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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Ferrovie prevede da 20 a 25 giorni lavorativi di ferie annue in base all'anzianità. Ai giorni di ferie si aggiungono 4 giornate per le ex festività soppresse. I permessi retribuiti per eventi familiari (matrimonio, lutto, visita medica) sono regolati dal CCNL e dalla legge. Le ferie non si perdono se non godute per necessità di servizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Ferie, permessi e ROL: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie garantisce al personale ferroviario un diritto alle ferie graduato in base all’anzianità di servizio, a cui si aggiungono le giornate per le ex festività e i permessi retribuiti per eventi familiari e personali. Per il personale mobile la pianificazione delle ferie tiene conto delle specificità dell’esercizio ferroviario.

In sintesi

Il CCNL Ferrovie prevede da 20 a 25 giorni lavorativi di ferie in base all’anzianità, più 4 giorni per le ex festività. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni; i permessi per lutto sono di 3 giorni per evento. Le ferie non godute per necessità di servizio non si perdono e devono essere fruite entro l’anno successivo. La monetizzazione durante il rapporto è vietata per legge.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
Art. 2109 c.c.; d.lgs. 66/2003 art. 10; l. 937/1977 (ex festività)

Tabella riepilogativa

Ferie, permessi e assenze retribuite — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
Istituto Durata / Importo Note
Ferie annue 20-25 giorni lavorativi Graduati per anzianità; settimana = 5 giorni
Ex festività (GRO) 4 giornate Aggiuntive alle ferie; fruibili anche a ore
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Non computati nelle ferie; retribuiti al 100%
Permesso lutto (1° grado) 3 giorni per evento Coniuge, genitori, figli; non cumulabili tra eventi
Permesso lutto (altri parenti) 1 giorno per evento Fratelli, suoceri; verifica testo CCNL per dettagli
Donazione sangue 1 giorno per donazione Legge 584/1967; retribuito
Visite specialistiche Tempo necessario Con certificazione medica; per personale di condotta anche visite periodiche ANSFISA
Permessi studio Secondo legge 300/1970 Fino a 150 ore annue per corsi riconosciuti

Nota: i giorni di ferie si calcolano su una settimana lavorativa di 5 giorni (dal lunedì al venerdì); la domenica e il giorno di riposo settimanale non si computano nelle ferie. Per il personale mobile con turnazione su 7 giorni, il calcolo avviene sul ciclo programmato.

Ferie annue: maturazione e fruizione

Il diritto alle ferie matura proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo nell’anno solare. Per il primo anno di lavoro si ha diritto a tante giornate quante ne corrispondono ai mesi lavorati, contando per intero i mesi con almeno 15 giorni di lavoro. Le ferie si maturano anche durante:

  • le assenze per malattia nei limiti del comporto;
  • il congedo di maternità obbligatoria;
  • il congedo parentale (nei limiti legali);
  • i permessi retribuiti.

Le ferie non si maturano durante le assenze non retribuite superiori a un mese. Il datore di lavoro ha il potere-dovere di pianificare le ferie tenendo conto delle esigenze organizzative dell’esercizio. Per il personale mobile, la pianificazione è inserita nei turni programmati; il lavoratore può formulare preferenze che l’azienda considera compatibilmente con le necessità operative.

Ferie non godute: obblighi di legge e decadenza

Il d.lgs. 66/2003 (art. 10) prevede che il lavoratore fruisca di un periodo di almeno 4 settimane di ferie l’anno. Di queste, due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le rimanenti entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

Il CCNL Ferrovie consente il rinvio delle ferie non godute per comprovate esigenze di servizio, ma non la loro perdita definitiva: il lavoratore mantiene il diritto a fruite le ferie non godute o, alla cessazione del rapporto, a ricevere l’indennità sostitutiva corrispondente ai giorni non fruiti.

Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro in corso le ferie non possono essere trasformate in denaro, salvo che il CCNL preveda espressamente la possibilità per i giorni eccedenti il minimo legale (4 settimane). In caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, le ferie residue vengono indennizzate nella busta paga di liquidazione.

Le ex festività (giornate di riduzione d’orario)

Le 4 giornate derivano dalla soppressione di alcune festività civili e religiose avvenuta con la legge 937/1977 e successive modifiche. Spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dall’anzianità e si aggiungono alle ferie ordinarie. La denominazione varia aziendalmente (ex festività, GRO — giornate di riduzione d’orario, permessi retribuiti aggiuntivi). Possono essere:

  • fruite come giornate intere di riposo;
  • fruite in frazioni orarie (ore di permesso ROL);
  • accumulate a formare periodi di assenza più lunghi.

Se al 31 dicembre residuano giornate non fruite, queste si monetizzano o si trasportano all’anno successivo secondo quanto previsto dalla contrattazione aziendale.

Permessi retribuiti per eventi familiari

Il CCNL e la legge (d.lgs. 151/2001 e art. 4, l. 53/2000) riconoscono permessi retribuiti non computati nelle ferie per le seguenti fattispecie:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, fruibili in coincidenza con la data di matrimonio o unione civile;
  • Lutto di parenti di primo grado (coniuge, genitori, figli): 3 giorni di permesso per ogni evento, non cumulabili tra loro;
  • Grave infermità di coniuge, convivente, parenti di primo grado o parenti di secondo grado conviventi: 3 giorni l’anno (l. 53/2000);
  • Donazione di sangue o midollo osseo: giornata intera (legge 584/1967);
  • Permessi per funzioni elettorali o di giuria: garantiti dalla legge.

Casi pratici

Tizio — Ferie non godute per esigenze di servizio

Tizio, macchinista con 10 anni di anzianità, ha diritto a 23 giorni di ferie. A causa di un picco operativo estivo, l’azienda gli ha consentito di godere solo 18 giorni nel corso dell’anno. I 5 giorni residui non si perdono: il CCNL e la legge garantiscono il riporto all’anno successivo. Entro il 30 giugno dell’anno successivo Tizio deve aver fruito di quei 5 giorni; in mancanza, li indennizza alla cessazione del rapporto.

Caia — Congedo matrimoniale e pianificazione turni

Caia è capotreno e si sposa il 14 giugno. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, che può iniziare alcuni giorni prima della cerimonia. Presenta la richiesta con congruo anticipo all’ufficio programmi, allegando la documentazione. I 15 giorni non si deducono dalle ferie ordinarie: Caia mantiene intatto il suo diritto alle ferie maturate nell’anno.

Sempronio — Permesso per lutto e successiva riprogrammazione

Sempronio, operatore di manutenzione livello C1, perde il padre. Ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Rientra al lavoro e, nei mesi successivi, utilizza alcune giornate di ROL (ex festività) per gestire le pratiche burocratiche successive al decesso (successione, servizi funerari). Le giornate di ROL sono prenotate tramite il sistema aziendale con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.