← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

La soglia dei 50 euro e le spese di rappresentanza

Ogni anno, sotto Natale, molte imprese inviano cesti, bottiglie, gadget e altri regali ai propri clienti. Dal punto di vista fiscale, questi omaggi non si deducono tutti allo stesso modo: la legge divide nettamente in due categorie in base al valore unitario per ciascun destinatario. La soglia è fissata a 50 euro.

Se il valore dell’omaggio non supera i 50 euro per singolo beneficiario, il costo è interamente deducibile e non rientra nel plafond delle spese di rappresentanza. La deduzione è piena, senza limitazioni percentuali. Se invece l’omaggio ha un valore unitario superiore a 50 euro, scatta una categoria diversa: le spese di rappresentanza, disciplinate dall’articolo 108, comma 2 del TUIR e dal Decreto del Ministero dell’Economia del 19 novembre 2008. In questo caso la deduzione non è più libera, ma limitata a percentuali calcolate sui ricavi della gestione caratteristica dell’impresa.

I limiti per le spese di rappresentanza (inclusi quindi gli omaggi sopra 50 euro) sono: 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro; 0,6% sulla parte di ricavi compresa tra 10 e 50 milioni di euro; 0,4% sulla parte di ricavi superiore a 50 milioni di euro. Queste percentuali si sommano in modo scalare, come le aliquote IRPEF. Un’impresa con ricavi di 5 milioni può quindi dedurre al massimo 75.000 euro di spese di rappresentanza totali in un anno (5.000.000 × 1,5%).

Deducibilità omaggi per le imprese — schema riepilogativo
Valore omaggio per beneficiario Categoria fiscale Deducibilità
Fino a 50 euro Costo ordinario deducibile 100% — fuori dal plafond rappresentanza
Oltre 50 euro Spesa di rappresentanza Entro il plafond art. 108 c.2 TUIR
Ricavi fino a 10 milioni: plafond rappresentanza 1,5% dei ricavi Es. 2M ricavi → max 30.000 euro
Ricavi 10-50 milioni: quota aggiuntiva 0,6% sulla fascia Es. 20M ricavi → 150.000 + 60.000
Ricavi oltre 50 milioni: quota aggiuntiva 0,4% sulla fascia Si somma alle fasce precedenti

Esempio pratico

  • Alfa SRL ha ricavi di 3.000.000 euro nel 2025 e spende 8.000 euro in omaggi natalizi. Di questi, 5.000 euro sono cesti da 40 euro ciascuno (125 clienti × 40 euro), e 3.000 euro sono bottiglie di vino pregiato da 80 euro ciascuna (37 clienti × 80 euro circa). I cesti da 40 euro (sotto la soglia) sono interamente deducibili: 5.000 euro fuori dal plafond. Le bottiglie da 80 euro (sopra la soglia) sono spese di rappresentanza: il plafond disponibile è 3.000.000 × 1,5% = 45.000 euro. I 3.000 euro di bottiglie rientrano ampiamente nel plafond e sono interamente deducibili. Se Alfa SRL avesse già esaurito il plafond con altre spese di rappresentanza, i 3.000 euro sarebbero indeducibili.

Documenti necessari

  • Fatture dei fornitori degli omaggi con descrizione dettagliata dei beni acquistati
  • Eventuale registro o lista dei destinatari degli omaggi (utile in caso di controllo)
  • Prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza dell’anno per verificare il plafond
  • Estratto conto aziendale che documenta il pagamento
  • Fatture con indicazione del costo unitario per singolo articolo (per verificare la soglia dei 50 euro)

Beta SNC: cesti natalizi da 45 euro — nessun limite

Scenario. Beta SNC acquista 80 cesti natalizi da regalare ai propri clienti. Ogni cesto costa 45 euro più IVA. Il totale è 3.600 euro. Il titolare chiede se può dedurre tutto.

Come si applica. Il valore per singolo beneficiario è 45 euro, sotto la soglia di 50 euro. Questi omaggi non rientrano nelle spese di rappresentanza e sono interamente deducibili come costo ordinario d’impresa. Beta SNC può dedurre i 3.600 euro senza preoccuparsi del plafond di rappresentanza. Attenzione all’IVA: se i beni omaggiati non rientrano nell’attività dell’impresa, l’IVA sull’acquisto è indetraibile; se invece rientrano nell’attività (es. un’azienda alimentare che regala propri prodotti), l’IVA è detraibile ma va poi versata in sede di autofattura per la cessione gratuita.

In pratica

  • Omaggi fino a 50 euro per destinatario: 100% deducibili, nessun plafond da rispettare.
  • Il valore si misura per singolo beneficiario, non per l’intera fornitura.
  • Verifica se l’IVA è detraibile o indetraibile in base al tipo di bene omaggiato.

Gamma Srl: cesti di lusso da 120 euro — entra in gioco il plafond

Scenario. Gamma Srl decide di fare bella figura con i 30 clienti più importanti e acquista 30 cesti di prodotti tipici da 120 euro ciascuno, per un totale di 3.600 euro. L’anno scorso ha avuto ricavi per 800.000 euro. Ha già speso 8.000 euro in altre spese di rappresentanza (cene con clienti, eventi).

