Art. 120 quinquies T.U.B. – Definizioni (1).
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. Nel presente capo, l’espressione:
a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ;
b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;
e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;
i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell’articolo 120-terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito;
l’offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-undecies.1 e 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;
l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito;
n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell’Unione europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del contratto.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell’atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l’inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
In sintesi
Art. 120-quinquies TUB: le definizioni del credito immobiliare ai consumatori
L'articolo 120-quinquies del Testo Unico Bancario costituisce la norma definitoria del Capo I-bis (artt. 120-quinquies e seguenti) dedicato al credito immobiliare ai consumatori, introdotto nel TUB dal D.Lgs. 72/2016 in recepimento della Direttiva 2014/17/UE (c.d. Mortgage Credit Directive — MCD). Il testo vigente, aggiornato dal D.Lgs. 212/2025 con effetto dal 10 gennaio 2026, fornisce il quadro interpretativo essenziale per l'applicazione dell'intera disciplina del credito ipotecario al consumatore.
Il quadro normativo europeo: la Direttiva MCD
La Direttiva 2014/17/UE ha introdotto nell'ordinamento europeo un regime armonizzato specifico per i contratti di credito garantiti da ipoteca su immobili residenziali o finalizzati all'acquisto di immobili, distinto dalla disciplina generale del credito al consumo (Direttiva 2008/48/CE). Il D.Lgs. 72/2016 ha recepito questa direttiva nell'ordinamento italiano, inserendo nel TUB una disciplina organica che copre informazioni precontrattuali, valutazione del merito creditizio, consulenza, intermediari del credito e diritto di rimborso anticipato.
Le definizioni principali
Il comma 1 dell'art. 120-quinquies definisce con precisione i soggetti e gli istituti rilevanti:
Il costo totale del credito e il TAEG
Di particolare rilievo pratico sono le definizioni di costo totale del credito e TAEG. Il costo totale comprende interessi e tutti gli altri oneri (commissioni, imposte, spese) noti al finanziatore, con esclusione delle sole spese notarili. Crucialmente, il comma 2 chiarisce che nel costo totale rientrano anche:
Sono invece esclusi i costi di trascrizione dell'atto di compravendita e le eventuali penali per inadempimento (queste ultime non sono parte del costo del credito in condizioni normali). Il TAEG deve essere calcolato dalla Banca d'Italia secondo le modalità stabilite in conformità alla Direttiva 2014/17/UE, garantendo uniformità e comparabilità tra le offerte dei diversi finanziatori.
Il supporto durevole e la consulenza
La norma definisce anche il supporto durevole — qualsiasi strumento che permetta al consumatore di conservare e riprodurre le informazioni ricevute (es. documenti cartacei, e-mail, PDF) — e il servizio di consulenza, ossia le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore in merito a contratti di credito specifici ai sensi dell'art. 120-terdecies TUB. Quest'ultima definizione è rilevante perché distingue la mera intermediazione/presentazione di prodotti (non consulenza) dalla raccomandazione personalizzata (consulenza), con relative implicazioni in termini di responsabilità e obblighi informativi.
Aggiornamento 2026
Il D.Lgs. 212/2025, in vigore dal 10 gennaio 2026, ha aggiornato il testo dell'articolo introducendo precisazioni sulle riserve di attività degli intermediari del credito e chiarimenti sulla definizione di servizio di consulenza, in linea con l'evoluzione della prassi di mercato e delle interpretazioni europee.
Domande frequenti