- La separazione giudiziale è la via da seguire quando i coniugi non trovano un accordo.
- Si apre con un ricorso al tribunale; alla prima udienza il giudice adotta i provvedimenti temporanei su figli, casa e assegni.
- Può essere chiesto l’addebito della separazione al coniuge che ha violato i doveri coniugali.
- È più lunga e costosa della separazione consensuale.
Testo dell'articoloVigente
Quando i coniugi non riescono a mettersi d’accordo sulle condizioni della separazione, la strada è quella della separazione giudiziale, regolata dall’art. 151 del codice civile e dalle norme sul processo per la famiglia. È un percorso più lungo e contenzioso della separazione consensuale, ma necessario quando manca l’intesa su figli, casa o assegni. Vediamo come si svolge.
Quando si ricorre alla separazione giudiziale
Si procede in via giudiziale quando non c’è accordo tra i coniugi su una o più condizioni: affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della casa, assegni di mantenimento, oppure quando un coniuge intende chiedere l’addebito. A differenza della separazione consensuale, qui è il giudice a decidere ciò su cui le parti non si intendono.
L’avvio: il ricorso
Il procedimento si apre con un ricorso depositato in tribunale, in cui il coniuge espone la situazione e formula le proprie domande (sui figli, sugli assegni, sull’eventuale addebito). Dopo la riforma del processo per la famiglia è previsto un rito unico: il ricorso deve contenere fin da subito le domande e l’indicazione dei mezzi di prova, e l’altro coniuge si difende con una comparsa di risposta.
I provvedimenti temporanei
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti e tentata la conciliazione, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi: affidamento e collocamento dei figli, calendario di visite, assegnazione della casa, assegni di mantenimento. Questi provvedimenti regolano la vita della famiglia durante il processo e sono immediatamente efficaci, pur potendo essere modificati.
L’istruttoria e la sentenza
Si apre poi la fase istruttoria, in cui si raccolgono le prove (documenti, testimoni, eventuali consulenze, ascolto del minore quando previsto). Al termine il tribunale pronuncia la sentenza di separazione, che decide in via definitiva sulle condizioni e, se richiesto e provato, sull’addebito. La durata dipende dalla complessità del caso e dal carico del tribunale.
La differenza con la separazione consensuale
Nella separazione consensuale i coniugi concordano tutte le condizioni e chiedono al giudice solo di recepirle: tempi brevi, costi contenuti, basso conflitto. Nella giudiziale è il giudice a decidere ciò su cui non c’è accordo: tempi più lunghi, costi maggiori, conflitto più alto. Spesso un procedimento iniziato come giudiziale si chiude poi in via consensuale, quando le parti trovano un’intesa in corso di causa.
Articoli di legge da consultare
- Art. 151 c.c.: separazione giudiziale
- Art. 706 c.p.c.: procedimento di separazione
- Art. 156 c.c.: effetti sui rapporti patrimoniali
Domande frequenti
Quando serve la separazione giudiziale?
Quando i coniugi non trovano un accordo sulle condizioni (figli, casa, assegni) o quando un coniuge vuole chiedere l’addebito. In questi casi decide il giudice.
Cosa succede alla prima udienza?
Il giudice tenta la conciliazione e adotta i provvedimenti temporanei e urgenti su affidamento dei figli, casa e assegni, che valgono durante il processo.
Posso passare dalla giudiziale alla consensuale?
Sì. Se in corso di causa i coniugi raggiungono un accordo, possono chiedere di proseguire in via consensuale, riducendo tempi, costi e conflitto.
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I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.