Come si applica. I cesti da 120 euro superano la soglia dei 50 euro, quindi sono spese di rappresentanza. Il plafond disponibile è 800.000 × 1,5% = 12.000 euro. Gamma Srl ha già usato 8.000 euro di plafond. Ne restano 4.000 euro disponibili. I 3.600 euro degli omaggi di lusso rientrano nei 4.000 euro disponibili: sono interamente deducibili come spese di rappresentanza. Se invece avesse già speso 10.500 euro in altre rappresentanze, il plafond residuo sarebbe solo 1.500 euro, e dei 3.600 euro di omaggi solo 1.500 euro sarebbero deducibili; i restanti 2.100 euro sarebbero variazione in aumento nel quadro RF.

In pratica

  • Omaggi sopra 50 euro: vanno nel plafond di rappresentanza, calcolato sui ricavi.
  • Tieni un prospetto aggiornato di tutte le spese di rappresentanza dell’anno.
  • Se superi il plafond, l’eccedenza diventa indeducibile: meglio scegliere omaggi sotto i 50 euro.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Fino a che importo gli omaggi ai clienti sono interamente deducibili?

Fino a 50 euro per singolo beneficiario. Sotto questa soglia l’omaggio è interamente deducibile come costo ordinario, senza rientrare nel plafond delle spese di rappresentanza.

Cosa succede se l'omaggio supera i 50 euro per destinatario?

Diventa una spesa di rappresentanza e si deduce entro i limiti percentuali sui ricavi: 1,5% fino a 10 milioni di euro, 0,6% sulla fascia 10-50 milioni, 0,4% oltre i 50 milioni (art. 108, comma 2 TUIR e DM 19/11/2008).

Il valore di 50 euro si valuta su ogni singolo oggetto o sull'intero cesto?

Sull’omaggio nel suo insieme consegnato a un singolo destinatario. Un cesto da 80 euro supera la soglia anche se composto da tanti articoli da pochi euro ciascuno.

Come funziona il plafond delle spese di rappresentanza?

Il plafond si calcola sui ricavi della gestione caratteristica: 1,5% fino a 10 milioni, 0,6% sulla parte tra 10 e 50 milioni, 0,4% oltre i 50 milioni. Tutte le spese di rappresentanza dell’anno (omaggi sopra 50 euro, cene con clienti, eventi) concorrono allo stesso plafond.

Gli omaggi ai dipendenti seguono le stesse regole?

No. Gli omaggi ai dipendenti (fringe benefit, premi in natura) seguono le regole fiscali del lavoro dipendente, non quelle delle spese di rappresentanza. Le regole descritte in questo articolo riguardano gli omaggi a soggetti terzi (clienti, fornitori).

Serve un registro dei destinatari degli omaggi?

Non è obbligatorio per legge, ma è fortemente consigliato. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può verificare l’inerenza della spesa; avere un elenco dei destinatari rende più facile difendere la deducibilità.

Domande frequenti

Fino a che importo gli omaggi ai clienti sono interamente deducibili?

Fino a 50 euro per singolo beneficiario. Sotto questa soglia l'omaggio è interamente deducibile come costo ordinario, senza rientrare nel plafond delle spese di rappresentanza.

Cosa succede se l'omaggio supera i 50 euro per destinatario?

Diventa una spesa di rappresentanza e si deduce entro i limiti percentuali sui ricavi: 1,5% fino a 10 milioni di euro, 0,6% sulla fascia 10-50 milioni, 0,4% oltre i 50 milioni (art. 108, comma 2 TUIR e DM 19/11/2008).

Il valore di 50 euro si valuta su ogni singolo oggetto o sull'intero cesto?

Sull'omaggio nel suo insieme consegnato a un singolo destinatario. Un cesto da 80 euro supera la soglia anche se composto da tanti articoli da pochi euro ciascuno.

Come funziona il plafond delle spese di rappresentanza?

Il plafond si calcola sui ricavi della gestione caratteristica: 1,5% fino a 10 milioni, 0,6% sulla parte tra 10 e 50 milioni, 0,4% oltre i 50 milioni. Tutte le spese di rappresentanza dell'anno (omaggi sopra 50 euro, cene con clienti, eventi) concorrono allo stesso plafond.

Gli omaggi ai dipendenti seguono le stesse regole?

No. Gli omaggi ai dipendenti (fringe benefit, premi in natura) seguono le regole fiscali del lavoro dipendente, non quelle delle spese di rappresentanza. Le regole descritte in questo articolo riguardano gli omaggi a soggetti terzi (clienti, fornitori).

Serve un registro dei destinatari degli omaggi?

Non è obbligatorio per legge, ma è fortemente consigliato. In caso di controllo, l'Agenzia delle Entrate può verificare l'inerenza della spesa; avere un elenco dei destinatari rende più facile difendere la deducibilità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.