Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali del 15% sul trattamento economico accessorio entro il limite di 800 euro.
- Agevolazione riservata al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001, incluso il personale in regime di diritto pubblico.
- Requisito reddituale: reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nell’anno.
- Sono esclusi Forze di polizia e Forze armate, che beneficiano di altra agevolazione (art. 45, c. 2, D.Lgs. 95/2017).
- Per il personale SSN il beneficio del comma 237 si aggiunge — senza sostituirlo — alle misure speciali già vigenti (art. 7, c. 2, D.L. 73/2024 e art. 1, c. 354, L. 207/2024).
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 237 L. 199/2025 introduce, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 15% sui compensi per trattamento economico accessorio (incluse le indennità fisse e continuative) erogati al personale non dirigenziale PA, entro il limite di 800 euro, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Sono esclusi Forze di polizia e Forze armate. Per il personale SSN il beneficio si aggiunge alle misure già vigenti.
Approfondimento normativo completo: Comma 237 LB 2026: imposta sostitutiva 15% trattamento accessorio PA.
Chi beneficia della sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio
Il comma 237 della Legge di Bilancio 2026 introduce, per l’anno 2026 soltanto, un regime fiscale agevolato per una componente specifica della retribuzione pubblica: il trattamento economico accessorio. Si tratta di tutti quei compensi che si aggiungono allo stipendio base — premi di produttività, indennità specifiche, compensi per prestazioni straordinarie, indennità di turno e simili — che normalmente concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e vengono tassati con le aliquote IRPEF progressive.
La norma si applica esclusivamente al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni rientranti nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (il testo unico del pubblico impiego), nonché al personale in regime di diritto pubblico. Il limite reddituale è fissato in 50.000 euro di reddito da lavoro dipendente: chi supera questa soglia non può beneficiare della sostitutiva. Il beneficio è quantitativamente limitato: la sostitutiva del 15% si applica solo ai primi 800 euro di accessorio erogati nell’anno.
Due precisazioni rilevanti emergono dalla norma. In primo luogo, Forze di polizia e Forze armate sono espressamente escluse perché fruiscono di un’altra agevolazione specifica (art. 45, c. 2, D.Lgs. 95/2017). In secondo luogo, per il personale del Servizio Sanitario Nazionale la sostitutiva del comma 237 non sostituisce le misure già vigenti (art. 7, c. 2, D.L. 73/2024 e art. 1, c. 354, L. 207/2024), bensì si aggiunge a esse, producendo un beneficio cumulativo.
Checklist: chi può beneficiare del comma 237
- Verificare di appartenere al personale non dirigenziale di un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001, oppure al personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.
- Accertare che il reddito da lavoro dipendente complessivo non superi 50.000 euro nell’anno 2026: oltre questa soglia la sostitutiva non si applica.
- Identificare i compensi per trattamento economico accessorio erogati dall’amministrazione nel 2026: la sostitutiva si applica entro il limite di 800 euro.
- Verificare di non appartenere alle Forze di polizia o alle Forze armate (questi comparti hanno un’agevolazione distinta e sono espressamente esclusi dal comma 237).
- Per il personale SSN: verificare le misure speciali già applicabili (D.L. 73/2024 e L. 207/2024) e sommare il beneficio del comma 237, senza sostituirlo.
Caso Tizio: impiegato ministeriale con premi di produttività
Scenario. Tizio è un impiegato di categoria C presso un Ministero, con un reddito da lavoro dipendente complessivo di 32.000 euro nel 2026. Nel corso dell’anno percepisce 1.200 euro di trattamento accessorio (premi di risultato e indennità di amministrazione).
Come si legge in pratica. Tizio soddisfa tutti i requisiti: personale non dirigenziale PA, reddito inferiore a 50.000 euro. La sostitutiva del 15% si applica ai primi 800 euro di accessorio. L’imposta sostitutiva è 120 euro (15% × 800). I restanti 400 euro di accessorio (1.200 – 800) rientrano nella tassazione IRPEF ordinaria con le aliquote progressive. Rispetto alla tassazione ordinaria al 27% (aliquota marginale di Tizio), il risparmio sulla quota agevolata è di 96 euro (27% – 15% = 12% su 800 euro).
Riepilogo Tizio
- Reddito lavoro dipendente 2026: 32.000 euro (sotto la soglia 50.000)
- Accessorio totale percepito: 1.200 euro
- Accessorio soggetto a sostitutiva (limite): 800 euro
- Imposta sostitutiva (15% × 800): 120 euro
- Accessorio eccedente il limite (400 euro): tassato IRPEF ordinaria
Caso Caia: infermiera SSN con doppio beneficio
Scenario. Caia è un’infermiera del SSN, personale non dirigenziale, con reddito da lavoro dipendente di 29.000 euro nel 2026. Percepisce compensi accessori (indennità di turno e produttività) per complessivi 1.000 euro. Beneficia già delle misure speciali del D.L. 73/2024.
