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Ultimo aggiornamento: 19 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

I commi 459-462 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono sul credito d’imposta per investimenti in agricoltura e foreste (commi 454-458). Il comma 459 demanda a un decreto MASAF-MIMIT-MEF, da adottare entro 60 giorni, i criteri e le modalità attuative nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Il comma 460 ridetermina al 58,7839% la percentuale del credito per microimprese e PMI del settore agricolo e forestale, sulla base del provvedimento AdE del 12 dicembre 2025.

Approfondimento normativo completo: Commi 459-462 LB 2026: credito d imposta agricoltura e foreste, attuazione.

Il credito d'imposta per l'agricoltura 2026: una misura distinta dal credito ZES

I commi 459-462 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) non istituiscono un nuovo incentivo autonomo, ma dettano le disposizioni attuative e integrative dei commi 454-458, che riconoscono un credito d’imposta per investimenti nel settore agricolo, della pesca e delle foreste. Questa misura è distinta tanto dal credito ZES unica (commi 439-452) quanto dal credito ZES per agricoltura e pesca (commi 463-466): si applica a tutto il territorio nazionale, non solo all’area ZES del Mezzogiorno, ma richiede l’emanazione di un decreto interministeriale prima di poter essere operativa.

Il comma 459 affida a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), il compito di stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione del credito, con particolare attenzione alle procedure di concessione finalizzate al rispetto dei limiti di spesa. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 199/2025 (ossia entro la fine di febbraio 2026), ma fino alla sua pubblicazione il credito non è concretamente fruibile.

Il comma 460, invece, è già immediatamente applicabile: ridetermina nella misura del 58,7839% la percentuale del credito per le microimprese e le piccole e medie imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore forestale, rideterminando il provvedimento AdE del 12 dicembre 2025 (prot. n. 570047/2025). Si tratta di un aggiustamento tecnico della percentuale già fissata, non dell’introduzione di un nuovo tasso per il 2026: gli operatori che avevano pianificato sulla percentuale precedente devono aggiornare i propri calcoli.

Requisiti e adempimenti

  • Impresa del settore agricolo, della pesca o delle foreste con investimenti ammissibili.
  • Attendere il decreto MASAF-MIMIT-MEF (entro 60 giorni dall’1 gennaio 2026) per la concreta operatività.
  • Per le microimprese e PMI: percentuale rideterminata al 58,7839% ex comma 460.
  • Rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal comma 457 e delle procedure di concessione del decreto.
  • Iscrizione al Registro nazionale degli aiuti di Stato a cura del MASAF.

Caso 1: Tizio, ditta individuale olivicola, Lecce

Scenario. Tizio è un produttore oleario con 30 ettari di oliveto nel Salento, qualificato come piccola impresa ai sensi della normativa UE. Nel 2025 aveva già beneficiato del credito d’imposta agricoltura, con una percentuale del credito fissata dall’AdE. Nel 2026, con l’entrata in vigore della L. 199/2025, viene informato che la percentuale è stata rideterminata al 58,7839% dal comma 460, e che per accedere al credito per il 2026 occorre attendere il decreto MASAF-MIMIT-MEF.

Come si legge in pratica. Il commercialista di Tizio aggiorna le proiezioni: la percentuale del 58,7839% si applica agli investimenti rientranti nel regime già definito dall’art. 16-bis e dai commi 454-458. Per gli investimenti del 2026 (ad esempio, acquisto di un nuovo frantoio da 200.000 euro) il credito teorico sarebbe pari al 58,7839% della spesa ammissibile, ma la fruizione concreta è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale e all’apertura delle finestre di accesso che il decreto stesso definirà. Tizio è invitato a monitorare la Gazzetta Ufficiale e a non impegnare risorse nell’attesa di un beneficio non ancora operativo.

Riepilogo Caso 1

  • Investimento pianificato: 200.000 euro in nuovo frantoio.
  • Percentuale rideterminata (comma 460): 58,7839% per PMI agricole.
  • Credito teorico illustrativo: 58,7839% × 200.000 euro = circa 117.568 euro.
  • Condizione: operatività subordinata al decreto MASAF-MIMIT-MEF.
  • Adempimento: seguire le procedure di concessione che il decreto definirà.

Caso 2: Caia, SRL forestale, Cosenza

Scenario. Caia gestisce una SRL che opera nel settore forestale (taglio e commercio di legname) in provincia di Cosenza. La società è classificata come media impresa. Nel 2026 intende acquistare un harvester forestale (macchina combinata abbatti-allestisci) per 480.000 euro. Il consulente verifica se il bene rientri tra quelli agevolabili ai sensi dei commi 454-458 L. 199/2025 e quali siano le modalità di accesso al credito.

Come si legge in pratica. L’harvester è un bene strumentale direttamente connesso all’attività produttiva forestale. Tuttavia, fino all’emanazione del decreto MASAF-MIMIT-MEF (comma 459), i criteri di ammissibilità per il 2026 non sono ancora formalmente definiti. Il consulente segnala che la percentuale di riferimento per le PMI è quella rideterminata al 58,7839% dal comma 460, ma avverte che il credito effettivo dipende dal rispetto dei limiti di spesa del comma 457 e dalle procedure di concessione che il decreto ministeriale stabilirà. L’acquisto è comunque documentato e le fatture conservate in vista dell’apertura delle domande.

