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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 120 sexies T.U.B. – Ambito di applicazione (1).

In vigore dal 01/07/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

“1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) contratti di credito in cui il finanziatore:

1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e;

2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o piu’ eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito;

b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attivita’ principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;

c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita’ di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu’ favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

d) contratti di credito in cui il credito e’ concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all’ipoteca;

e) contratti di credito nella forma dell’apertura di credito, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;

f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorita’ prevista dalla legge;

g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, se non comportano l’iscrizione di un’ipoteca;

h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale;

i) contratti di credito in cui la durata non e’ determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed e’ destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l’acquisto della proprieta’ di un bene immobile.”

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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In sintesi

  • L'art. 120-sexies TUB delimita il perimetro applicativo del Capo I-bis dedicato ai contratti di credito immobiliare ai consumatori (MCD).
  • La disciplina si applica ai contratti garantiti da ipoteca su immobili residenziali o finalizzati all'acquisto di un immobile residenziale.
  • Sono espressamente escluse nove categorie di contratti, tra cui i prestiti vitalizi ipotecari, i finanziamenti ai dipendenti a condizioni agevolate e le aperture di credito rimborsabili entro un mese.
  • L'articolo attua l'art. 3 della Direttiva 2014/17/UE (MCD) recepita in Italia con D.Lgs. 72/2016 con effetti dal 1° luglio 2016.
  • Le esclusioni rispondono all'esigenza di non assoggettare a obblighi sproporzionati operazioni già soggette a tutele equivalenti o strutturalmente diverse dal credito ipotecario standard.

Ambito di applicazione del Capo I-bis TUB: la disciplina MCD

L'art. 120-sexies del Testo Unico Bancario rappresenta la porta d'ingresso del Capo I-bis, introdotto dal D.Lgs. 72/2016 in attuazione della Direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario ai consumatori (Mortgage Credit Directive, MCD). La disposizione svolge una funzione definitoria e delimitativa: stabilisce a quali contratti si applica la disciplina protettiva del capo e, specularmente, quali operazioni ne sono escluse.

Il perimetro positivo di applicazione

La norma non definisce direttamente i contratti inclusi, ma lo fa per esclusione: rientrano nell'ambito tutti i contratti di credito comunque denominati non espressamente esclusi. In termini sostanziali si tratta dei finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili residenziali ovvero finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su tali immobili. Il riferimento agli immobili residenziali è centrale: i contratti aventi a oggetto immobili commerciali o produttivi restano fuori dall'ambito di applicazione del capo, pur potendo essere soggetti ad altre discipline bancarie.

Le esclusioni: analisi delle lettere a-i

Il legislatore elenca nove categorie di contratti esclusi, che meritano una lettura sistematica.

La lettera a) esclude i prestiti vitalizi ipotecari (equity release): operazioni in cui il finanziatore eroga somme senza chiedere rimborso finché il consumatore è in vita, con il debito che si estingue attraverso la vendita dell'immobile. Si tratta di una logica rovesciata rispetto al mutuo tradizionale, giustificativa di un regime normativo autonomo.

Le lettere b) e c) escludono i finanziamenti concessi da datori di lavoro ai dipendenti a condizioni agevolate fuori dalla loro attività principale e i prestiti a un pubblico ristretto con finalità di interesse generale a tassi inferiori al mercato. Entrambe le esclusioni presuppongono l'assenza di un vero mercato concorrenziale e la presenza di tutele alternative.

La lettera d) esclude il credito gratuito senza ulteriori oneri, fatta eccezione per i costi ipotecari: in assenza di costo del denaro non sussiste il principale rischio che la MCD mira a presidiare, cioè l'indebitamento eccessivo del consumatore.

Le lettere e) e f) escludono, rispettivamente, le aperture di credito rimborsabili entro un mese e i contratti derivanti da accordi giudiziali: nel primo caso la breve durata riduce l'esposizione al rischio; nel secondo caso la tutela è già assicurata dal procedimento giurisdizionale.

La lettera g) esclude le dilazioni di pagamento senza spese e senza ipoteca: si tratta di accordi stragiudiziali di moratoria che non creano nuova esposizione creditizia garantita da immobile.

La lettera h) esclude i finanziamenti non garantiti per la ristrutturazione immobiliare: l'assenza di garanzia ipotecaria fa sì che manchi il nesso tra credito e immobile che caratterizza la MCD.

La lettera i) esclude infine i cosiddetti bridge loans o finanziamenti-ponte a durata indeterminata o inferiore a dodici mesi destinati a finanziare temporaneamente l'acquisto in attesa di soluzioni di finanziamento strutturali. Queste operazioni presentano un profilo di rischio e una struttura contrattuale non assimilabili al mutuo ipotecario a lungo termine.

Coordinamento con la disciplina generale del credito al consumo

L'art. 120-sexies si legge in coordinamento con gli artt. 120-quinquies TUB (definizioni) e con la disciplina generale del credito al consumo (artt. 121 ss. TUB). I contratti di credito immobiliare esclusi dal Capo I-bis possono ricadere nella disciplina del credito al consumo se soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi di quella normativa. Non si tratta quindi di una doppia esclusione automatica, ma di una sovrapposizione di perimetri che l'operatore deve verificare caso per caso.

Profili pratici per finanziatori e intermediari

La corretta individuazione dell'ambito applicativo è decisiva nella pratica bancaria perché dal perimetro del Capo I-bis dipendono obblighi rilevanti: la consegna del PIES (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato), la valutazione del merito creditizio ex art. 120-undecies, il rispetto delle norme sulla consulenza ex art. 120-ter decies e l'obbligo di comunicare l'identità dei soggetti coinvolti nella filiera. Un'errata qualificazione del contratto può esporre il finanziatore a sanzioni amministrative e alla nullità di singole clausole contrattuali.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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