Come si legge in pratica. Caia rientra nel personale SSN destinatario delle misure speciali già vigenti. Per lei, il comma 237 si aggiunge a quelle misure, senza sostituirle. La sostitutiva del 15% si applica ai primi 800 euro di accessorio: imposta 120 euro. Il beneficio delle misure D.L. 73/2024 rimane intatto. I restanti 200 euro (1.000 – 800) sono tassati ordinariamente.
Riepilogo Caia
- Qualifica: infermiera SSN non dirigenziale — rientra nel comma 237
- Reddito: 29.000 euro (sotto soglia 50.000)
- Accessorio soggetto a sostitutiva: 800 euro (imposta: 120 euro al 15%)
- Misure speciali D.L. 73/2024: si aggiungono, non vengono sostituite
- Accessorio eccedente (200 euro): tassazione IRPEF ordinaria
Caso Sempronio: dirigente PA — escluso dalla norma
Scenario. Sempronio è un dirigente di prima fascia presso un ente pubblico, con un reddito da lavoro dipendente di 95.000 euro. Percepisce una retribuzione di risultato di 8.000 euro.
Come si legge in pratica. Sempronio è escluso dall’agevolazione per due ragioni distinte: (1) è personale dirigenziale, categoria espressamente esclusa dal comma 237 che si applica solo al personale non dirigenziale; (2) il suo reddito supera 50.000 euro, superando ulteriormente il limite reddituale. La retribuzione di risultato è interamente tassata con le aliquote IRPEF progressive ordinarie. Nessuna sostitutiva applicabile.
Riepilogo Sempronio
- Qualifica: dirigente PA — ESCLUSO (la norma riguarda solo il personale non dirigenziale)
- Reddito: 95.000 euro — supera il limite di 50.000 euro
- Accessorio (retribuzione di risultato): tassazione IRPEF ordinaria
- Nessuna sostitutiva applicabile
- Doppia causa di esclusione: qualifica dirigenziale + superamento soglia reddituale
Quando conviene una verifica
L’applicazione della sostitutiva al 15% dipende dalla qualifica, dal reddito complessivo e dall’ente di appartenenza. Un consulente del lavoro o un CAF può verificare l’esatto importo dell’agevolazione spettante e coordinare il beneficio con le altre misure vigenti. Verifica la tua posizione con un consulente del lavoro.
Norme e fonti collegate
- Comma 237 LB 2026: imposta sostitutiva 15% trattamento accessorio PA (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
La sostitutiva del 15% si applica automaticamente in busta paga o serve una richiesta del lavoratore?
Il comma 237 prevede che la sostitutiva si applichi salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Quindi l’applicazione è automatica da parte del sostituto d’imposta (l’amministrazione datrice di lavoro), che applicherà la ritenuta del 15% sull’accessorio entro il limite di 800 euro, a meno che il dipendente non presenti formalmente rinuncia scritta. La rinuncia può convenire se il lavoratore ha molte detrazioni o carichi di famiglia che renderebbero la tassazione ordinaria inferiore al 15%.
Cosa si intende per trattamento economico accessorio ai fini del comma 237?
Il comma 237 richiama i compensi per trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa. Vi rientrano tipicamente: premi di produttività e risultato, indennità di amministrazione, indennità di turno, compensi per prestazioni straordinarie, indennità specifiche di comparto. Non vi rientra lo stipendio tabellare di base, che continua a essere tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.
Il limite di 800 euro è per singolo compenso o per il totale dell'accessorio annuo?
Il limite di 800 euro è riferito al totale dell’accessorio assoggettato a sostitutiva nel corso dell’anno 2026. Se il lavoratore percepisce più voci di accessorio (es. premio di produttività + indennità di turno + straordinari), la sostitutiva del 15% si applica complessivamente fino a 800 euro. L’eccedenza rispetto agli 800 euro è tassata con le aliquote IRPEF ordinarie.
Un dipendente della Polizia di Stato o dell'Esercito può beneficiare del comma 237?
No. Il comma 237 esclude espressamente il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in quanto questo comparto beneficia di una specifica agevolazione fiscale prevista dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 95/2017. I due regimi sono alternativi: il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate continua ad applicare il proprio regime agevolativo specifico e non può accedere alla sostitutiva del 15% del comma 237.
La misura è strutturale o limitata all'anno 2026?
Il comma 237 si applica esplicitamente solo per l’anno 2026, come indicato nell’incipit della norma: ‘Per l’anno 2026’. Non si tratta di una misura strutturale: salvo rinnovo da parte di una futura legge di bilancio, l’agevolazione cesserà al 31 dicembre 2026. I dipendenti PA interessati devono quindi tener presente il carattere temporaneo del beneficio nella propria pianificazione finanziaria.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti