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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 26 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) stabilisce che le nuove regole del regime neoresidenti (comma 25) si applicano ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza ai sensi dell’art. 43 c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge.

Approfondimento normativo completo: Comma 26 LB 2026: decorrenza nuovo regime impatriati dalla data legge.

Perché la data di trasferimento è decisiva

Il comma 26 detta la regola di diritto intertemporale: stabilisce a chi si applicano le nuove soglie introdotte dal comma 25. Il criterio non è la data dell’opzione né l’anno d’imposta, ma il momento in cui il contribuente trasferisce in Italia la residenza ai sensi dell’art. 43 del codice civile.

L’art. 43 c.c. distingue il domicilio (sede principale di affari e interessi) dalla residenza (dimora abituale). Il comma 26 fa riferimento alla residenza: rileva quindi la dimora effettiva e abituale nel territorio dello Stato, con un elemento oggettivo (permanenza fisica reiterata) e uno soggettivo (intenzione di stabilirsi durevolmente). La sola iscrizione all’anagrafe non è sufficiente.

Il dies a quo è il 1° gennaio 2026: chi ha acquisito la residenza prima continua ad applicare la disciplina previgente; chi la acquisisce a partire da quella data è assoggettato al nuovo regime.

Cosa verificare per individuare il regime applicabile

  • La data effettiva di trasferimento della residenza ex art. 43 c.c., documentabile (contratti, utenze, presenza fisica).
  • Che la dimora sia abituale e non occasionale: l’iscrizione anagrafica da sola non determina la residenza civilistica.
  • Se la residenza è stata acquisita prima o dal 1° gennaio 2026, perché cambia il regime applicabile.
  • Il rispetto dei requisiti generali dell’art. 24-bis TUIR (non essere stati residenti in Italia per un numero minimo di periodi d’imposta precedenti).

Caso 1 — Tizio si trasferisce a gennaio 2026

Scenario. Tizio sposta dimora e centro di vita in Italia dal 15 gennaio 2026. Vuole sapere quale soglia di imposta sostitutiva gli si applica.

Come si legge in pratica. Avendo acquisito la residenza ex art. 43 c.c. dopo il 1° gennaio 2026, Tizio rientra nel nuovo regime: l’imposta sostitutiva forfettaria è di 300.000 euro l’anno (50.000 per familiare). Si applicano cioè le soglie introdotte dal comma 25.

In pratica

  • Residenza acquisita dal 1° gennaio 2026: nuovo regime.
  • Sostitutiva di 300.000 euro l’anno.
  • 50.000 euro per ciascun familiare aderente.

Caso 2 — Caia era già residente da dicembre 2025

Scenario. Caia ha trasferito la dimora abituale in Italia a dicembre 2025 e ha esercitato l’opzione. Teme che dal 2026 le venga chiesta la nuova soglia di 300.000 euro.

Come si legge in pratica. Avendo acquisito la residenza prima del 1° gennaio 2026, Caia resta nella disciplina previgente: per la sua posizione continua a valere l’imposta sostitutiva nella misura applicabile al momento dell’accesso al regime. Il comma 26 esclude infatti l’applicazione retroattiva delle nuove soglie a chi era già residente.

Attenzione

  • Residenza acquisita prima del 1° gennaio 2026: regime previgente.
  • Le nuove soglie non si applicano retroattivamente.
  • Va comunque verificata la corretta data di acquisizione della residenza.

Caso 3 — Sempronio iscritto all'anagrafe ma all'estero

Scenario. Sempronio si è iscritto all’anagrafe italiana a fine 2025, ma di fatto ha continuato a vivere all’estero, rientrando stabilmente solo nel 2026.

Come si legge in pratica. Ciò che conta è la residenza ex art. 43 c.c., cioè la dimora abituale effettiva, non la sola iscrizione anagrafica. Se la dimora abituale si è radicata solo nel 2026, è a quella data che va riferito il trasferimento della residenza: Sempronio rientrerebbe nel nuovo regime. La prova della residenza effettiva è centrale e va documentata.

Punto chiave

  • Rileva la dimora abituale effettiva, non l’iscrizione anagrafica.
  • La data di trasferimento va provata in concreto.
  • Posizioni dubbie vanno valutate con un professionista.

Quando conviene una verifica

La corretta individuazione della residenza fiscale e del regime applicabile è delicata: meglio affidarsi a un esperto di fiscalità internazionale: trova un fiscalista esperto.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Da quando si applica il nuovo regime neoresidenti?

Il comma 26 della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che le nuove regole (comma 25) si applicano a chi trasferisce in Italia la residenza ex art. 43 c.c. a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Conta l'iscrizione all'anagrafe o la residenza effettiva?

Conta la residenza ex art. 43 c.c., cioè la dimora abituale effettiva. La sola iscrizione anagrafica non è sufficiente a determinare la residenza civilistica.

Chi si è trasferito nel 2025 deve pagare 300.000 euro?

No. Chi ha acquisito la residenza prima del 1° gennaio 2026 resta nella disciplina previgente; le nuove soglie non si applicano retroattivamente.

Cosa significa residenza ex art. 43 del codice civile?

È il luogo di dimora abituale, caratterizzato dalla permanenza fisica reiterata (elemento oggettivo) e dall’intenzione di stabilirsi durevolmente (elemento soggettivo).

Come si prova la data di trasferimento della residenza?

Attraverso elementi concreti e documentabili (contratti di locazione o acquisto, utenze, presenza fisica, centro degli interessi familiari e personali), non con la sola iscrizione anagrafica.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-30
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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