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In sintesi
- Principio di cassa: il professionista dichiara i compensi incassati e le spese pagate nell’anno 2025, non quelle maturate.
- Spese inerenti: sono deducibili solo i costi effettivamente riferibili all’attività professionale (locazione dello studio, utenze, cancelleria, aggiornamento professionale).
- Beni strumentali: il costo dei beni usati esclusivamente per l’attività si deduce tramite ammortamento; per l’uso promiscuo si applicano limitazioni specifiche previste dal TUIR.
- Contributi previdenziali: i contributi versati alla gestione separata INPS o alla cassa di categoria sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo nel quadro RE.
- Minusvalenze su beni strumentali: le perdite sulla cessione di beni strumentali concorrono a ridurre il reddito professionale del periodo d’imposta.
- Reddito netto al rigo RE23: la differenza tra compensi (rigo RE6) e spese totali ammesse dà il reddito netto da portare al quadro RN.
Come funziona la deduzione delle spese nel quadro RE
Il quadro RE del Modello Redditi PF 2026 riguarda i professionisti e gli artisti che esercitano la propria attività in modo abituale e autonomo: avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti, medici non convenzionati con il SSN e tutte le altre categorie di lavoratori autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR. Se fai parte di questa categoria, nel quadro RE dichiari i compensi che hai incassato nel 2025 e le spese che hai effettivamente pagato nello stesso anno.
La regola di fondo è il principio di cassa: conta quando il denaro entra o esce dal tuo conto, non quando il servizio è reso o la fattura è emessa. Questo significa che una fattura incassata a gennaio 2026 non va nel 730 o nel Modello Redditi 2026 (periodo d’imposta 2025), ma nel prossimo anno.
Le spese deducibili sono quelle ‘inerenti’, cioè effettivamente collegate all’attività professionale. Tra quelle tipicamente ammesse rientrano: l’affitto dello studio professionale, le utenze (luce, internet), le spese per corsi di aggiornamento e convegni, l’acquisto di libri e riviste tecniche, i compensi corrisposti a collaboratori o dipendenti, gli interessi passivi su prestiti contratti per l’attività, nonché i contributi previdenziali obbligatori. Le spese per beni usati in parte per lavoro e in parte per uso personale (come un’automobile o un telefono) sono deducibili solo nella misura fissata dal TUIR per ciascuna categoria.
| Tipo di spesa | Regime di deducibilità |
|---|---|
| Affitto studio, utenze, cancelleria | Integrale se uso esclusivamente professionale |
| Beni strumentali a uso esclusivo | Ammortamento integrale |
| Beni a uso promiscuo (auto, telefono) | Limitata ai limiti TUIR art. 54 |
| Aggiornamento professionale, convegni | Integrale se inerente |
| Contributi previdenziali (Cassa/GS INPS) | Integralmente deducibili |
| Compensi a collaboratori e dipendenti | Integralmente deducibili |
Esempio pratico
-
Tizio, avvocato, ha incassato nel 2025 compensi per 80.000 euro. Ha pagato: 12.000 euro di affitto dello studio, 3.000 euro di spese telefoniche e informatiche (deducibili nei limiti previsti dal TUIR), 2.500 euro di corsi e convegni, 1.800 euro di acquisto libri giuridici e 4.200 euro di contributi alla Cassa Forense. Le spese ammesse in deduzione portano il reddito netto (rigo RE23) a circa 56.500 euro, che confluisce nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.
Documenti necessari
- Fatture e ricevute di tutte le spese sostenute nel 2025
- Estratti conto bancari per documentare il principio di cassa
- Ricevute di versamento dei contributi previdenziali (F24)
- Contratto di locazione dello studio professionale
- Registro dei beni ammortizzabili aggiornato al 31/12/2025
- Certificazione Unica 2026 se hai percepito compensi con ritenuta
Professionista con studio in proprio
Scenario. Caio è ingegnere con studio in locazione. Nel 2025 ha incassato 55.000 euro di onorari e ha sostenuto spese documentate per affitto, software, aggiornamento e contributi previdenziali.
