Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Partita IVA obbligatoria: dropshipping ed e-commerce sono attivita’ d’impresa abituali; non si puo’ usare il 730 in modo autonomo per questi redditi.
- Regime forfetario: accesso possibile se i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro; imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni).
- Coefficiente di redditivita’ per il commercio: nel regime forfetario, per il commercio al dettaglio (47.1-47.7 e 47.9) il coefficiente e’ del 40%.
- Regime ordinario o semplificato: oltre i limiti del forfetario si applica il regime ordinario (quadro RF) o semplificato (quadro RG) con tassazione IRPEF a scaglioni.
- Superamento di 100.000 euro in corso d’anno: il regime forfetario cessa immediatamente e il reddito dell’intero anno va tassato con le modalita’ ordinarie.
Dropshipping e e-commerce: serve davvero la partita IVA?
Il dropshipping e’ un modello di vendita in cui l’imprenditore raccoglie ordini online e li gira a un fornitore che spedisce direttamente al cliente finale. L’e-commerce piu’ tradizionale prevede invece l’acquisto e la rivendita di merce gestita in proprio. In entrambi i casi si tratta di attivita’ commerciali esercitate in modo abituale e organizzato: la partita IVA e’ obbligatoria fin dal primo giorno in cui si inizia a operare con continuita’.
Non si puo’ gestire un negozio online stabile dichiarando i ricavi come semplice reddito occasionale nel 730. La linea di confine tra ‘occasionale’ e ‘abituale’ e’ sottile, ma l’organizzazione stabile di un negozio, con listino prezzi, descrizioni di prodotti e gestione continuativa degli ordini, e’ gia’ un segnale chiaro di impresa.
Una volta aperta la partita IVA, la scelta del regime fiscale e’ il primo passo concreto. Per chi parte da zero o ha ricavi contenuti, il regime forfetario e’ spesso la soluzione piu’ semplice: un’unica imposta sostitutiva, meno adempimenti, nessun obbligo IVA verso i clienti privati italiani.
| Regime | Soglia ricavi | Come si determina il reddito | Imposta |
|---|---|---|---|
| Forfetario (nuovo) | Ricavi anno prec. <= 85.000 euro; cessa se si superano 100.000 euro in corso d'anno | Ricavi x coefficiente redditivita' (40% commercio al dettaglio 47.1-47.9) | Imposta sostitutiva 15% (5% primi 5 anni) |
| Semplificato (RG) | Fino ai limiti di legge per la contabilita' semplificata | Ricavi – costi con criterio di cassa | IRPEF a scaglioni + addizionali + IRAP |
| Ordinario (RF) | Nessun limite, obbligatorio sopra soglie | Competenza economica, scritture contabili complete | IRPEF a scaglioni + addizionali + IRAP |
Esempio pratico
-
Tizio apre nel 2025 un negozio di dropshipping di accessori tech. Incassa 42.000 euro di ricavi. Avendo aderito al regime forfetario, il suo reddito imponibile e’ pari a 42.000 x 40% = 16.800 euro. Su questa base paga un’imposta sostitutiva del 15%, pari a 2.520 euro. Se si trattasse del primo anno di attivita’ (e fossero soddisfatte le condizioni di legge), l’aliquota sarebbe del 5% anziche’ del 15%, con un’imposta di soli 840 euro. I contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo sono deducibili dal reddito forfetario prima di calcolare l’imposta.
Documenti necessari
- Estratti conto della piattaforma e-commerce (Shopify, Amazon, WooCommerce, ecc.) con ricavi 2025
- Fatture di acquisto della merce (o conferme d’ordine al fornitore nel dropshipping)
- F24 versamenti contributi previdenziali INPS
- Registri corrispettivi o fatture emesse
- Codice ATECO dell’attivita’ (necessario per il regime forfetario)
Caso 1: Caio gestisce un piccolo negozio di dropshipping in regime forfetario
Scenario. Caio ha avviato nel 2024 un negozio online in regime forfetario (codice ATECO commercio al dettaglio, gruppo 47). Nel 2025 ha incassato 38.000 euro di ricavi e versato 3.200 euro di contributi INPS.
Come si applica. Caio rientra nel regime forfetario perche’ i ricavi del 2024 (anno precedente) erano inferiori a 85.000 euro e non si e’ verificato il superamento di 100.000 euro nel corso del 2025. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditivita’ del 40% ai ricavi: 38.000 x 40% = 15.200 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali versati (3.200 euro), ottenendo un reddito netto soggetto a imposta sostitutiva di 12.000 euro. L’imposta sostitutiva al 15% e’ 1.800 euro. I dati vanno nel quadro LM del modello Redditi PF (non nel 730).
In pratica
- Il 730 non e’ il modello adatto: chi ha partita IVA con reddito d’impresa usa il modello Redditi PF.
- Compilare il quadro LM (sezione III, regime forfetario) con ricavi, coefficiente, contributi e imposta sostitutiva.
- Conservare tutti gli estratti conto della piattaforma e i versamenti F24 dei contributi.
