetta bisogna leggere il CCNL.

Quando spetta la quattordicesima

La quattordicesima trova fonte nella contrattazione collettiva: spetta nei settori il cui CCNL la prevede (ad esempio commercio, turismo, alcuni comparti dei servizi). Dove il CCNL non la contempla, non è dovuta. Da non confondere con la “quattordicesima” assistenziale erogata dall’INPS ai pensionati con redditi bassi, che è un istituto previdenziale diverso e non riguarda il rapporto di lavoro.

Il periodo di maturazione

La quattordicesima matura, di regola, in un periodo annuale diverso da quello della tredicesima: tipicamente da luglio a giugno, con erogazione a giugno o luglio (mentre la tredicesima copre l’anno solare ed è pagata a dicembre). Matura per dodicesimi in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento; le frazioni di mese sono di norma conteggiate come mese intero se superiori a quindici giorni, secondo le regole del CCNL.

Aspetto Quattordicesima Tredicesima
Fonte solo CCNL che la prevede generalizzata
Periodo di maturazione spesso luglio-giugno anno solare
Erogazione giugno/luglio dicembre

Come si calcola

L’importo della quattordicesima piena corrisponde, in linea di massima, a una mensilità della retribuzione (paga base e voci utili secondo il CCNL). Se il lavoratore non ha prestato servizio per l’intero periodo, si calcola la quota maturata:

Incidono sull’importo le voci fisse come gli scatti di anzianità; alcune assenze (es. malattia oltre certi limiti, aspettative non retribuite) possono ridurre la maturazione secondo il CCNL.

Tassazione e contribuzione

La quattordicesima è retribuzione a tutti gli effetti: è soggetta a contributi e a IRPEF. Sulla quattordicesima, di norma, non spettano le detrazioni per lavoro dipendente (già attribuite sulle mensilità ordinarie), perciò l’incidenza fiscale può risultare proporzionalmente più alta e il netto inferiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe. È inoltre utile ai fini del calcolo del TFR secondo le regole dell’art. 2120 c.c.

Esempio numerico di calcolo

Ipotizziamo una retribuzione mensile utile di riferimento e un lavoratore che ha prestato servizio per nove mesi nel periodo luglio-giugno. Il rateo mensile è pari a un dodicesimo della mensilità utile; moltiplicato per nove dà la quota di quattordicesima maturata. In formula: quattordicesima = (retribuzione mensile utile ÷ 12) × mesi di servizio. Se il lavoratore avesse prestato servizio per l’intero periodo, percepirebbe una mensilità piena; se invece avesse avuto periodi di aspettativa non retribuita o assenze non utili secondo il CCNL, la base dei mesi andrebbe ridotta di conseguenza. È bene quindi controllare quali assenze il contratto considera “neutre” e quali invece riducono la maturazione.

La natura giuridica della quattordicesima

La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva di fonte contrattuale: a differenza della tredicesima, generalizzatasi nel tempo, essa esiste solo dove il CCNL la prevede. Come ogni elemento della retribuzione rientra nella nozione ampia di “retribuzione” rilevante per il calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), salvo diversa previsione contrattuale, e concorre a definire la retribuzione globale di fatto utilizzata come parametro in vari istituti. Proprio perché contrattuale, in caso di dubbio sulla spettanza o sul calcolo il riferimento decisivo resta il testo del contratto collettivo applicato al rapporto.

Errori frequenti

Spunti pratici

Tizia è assunta nel settore commercio, il cui CCNL prevede la quattordicesima con maturazione da luglio a giugno; viene assunta a ottobre. A giugno avrà diritto alla quattordicesima riproporzionata: nove mesi su dodici del periodo di riferimento, quindi 9/12 di una mensilità utile (compresi eventuali scatti). Se invece Tizia lavorasse in un settore il cui CCNL non prevede la quattordicesima, non maturerebbe alcun importo, pur avendo diritto regolarmente alla tredicesima. La regola d’oro è sempre la stessa: la quattordicesima esiste solo se la prevede il contratto collettivo applicato.

Risorse correlate

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In sintesi

  • Quattordicesima = mensilita aggiuntiva prevista da alcuni CCNL (commercio, turismo...), non dalla legge.
  • Pagata di norma a giugno/luglio; matura un dodicesimo al mese (luglio-giugno).
  • Proporzionale per assunzioni in corso d'anno e part-time.
  • Diversa dalla quattordicesima INPS dei pensionati (somma aggiuntiva su pensioni basse).

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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