Come si applica. Caio compila il quadro RE indicando i compensi al rigo RE6 e le spese analitiche nei righi dedicati. Il reddito netto al rigo RE23 è la base imponibile per l’IRPEF e per il calcolo dei contributi alla gestione separata INPS (se non iscritto a una cassa professionale).
In pratica
- Conserva ogni fattura di spesa: in caso di controllo l’inerenza va dimostrata.
- I contributi previdenziali versati nel 2025 sono deducibili anche se si riferiscono all’acconto per il 2024.
Professionista con beni a uso promiscuo
Scenario. Sempronio è consulente aziendale e usa la propria auto anche per recarsi dai clienti. Si chiede in che misura può dedurre le spese dell’automobile.
Come si applica. Per i beni a uso promiscuo come l’automobile, la deducibilità è limitata alle percentuali previste dall’art. 54 del TUIR (non integralmente). Sempronio deve tenere traccia dei km professionali rispetto al totale e dedurre solo la quota spettante, nel limite fissato dalla norma.
In pratica
- Tieni un registro degli spostamenti professionali: data, destinazione, cliente o motivo della trasferta.
- Non confondere la deducibilità fiscale con la detrazione IVA: le regole sono diverse.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
- Istruzioni Modello 730/2026 — Agenzia delle Entrate
- Art. 54 TUIR (reddito di lavoro autonomo) su Legge in Chiaro
Domande frequenti
Posso dedurre le spese dello studio domestico?
Sì, ma solo per la quota parte degli ambienti e delle utenze effettivamente usate per l’attività professionale. La misura va documentata (es. rapporto tra mq studio e mq totale dell’abitazione).
I contributi alla cassa di previdenza privata si deducono nel quadro RE?
Sì. I contributi obbligatori versati alla cassa professionale di appartenenza (ad es. Cassa Forense, Inarcassa, ecc.) sono integralmente deducibili come componente negativo del reddito nel quadro RE.
Come funziona l'ammortamento dei beni strumentali?
Il costo di acquisto di un bene strumentale a uso esclusivo non è deducibile tutto nell’anno di acquisto, ma viene ripartito negli anni secondo le aliquote di ammortamento stabilite dal decreto ministeriale. Il rigo RE7 del quadro raccoglie queste quote.
Le spese di aggiornamento e formazione sono tutte deducibili?
Le spese per corsi, convegni e abbonamenti a pubblicazioni professionali sono deducibili se inerenti all’attività svolta. Non ci sono limiti di importo, ma l’inerenza deve essere documentabile.
Cosa succede se le spese superano i compensi?
Se il totale delle spese ammesse supera i compensi, si genera una perdita di lavoro autonomo. Questa perdita può essere portata in deduzione dal reddito complessivo dell’anno o riportata agli anni successivi secondo le regole del TUIR.
Domande frequenti
Posso dedurre le spese dello studio domestico?
Sì, ma solo per la quota parte degli ambienti e delle utenze effettivamente usate per l'attività professionale. La misura va documentata (es. rapporto tra mq studio e mq totale dell'abitazione).
I contributi alla cassa di previdenza privata si deducono nel quadro RE?
Sì. I contributi obbligatori versati alla cassa professionale di appartenenza (ad es. Cassa Forense, Inarcassa, ecc.) sono integralmente deducibili come componente negativo del reddito nel quadro RE.
Come funziona l'ammortamento dei beni strumentali?
Il costo di acquisto di un bene strumentale a uso esclusivo non è deducibile tutto nell'anno di acquisto, ma viene ripartito negli anni secondo le aliquote di ammortamento stabilite dal decreto ministeriale. Il rigo RE7 del quadro raccoglie queste quote.
Le spese di aggiornamento e formazione sono tutte deducibili?
Le spese per corsi, convegni e abbonamenti a pubblicazioni professionali sono deducibili se inerenti all'attività svolta. Non ci sono limiti di importo, ma l'inerenza deve essere documentabile.
Cosa succede se le spese superano i compensi?
Se il totale delle spese ammesse supera i compensi, si genera una perdita di lavoro autonomo. Questa perdita può essere portata in deduzione dal reddito complessivo dell'anno o riportata agli anni successivi secondo le regole del TUIR.
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