Caso 2: Sempronia supera la soglia e passa al regime ordinario
Scenario. Sempronia gestisce un e-commerce di abbigliamento. Nel 2025 i suoi ricavi hanno raggiunto 110.000 euro, superando il limite di 100.000 euro previsto per il forfetario.
Come si applica. Il superamento di 100.000 euro in corso d’anno fa cessare immediatamente il regime forfetario. Sempronia deve determinare il reddito per l’intero 2025 con le modalita’ ordinarie: tutti i ricavi vengono confrontati con i costi documentati e l’utile netto viene tassato con le aliquote IRPEF progressive. Dovra’ usare il quadro RF (contabilita’ ordinaria) o RG (semplificata) del modello Redditi PF. E’ fondamentale che si faccia assistere da un commercialista per la corretta gestione della transizione.
In pratica
- Il superamento di 100.000 euro di ricavi in un anno fa uscire dal forfetario per quell’intero anno.
- La differenza rispetto a un semplice sforo della soglia 85.000 (che comporta l’uscita solo dall’anno successivo) e’ importante: chiedi conferma a un professionista.
- Con il regime ordinario tornano in gioco la deducibilita’ analitica dei costi, l’IVA e gli ISA (indici sintetici di affidabilita’).
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Posso usare il modello 730 per dichiarare i redditi da e-commerce?
No, se hai partita IVA con reddito d’impresa devi usare il modello Redditi PF. Il 730 e’ destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati con redditi tipici da lavoro; non e’ adatto per chi ha un’attivita’ commerciale con partita IVA.
Qual e' il coefficiente di redditivita' per il commercio nel regime forfetario?
Per il commercio all’ingrosso e al dettaglio (codici ATECO 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9) il coefficiente di redditivita’ e’ del 40%. Per il commercio ambulante di prodotti non alimentari (47.82-47.89) e’ del 54%.
Se nel 2025 supero 85.000 euro di ricavi nel forfetario, cosa succede?
Se superi la soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, esci dal regime forfetario a partire dall’anno successivo (2026), ma il 2025 viene dichiarato ancora in forfetario. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, il forfetario cessa immediatamente e il reddito dell’intero 2025 va tassato con le modalita’ ordinarie.
Il dropshipping e' considerato commercio ai fini del coefficiente di redditivita'?
Si’, l’attivita’ di rivendita tramite dropshipping rientra nel commercio. Il codice ATECO corretto dipende dal tipo di beni venduti. Verifica con un commercialista quale codice si applica alla tua specifica attivita’ per determinare il coefficiente giusto.
Posso accedere al forfetario al 5% se ho gia' avuto una partita IVA in passato?
L’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni spetta solo se, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attivita’, non hai esercitato attivita’ artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata), e l’attivita’ nuova non costituisce mera prosecuzione di una precedente attivita’ svolta come lavoratore dipendente o autonomo.
Come si versano i contributi INPS in regime forfetario?
I contribuenti forfetari con attivita’ di impresa commerciale sono iscritti alla gestione commercianti INPS. E’ possibile optare per il regime contributivo agevolato presentando apposita richiesta all’INPS. I contributi versati nel periodo d’imposta sono integralmente deducibili dal reddito forfetario.
Domande frequenti
Posso usare il modello 730 per dichiarare i redditi da e-commerce?
No, se hai partita IVA con reddito d'impresa devi usare il modello Redditi PF. Il 730 e' destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati con redditi tipici da lavoro; non e' adatto per chi ha un'attivita' commerciale con partita IVA.
Qual e' il coefficiente di redditivita' per il commercio nel regime forfetario?
Per il commercio all'ingrosso e al dettaglio (codici ATECO 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9) il coefficiente di redditivita' e' del 40%. Per il commercio ambulante di prodotti non alimentari (47.82-47.89) e' del 54%.
Se nel 2025 supero 85.000 euro di ricavi nel forfetario, cosa succede?
Se superi la soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, esci dal regime forfetario a partire dall'anno successivo (2026), ma il 2025 viene dichiarato ancora in forfetario. Se superi 100.000 euro in corso d'anno, il forfetario cessa immediatamente e il reddito dell'intero 2025 va tassato con le modalita' ordinarie.
Il dropshipping e' considerato commercio ai fini del coefficiente di redditivita'?
Si', l'attivita' di rivendita tramite dropshipping rientra nel commercio. Il codice ATECO corretto dipende dal tipo di beni venduti. Verifica con un commercialista quale codice si applica alla tua specifica attivita' per determinare il coefficiente giusto.
Posso accedere al forfetario al 5% se ho gia' avuto una partita IVA in passato?
L'aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni spetta solo se, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita', non hai esercitato attivita' artistica, professionale o d'impresa (anche in forma associata), e l'attivita' nuova non costituisce mera prosecuzione di una precedente attivita' svolta come lavoratore dipendente o autonomo.
Come si versano i contributi INPS in regime forfetario?
I contribuenti forfetari con attivita' di impresa commerciale sono iscritti alla gestione commercianti INPS. E' possibile optare per il regime contributivo agevolato presentando apposita richiesta all'INPS. I contributi versati nel periodo d'imposta sono integralmente deducibili dal reddito forfetario.
Vedi anche