Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa succede all'IMU quando la coppia si separa

Separazione e divorzio mettono di fronte a molte questioni pratiche, e l’IMU è tra quelle che si chiariscono meno di rado in anticipo. La regola base è questa: l’IMU la paga chi possiede l’immobile o chi ha un diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione). Quando una coppia si separa o divorzia e il giudice assegna la casa coniugale a uno dei due, la legge riconosce al coniuge assegnatario un vero e proprio ‘diritto di abitazione’ – e questo lo rende il soggetto tenuto a pagare l’IMU, anche se non è il proprietario dell’immobile.

Il coniuge assegnatario è quindi il debitore dell’IMU sulla casa coniugale. Ma c’è di più: se l’assegnatario abita effettivamente in quell’immobile e vi ha trasferito la residenza anagrafica, l’immobile diventa la sua ‘abitazione principale’ e – salvo che si tratti di un’abitazione di lusso (categorie A/1, A/8 o A/9) – è esente da IMU. In pratica l’esenzione segue la persona che abita la casa, non la titolarità formale della proprietà.

Il coniuge che invece lascia la casa – quello non assegnatario – non paga nulla sull’immobile lasciato all’altro, nemmeno se è comproprietario al 50%. Dal punto di vista IMU, la sua quota sulla casa coniugale è ‘neutralizzata’ dall’assegnazione giudiziale. Questo vale anche quando il non assegnatario acquista o già possiede un altro immobile: per quella seconda casa pagherà l’IMU ordinaria.

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IMU sulla casa coniugale dopo separazione/divorzio
Soggetto Situazione IMU dovuta?
Coniuge assegnatario Dimora e risiede anagraficamente nella casa (abitazione principale non di lusso) No – esenzione abitazione principale
Coniuge assegnatario Casa di lusso A/1, A/8, A/9 usata come abitazione principale Sì – aliquota ridotta con detrazione 200 euro
Coniuge assegnatario Non dimora/risiede nella casa assegnata (casa non è abitazione principale) Sì – IMU ordinaria con aliquota deliberata dal Comune
Coniuge non assegnatario Proprietario/comproprietario della casa coniugale assegnata all'altro No – non è soggetto passivo per quella quota

Esempio pratico

  • Tizio e Caio (nomi fittizi per una coppia in via di separazione) sono comproprietari al 50% di un appartamento A/3 con rendita catastale 700 euro. Il giudice assegna la casa a Tizio, che vi trasferisce la residenza anagrafica e vi dimora. Base imponibile ordinaria: 700 × 1,05 × 160 = 117.600 euro. Poiché l’appartamento è l’abitazione principale di Tizio e non è di lusso, Tizio non paga l’IMU. Caio non paga nulla sulla quota della casa coniugale. Se invece Tizio non trasferisce la residenza nella casa assegnata (ad esempio vive altrove), l’esenzione non opera e Tizio paga l’IMU calcolata sull’intera base imponibile all’aliquota deliberata dal Comune.

Documenti necessari

  • Sentenza di separazione/divorzio o accordo omologato dal tribunale che dispone l’assegnazione della casa coniugale
  • Certificato anagrafico che attesta la residenza dell’assegnatario nella casa (utile in caso di controllo)
  • Visura catastale dell’immobile (categoria, rendita catastale, dati di proprietà)
  • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno di imposta (disponibile sul sito del Comune o su finanze.gov.it)
  • Modello F24 per il versamento, se l’IMU è dovuta (codice tributo 3918 per altri fabbricati, 3912 per abitazione principale di lusso)

Caso 1 – Assegnatario che trasferisce la residenza nella casa

Scenario. Tizio e sua moglie si separano. Il giudice assegna la casa coniugale (appartamento A/2 non di lusso) a Tizio, che vi trasferisce la residenza anagrafica e vi abita con i figli. La moglie si trasferisce in affitto altrove. Chi paga l’IMU?

Come si applica. Tizio non paga nulla. In quanto assegnatario, la legge gli attribuisce il diritto di abitazione e lo rende il soggetto passivo IMU. Ma poiché dimora e risiede anagraficamente nell’immobile, quest’ultimo è la sua abitazione principale – e le abitazioni principali non di lusso sono esenti da IMU. La moglie non è tenuta a pagare nulla sulla quota di comproprietà della casa coniugale: l’assegnazione giudiziale la esclude dalla soggettività passiva IMU su quell’immobile. Se la moglie acquistasse un’altra casa e ne diventasse proprietaria, pagherebbe l’IMU su quella seconda casa all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune.

In pratica

  • Trasferisci subito la residenza anagrafica nella casa assegnata: è il requisito formale per l’esenzione abitazione principale.
  • Conserva la sentenza o l’accordo omologato: il Comune può richiederlo per verificare l’assegnazione.
  • Se hai dubbi sul tuo stato anagrafico, verifica al Comune o richiedendo un certificato di residenza.

Caso 2 – Assegnatario che non dimora nell'immobile assegnato

Scenario. Caio ottiene l’assegnazione della casa coniugale ma, per motivi di lavoro, si trasferisce in un’altra città e non vi abita. La casa resta vuota. Chi paga l’IMU e in che misura?

Come si applica. Caio paga l’IMU sull’immobile, perché è lui il soggetto passivo in quanto assegnatario (titolare del diritto di abitazione). Ma poiché non dimora né risiede anagraficamente in quella casa, l’immobile non è la sua abitazione principale: l’esenzione non scatta. Caio pagherà l’IMU ordinaria calcolata sull’intera base imponibile con l’aliquota deliberata dal Comune per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. L’ex-coniuge non assegnatario, pur essendo comproprietario, non deve pagare nulla su quell’immobile. Caio potrebbe valutare se locare l’immobile (con le conseguenze fiscali del caso) o se restituire l’assegnazione tramite un nuovo accordo.

