- Infortunio (anche in itinere): cure + comunicazione al datore; denuncia INAIL entro 2 giorni.
- Giorno dell'infortunio 100% datore; 3 giorni di franchigia al 60%; dal 4° giorno l'INAIL.
- Indennità temporanea: 60% (4°-90° giorno), 75% (dal 91°); CCNL spesso integra.
- Postumi permanenti: indennizzo in capitale 6-15%, rendita dal 16%. Stessa tutela per le malattie professionali.
Testo dell'articoloVigente
L’infortunio sul lavoro è l’evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro (compreso quello in itinere, nel tragitto casa-lavoro). La tutela è affidata all’INAIL ed è regolata dal D.P.R. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000.
Cosa fare subito
In caso di infortunio il lavoratore deve:
- ricevere le cure (pronto soccorso o medico), che rilascia il certificato medico;
- comunicare subito l’accaduto al datore di lavoro, indicando il numero del certificato.
Il certificato viene trasmesso telematicamente all’INAIL dal medico. Il datore deve presentare all’INAIL la denuncia di infortunio entro 2 giorni da quando ne ha notizia, se la prognosi supera i 3 giorni (entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con pericolo di vita).
Chi paga i primi giorni
La giornata in cui avviene l’infortunio è interamente a carico del datore (100%). I 3 giorni successivi (cosiddetta franchigia) sono pagati dal datore al 60% della retribuzione (spesso integrato dal CCNL). Dal 4° giorno interviene l’INAIL con l’indennità per inabilità temporanea.
L'indennità per inabilità temporanea
L’INAIL paga l’indennità giornaliera finché dura l’inabilità temporanea assoluta:
- 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno;
- 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
Anche qui molti CCNL prevedono un’integrazione fino al 100%.
L'inabilità permanente: indennizzo e rendita
Se restano postumi permanenti, l’INAIL indennizza il danno biologico:
- per menomazioni dal 6% al 15%: indennizzo in capitale (una tantum);
- dal 16% in su: rendita mensile, tanto più alta quanto maggiore è il grado di invalidità.
Sotto il 6% non è previsto indennizzo per il danno biologico. La stessa logica vale per le malattie professionali, contratte a causa dell’attività lavorativa, che vanno anch’esse denunciate all’INAIL.
Domande frequenti
Entro quando va denunciato l'infortunio?
Il datore deve denunciarlo all’INAIL entro 2 giorni dalla notizia, se la prognosi supera i 3 giorni; entro 24 ore se l’infortunio è mortale o con pericolo di vita. Il certificato lo invia il medico.
Quanto paga l'INAIL per l'infortunio?
Il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91° fino alla guarigione. La giornata dell’infortunio e i 3 giorni di franchigia sono a carico del datore.
Cosa spetta se restano postumi permanenti?
Per menomazioni dal 6% al 15% un indennizzo in capitale; dal 16% una rendita mensile. Sotto il 6% non c’è indennizzo per il danno biologico.
Risorse correlate
- Guida al lavoro: tutte le sezioni
- Malattia: indennità INPS e reperibilità
- Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
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