Riepilogo Caso 2

  • Investimento: 480.000 euro in harvester forestale.
  • Settore: forestale, rientrante nei commi 454-458 L. 199/2025.
  • Percentuale PMI (comma 460): 58,7839% — credito illustrativo circa 282.163 euro.
  • Operatività: subordinata al decreto MASAF-MIMIT-MEF ex comma 459.
  • Azione: documentare l’acquisto e attendere le procedure di concessione.

Caso 3: Sempronio, cooperativa di pesca, Mazara del Vallo

Scenario. Sempronio è presidente di una cooperativa di pesca artigianale con sede a Mazara del Vallo. La cooperativa, classificata come piccola impresa, intende rinnovare parte della strumentazione di bordo e acquistare attrezzature di conservazione del pescato per 150.000 euro nel corso del 2026. Il consulente verifica se il settore della pesca sia incluso nel perimetro dei commi 454-458 (credito agricoltura generale) o solo nei commi 463-466 (credito ZES agricoltura/pesca).

Come si legge in pratica. Il comma 459 della legge di bilancio 2026 si riferisce espressamente ai ‘commi da 454 a 458’, la cui portata include la produzione primaria agricola e il settore forestale come specificati dal comma 460. La norma non menziona esplicitamente la pesca nel comma 459, a differenza dei commi 463-466 che citano invece l’art. 16-bis del D.L. 124/2023. Sempronio è pertanto consigliato di approfondire, con il supporto di un professionista, se la propria attività ittica rientri nel perimetro dei commi 454-458 o se debba fare riferimento esclusivamente al credito ZES agricoltura e pesca dei commi 463-466, laddove l’investimento sia localizzato nell’area ZES unica.

Riepilogo Caso 3

  • Investimento: 150.000 euro in attrezzature di pesca e conservazione.
  • Dubbio interpretativo: settore pesca nei commi 454-458 vs. soli commi 463-466.
  • Percentuale comma 460: applicabile alle PMI agricole e forestali (non menziona pesca).
  • Alternativa: credito ZES agricoltura/pesca (commi 463-466) se l’impresa è in area ZES.
  • Azione consigliata: verifica con professionista prima di presentare domanda.

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra il credito d'imposta agricoltura (commi 459-462) e il credito ZES agricoltura (commi 463-466)?

I commi 459-462 attuano i commi 454-458 e riguardano investimenti agricoli e forestali su tutto il territorio nazionale, richiedendo un decreto MASAF-MIMIT-MEF per l’operatività. I commi 463-466 si applicano invece specificamente agli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, si fondano sull’art. 16-bis del D.L. 124/2023 e prevedono un meccanismo di comunicazione diretta all’AdE con due finestre (aprile e novembre). I due crediti hanno basi normative, perimetri territoriali e procedure distinte.

Il decreto MASAF-MIMIT-MEF è già stato pubblicato?

Al momento dell’entrata in vigore della L. 199/2025 (1° gennaio 2026), il decreto del Ministro dell’agricoltura di concerto con MIMIT e MEF non era ancora stato emanato. Il comma 459 fissa un termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il credito d’imposta per gli investimenti 2026 ex commi 454-458 non è concretamente fruibile. La presente pagina sarà aggiornata alla pubblicazione.

La percentuale del 58,7839% vale per tutti i beneficiari?

No. Il comma 460 della legge di bilancio 2026 ridetermina al 58,7839% la percentuale specificamente per le microimprese e le piccole e medie imprese del settore della produzione primaria agricola e del settore forestale. Le grandi imprese agricole seguono regole differenti, anche in relazione alla normativa UE sugli aiuti di Stato. Le eventuali percentuali per altri soggetti o settori dipendono dalle disposizioni del decreto attuativo.

Il credito d'imposta agricoltura 2026 è cumulabile con altri incentivi?

La legge di bilancio 2026 non regola espressamente la cumulabilità del credito con altri strumenti agevolativi. In generale, la compatibilità con altri incentivi — come i contributi europei del PSP 2023-2027 o le agevolazioni regionali — dipende dalle disposizioni specifiche di ciascuna misura e dai limiti previsti dalla normativa UE sugli aiuti di Stato. Il decreto MASAF-MIMIT-MEF potrà introdurre ulteriori chiarimenti sul punto.

Cosa si intende per 'limiti di spesa' del comma 457?

Il comma 457 dei commi 454-458 fissa un tetto complessivo alle risorse disponibili per il credito d’imposta agricoltura. Le procedure di concessione che il decreto MASAF-MIMIT-MEF definirà saranno finalizzate proprio ad assicurare il rispetto di questo limite, evitando che il totale dei crediti riconosciuti superi lo stanziamento autorizzato. Il meccanismo è pertanto a sportello o a riparto, secondo le modalità che il decreto stabilirà.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-29
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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