Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Regola generale 20%: i costi dell’auto non esclusivamente strumentale (quota di ammortamento, carburante, assicurazione, manutenzione) sono deducibili solo al 20%.
- Tetto sul costo fiscale: per le autovetture il costo massimo su cui calcolare l’ammortamento è 18.075,99 euro; le spese oltre tale soglia sono indeducibili.
- Uso promiscuo al dipendente o all’amministratore: 70%: se il veicolo è assegnato per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità sale al 70%.
- Veicoli esclusivamente strumentali: 100%: autocarri, furgoni o mezzi utilizzati solo nell’attività d’impresa sono integralmente deducibili.
- Fringe benefit: l’uso privato dell’auto aziendale genera un compenso in natura tassato in capo all’assegnatario, calcolato sulle tariffe ACI per 15.000 km convenzionali.
- Carburante tracciabile: il carburante è deducibile (nella percentuale del veicolo) solo se pagato con mezzo tracciabile e documentato da fattura elettronica.
Come funziona la deducibilità dell'auto in SRL
Quando una SRL acquista o noleggia un’automobile, non può dedurre liberamente tutti i costi: la legge fiscale (art. 164 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce percentuali precise che dipendono dall’uso che si fa del veicolo.
Il principio di base è che un’auto aziendale serve spesso anche a scopi privati: per questo il legislatore limita la deducibilità dei costi. Solo i veicoli davvero indispensabili all’attività — pensiamo a un autocarro o a un’auto scuola — possono essere dedotti al 100%.
Capire la regola giusta è importante perché sbagliare percentuale significa pagare più IRES (l’imposta sul reddito delle società, al 24%) del necessario, oppure — all’opposto — dedurre più del consentito e rischiare contestazioni in caso di controllo.
In questa guida analizziamo le tre percentuali previste dalla legge, il tetto sul costo fiscale dell’auto, il meccanismo del fringe benefit (cioè il valore tassabile del beneficio concesso al dipendente o all’amministratore) e le regole sul carburante.
| Tipo di utilizzo | Deducibilità costi | Note principali |
|---|---|---|
| Veicoli non strumentali e non assegnati (uso misto) | 20% | Tetto costo fiscale 18.075,99 € per autovetture |
| Veicolo dato in uso promiscuo a dipendente/amministratore per la maggior parte del periodo d'imposta | 70% | Il veicolo genera fringe benefit tassabile in capo all'assegnatario |
| Veicoli esclusivamente strumentali (es. autocarri, furgoni merci, auto noleggio) | 100% | L'attività richiede necessariamente quel veicolo |
| Carburante (qualunque veicolo) | Stessa % del veicolo | Solo se pagato con mezzo tracciabile e fattura elettronica |
Esempio pratico
-
Alfa SRL acquista un’autovettura per 30.000 euro (IVA esclusa). Il costo fiscalmente rilevante è però limitato a 18.075,99 euro. Se l’auto non è assegnata a nessuno, la deducibilità è al 20%: la quota di ammortamento deducibile si calcola sul tetto (18.075,99 €) e poi si applica il 20%. Se invece l’auto viene assegnata in uso promiscuo all’amministratore Tizio per l’intero anno, la SRL porta in deduzione il 70% dei costi (sempre sul tetto di 18.075,99 €), ma Tizio dovrà dichiarare il fringe benefit calcolato secondo le tariffe ACI per 15.000 km convenzionali.
Documenti necessari
- Fatture di acquisto o contratto di noleggio/leasing del veicolo
- Fatture elettroniche del carburante (o ricevute di pagamento tracciabile)
- Atto o delibera di assegnazione del veicolo al dipendente o all’amministratore (con data certa)
- Tariffe ACI dell’anno di riferimento per il calcolo del fringe benefit
- Registro dei chilometri o documentazione dell’uso del veicolo (consigliato)
- Cedolini paga o prospetti compenso amministratore con indicazione del fringe benefit tassato
Caso 1: auto aziendale non assegnata
Scenario. Alfa SRL ha un’autovettura da 25.000 euro usata dai soci per visite commerciali ma non formalmente assegnata a nessun dipendente o amministratore.
Come si applica. L’auto rientra nella categoria residuale: non è esclusivamente strumentale e non è assegnata in uso promiscuo. La SRL può dedurre i costi (ammortamento, carburante tracciabile, assicurazione, manutenzione) solo al 20%. Il costo rilevante ai fini fiscali è però 18.075,99 euro (non 25.000): l’ammortamento viene calcolato su questo tetto e poi ridotto al 20%. Le spese eccedenti il tetto sono definitivamente indeducibili.
In pratica
- Deducibilità al 20% su tutte le spese del veicolo (ammortamento, carburante, bollo, assicurazione, manutenzione).
- L’ammortamento si calcola sul costo fiscale massimo di 18.075,99 euro, non sul costo effettivo.
- Il carburante è deducibile al 20% solo se pagato con carta di credito/debito o prepagata e documentato da fattura elettronica.
- Non si genera fringe benefit perché il veicolo non è assegnato a nessun singolo.
Caso 2: auto assegnata in uso promiscuo all'amministratore Tizio
Scenario. Alfa SRL assegna a Tizio, suo amministratore, un’autovettura aziendale che Tizio usa sia per le trasferte di lavoro sia per gli spostamenti privati. L’assegnazione dura per tutto l’anno.
Come si applica. Poiché il veicolo è dato in uso promiscuo a Tizio per la maggior parte del periodo d’imposta, la SRL può dedurre i costi al 70% (sempre nel limite del costo fiscale di 18.075,99 euro per l’ammortamento). In cambio, Tizio deve dichiarare come reddito in natura (fringe benefit) il valore convenzionale dell’uso privato dell’auto: tale valore si determina applicando alle tariffe ACI la percorrenza convenzionale di 15.000 km e una percentuale che varia in base alle emissioni del veicolo (le percentuali aggiornate ogni anno dal MEF tengono conto anche dell’alimentazione, con condizioni più favorevoli per auto elettriche e ibride plug-in). La Legge di Bilancio 2025 ha rivisto queste percentuali per i nuovi contratti di assegnazione: per conoscere l’importo preciso, consultare le tariffe ACI pubblicate annualmente.
In pratica
- La SRL deduce il 70% dei costi del veicolo (entro il tetto di 18.075,99 euro per l’auto).
- Tizio deve dichiarare il fringe benefit come reddito assimilato a lavoro dipendente: è tassato con IRPEF progressiva.
- Il valore del fringe benefit si basa sulle tariffe ACI per 15.000 km: cambia ogni anno, verificare sul sito ACI o nella circolare MEF.
- L’assegnazione deve risultare da un atto scritto con data certa (es. delibera del CdA o lettera di assegnazione).
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Qual è il tetto di costo su cui calcolare l'ammortamento dell'auto in SRL?
Per le autovetture il costo fiscalmente rilevante è limitato a 18.075,99 euro. Se l’auto costa di più, la quota eccedente è definitivamente indeducibile.
Quando si applica la deducibilità al 70%?
Quando il veicolo è dato in uso promiscuo a un dipendente o a un amministratore per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè più di 183 giorni nell’anno). In quel caso la società deduce il 70% dei costi e l’assegnatario dichiara il fringe benefit.
Come si calcola il fringe benefit sull'auto?
Il valore tassabile si determina applicando le tariffe ACI alla percorrenza convenzionale di 15.000 km e una percentuale basata sulle emissioni CO2 del veicolo. Le percentuali variano ogni anno e sono aggiornate dal MEF con le tabelle ACI: consultare sempre le tariffe dell’anno in corso.
Il carburante è sempre deducibile?
No. Il carburante è deducibile (nella percentuale applicabile al veicolo: 20%, 70% o 100%) solo se il pagamento avviene con mezzo tracciabile (carta di credito, debito o prepagata) e la spesa è documentata da fattura elettronica. I pagamenti in contanti non sono deducibili.
Un autocarro aziendale si può dedurre al 100%?
Sì. I veicoli esclusivamente strumentali all’attività (autocarri, furgoni per merci, auto destinate a noleggio o scuola guida) sono integralmente deducibili senza tetto sul costo, perché per loro non esiste un uso privato rilevante.
La SRL può dedurre i costi dell'auto del socio-amministratore anche senza assegnazione formale?
È molto rischioso senza documentazione. L’assegnazione deve risultare da un atto scritto con data certa. In assenza, l’auto rischia di essere trattata come bene in godimento al socio (art. 67 TUIR): i costi diventano indeducibili per la società e la differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato è reddito diverso tassabile per il socio.
Domande frequenti
Qual è il tetto di costo su cui calcolare l'ammortamento dell'auto in SRL?
Per le autovetture il costo fiscalmente rilevante è limitato a 18.075,99 euro. Se l'auto costa di più, la quota eccedente è definitivamente indeducibile.
Quando si applica la deducibilità al 70%?
Quando il veicolo è dato in uso promiscuo a un dipendente o a un amministratore per la maggior parte del periodo d'imposta (cioè più di 183 giorni nell'anno). In quel caso la società deduce il 70% dei costi e l'assegnatario dichiara il fringe benefit.
Come si calcola il fringe benefit sull'auto?
Il valore tassabile si determina applicando le tariffe ACI alla percorrenza convenzionale di 15.000 km e una percentuale basata sulle emissioni CO2 del veicolo. Le percentuali variano ogni anno e sono aggiornate dal MEF con le tabelle ACI: consultare sempre le tariffe dell'anno in corso.
Il carburante è sempre deducibile?
No. Il carburante è deducibile (nella percentuale applicabile al veicolo: 20%, 70% o 100%) solo se il pagamento avviene con mezzo tracciabile (carta di credito, debito o prepagata) e la spesa è documentata da fattura elettronica. I pagamenti in contanti non sono deducibili.
Un autocarro aziendale si può dedurre al 100%?
Sì. I veicoli esclusivamente strumentali all'attività (autocarri, furgoni per merci, auto destinate a noleggio o scuola guida) sono integralmente deducibili senza tetto sul costo, perché per loro non esiste un uso privato rilevante.
La SRL può dedurre i costi dell'auto del socio-amministratore anche senza assegnazione formale?
È molto rischioso senza documentazione. L'assegnazione deve risultare da un atto scritto con data certa. In assenza, l'auto rischia di essere trattata come bene in godimento al socio (art. 67 TUIR): i costi diventano indeducibili per la società e la differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato è reddito diverso tassabile per il socio.
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