In pratica

  • Se non abiti nella casa assegnata, l’esenzione abitazione principale non si applica: dovrai pagare l’IMU ordinaria.
  • Verifica se conviene rinegoziare l’assegnazione: un nuovo accordo omologato può modificare chi è soggetto passivo IMU.
  • In caso di immobile sfitto non di lusso valuta se sussistono altri presupposti di riduzione (es. inagibilità) – ma solo se effettivamente ricorrono.

Quando rivolgersi a un professionista

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Domande frequenti

Se sono il coniuge assegnatario ma non sono proprietario, devo pagare comunque l'IMU?

Sì. La legge IMU stabilisce che il coniuge assegnatario della casa coniugale è considerato titolare del diritto di abitazione, e quindi è lui il soggetto passivo IMU – anche se la proprietà formale è dell’altro coniuge o è in comproprietà. L’obbligo di pagare (o di godere dell’esenzione, se ne ricorrono i requisiti) è in capo all’assegnatario.

Il coniuge non assegnatario deve pagare la sua quota di IMU come comproprietario?

No. Per la casa coniugale assegnata giudizialmente, il coniuge non assegnatario non è soggetto passivo IMU sulla propria quota di comproprietà. L’assegnazione esclude di fatto la sua posizione di debitore IMU su quell’immobile.

Se mi separo ma la sentenza non è ancora definitiva, chi paga l'IMU nel frattempo?

Se non c’è ancora un provvedimento del giudice che assegna la casa, si applicano le regole ordinarie: il soggetto passivo IMU è il proprietario (o titolare del diritto reale). Una volta emesso il provvedimento di assegnazione, vale la regola del diritto di abitazione in capo all’assegnatario, con calcolo pro-rata per i mesi di possesso (il mese si conta per intero se il possesso è durato almeno 15 giorni).

L'esenzione abitazione principale vale anche per il garage o la cantina della casa assegnata?

Sì, ma con un limite. Le pertinenze dell’abitazione principale esente possono beneficiare dell’esenzione nella misura di una sola per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte), C/6 (box e garage) e C/7 (tettoie). Se si hanno più box o più cantine, solo una per categoria è esente.

Se sono assegnatario di una villa (A/8), pago l'IMU?

Sì. Le abitazioni di lusso classificate nelle categorie A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio) non godono dell’esenzione IMU nemmeno se usate come abitazione principale. Per queste il Comune applica un’aliquota ridotta (quella di base è lo 0,5%, modificabile dal Comune) e si applica una detrazione di 200 euro.

Devo presentare una dichiarazione IMU al Comune per comunicare la separazione?

La dichiarazione IMU va presentata quando intervengono variazioni rilevanti non desumibili dalle banche dati catastali. L’assegnazione della casa coniugale e il conseguente cambio del soggetto passivo sono tipicamente situazioni che vanno comunicate: verifica con il tuo Comune se è necessario presentare il modello di dichiarazione IMU e quali documenti allegare.

Vedi anche: IMU sulla seconda casa, IMU prima casa, IMU sulla casa in affitto, Seconda casa, TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato e IMU sui terreni agricoli.

Domande frequenti

Se sono il coniuge assegnatario ma non sono proprietario, devo pagare comunque l'IMU?

Sì. La legge IMU stabilisce che il coniuge assegnatario della casa coniugale è considerato titolare del diritto di abitazione, e quindi è lui il soggetto passivo IMU - anche se la proprietà formale è dell'altro coniuge o è in comproprietà. L'obbligo di pagare (o di godere dell'esenzione, se ne ricorrono i requisiti) è in capo all'assegnatario.

Il coniuge non assegnatario deve pagare la sua quota di IMU come comproprietario?

No. Per la casa coniugale assegnata giudizialmente, il coniuge non assegnatario non è soggetto passivo IMU sulla propria quota di comproprietà. L'assegnazione esclude di fatto la sua posizione di debitore IMU su quell'immobile.

Se mi separo ma la sentenza non è ancora definitiva, chi paga l'IMU nel frattempo?

Se non c'è ancora un provvedimento del giudice che assegna la casa, si applicano le regole ordinarie: il soggetto passivo IMU è il proprietario (o titolare del diritto reale). Una volta emesso il provvedimento di assegnazione, vale la regola del diritto di abitazione in capo all'assegnatario, con calcolo pro-rata per i mesi di possesso (il mese si conta per intero se il possesso è durato almeno 15 giorni).

L'esenzione abitazione principale vale anche per il garage o la cantina della casa assegnata?

Sì, ma con un limite. Le pertinenze dell'abitazione principale esente possono beneficiare dell'esenzione nella misura di una sola per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte), C/6 (box e garage) e C/7 (tettoie). Se si hanno più box o più cantine, solo una per categoria è esente.

Se sono assegnatario di una villa (A/8), pago l'IMU?

Sì. Le abitazioni di lusso classificate nelle categorie A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio) non godono dell'esenzione IMU nemmeno se usate come abitazione principale. Per queste il Comune applica un'aliquota ridotta (quella di base è lo 0,5%, modificabile dal Comune) e si applica una detrazione di 200 euro.

Devo presentare una dichiarazione IMU al Comune per comunicare la separazione?

La dichiarazione IMU va presentata quando intervengono variazioni rilevanti non desumibili dalle banche dati catastali. L'assegnazione della casa coniugale e il conseguente cambio del soggetto passivo sono tipicamente situazioni che vanno comunicate: verifica con il tuo Comune se è necessario presentare il modello di dichiarazione IMU e quali documenti allegare.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.