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Ultimo aggiornamento: 19 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 725 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) inserisce il comma 1-ter nell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Dal 15 giugno 2026, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare l’eventuale inadempienza da cartella di qualunque ammontare prima di pagare compensi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR) anche sotto la soglia dei 5.000 euro, con obbligo di pagare direttamente all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito.

Approfondimento normativo completo: Comma 725 LB 2026: art. 48-bis DPR 602/73 e compensi professionisti.

La nuova verifica per i compensi professionali erogati dalla PA dal 2026

Il comma 725 della legge di bilancio 2026 interviene sull’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, inserendo un nuovo comma 1-ter che estende in modo significativo l’ambito applicativo della verifica di morosità obbligatoria. Sino al 14 giugno 2026, tale verifica era prevista solo per pagamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro. A decorrere dal 15 giugno 2026, la soglia viene eliminata per i compensi di lavoro autonomo: qualunque pagamento effettuato dalla PA a un professionista richiede la preventiva verifica presso l’agente della riscossione.

La norma si rivolge ai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 48-bis — in primo luogo le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 — e trova applicazione in relazione alle somme di cui all’art. 54 TUIR: si tratta dei compensi percepiti nell’esercizio di arti e professioni, anche quando derivano da incarichi conferiti in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. La nuova disposizione incide quindi su una platea molto ampia di professionisti che lavorano stabilmente con le amministrazioni pubbliche.

In caso di esito positivo della verifica — cioè quando risulta che il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare — la PA è tenuta a pagare direttamente all’agente della riscossione l’importo del debito fino a concorrenza delle somme dovute al professionista. L’eccedenza viene corrisposta al professionista. Il meccanismo si attiva in base all’esito della verifica, senza necessità di una pronuncia giudiziaria o di un provvedimento aggiuntivo.

Cosa deve fare il professionista prima di emettere parcella alla PA

  • Verificare la propria posizione debitoria presso l’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione)
  • Regolarizzare eventuali cartelle di pagamento inevase, anche di importo ridotto, prima del 15 giugno 2026
  • Richiedere, se del caso, la rateizzazione del debito prima della data di efficacia operativa della norma
  • Informare il responsabile amministrativo della PA committente dell’eventuale presenza di cartelle
  • Consultare un commercialista per pianificare la gestione dei debiti tributari pregressi prima della nuova scadenza

Caso 1: Tizio, avvocato con parcella da 3.000 euro e cartella inevasa

Scenario. Tizio è un avvocato iscritto all’albo che nel luglio 2026 riceve un pagamento di 3.000 euro da un comune per una consulenza legale. L’importo è inferiore alla precedente soglia di 5.000 euro, ma la nuova norma si applica già dal 15 giugno 2026. Il comune, prima di disporre il pagamento, effettua la verifica ex art. 48-bis, comma 1-ter, e riscontra che Tizio ha una cartella di pagamento inevasa di 1.800 euro.

Come si legge in pratica. Il comune è obbligato a pagare 1.800 euro direttamente all’agente della riscossione, a concorrenza del debito risultante dalla verifica. I restanti 1.200 euro vengono corrisposti a Tizio. Il meccanismo si attiva automaticamente in base all’esito della verifica, senza necessità di ulteriori procedimenti. Tizio avrebbe potuto evitare questa situazione regolarizzando la cartella o richiedendone la rateizzazione prima del 15 giugno 2026. Da quella data, anche i pagamenti sotto soglia sono soggetti alla verifica.

Riepilogo Caso 1

  • Compenso dovuto dalla PA: 3.000 euro (sotto la precedente soglia di 5.000 euro)
  • Cartella inevasa risultante dalla verifica: 1.800 euro
  • Pagamento all’agente della riscossione: 1.800 euro
  • Pagamento al professionista: 1.200 euro
  • Norma applicata: art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/73, introdotto dal comma 725 LB 2026

Caso 2: Caia, consulente del lavoro senza debiti con il fisco

Scenario. Caia è una consulente del lavoro che nel settembre 2026 emette una parcella di 2.500 euro a favore di un ente pubblico per un’attività di assistenza nella gestione del personale. L’ente effettua la verifica obbligatoria ex art. 48-bis, comma 1-ter. L’esito della verifica è negativo: Caia non risulta inadempiente ad alcuna cartella di pagamento.

Come si legge in pratica. Poiché la verifica dà esito negativo, l’ente pubblico paga l’intero importo di 2.500 euro direttamente a Caia, senza alcun trattenimento a favore dell’agente della riscossione. La verifica rimane un adempimento obbligatorio per l’ente, ma non produce effetti sul pagamento quando il professionista è in regola con i propri obblighi. Caia non deve fare nulla di diverso rispetto al passato, se non essere consapevole che dal 15 giugno 2026 la verifica avviene anche per compensi inferiori a 5.000 euro.

Riepilogo Caso 2

  • Compenso dovuto dalla PA: 2.500 euro
  • Esito verifica art. 48-bis, comma 1-ter: nessuna cartella inevasa
  • Pagamento all’agente della riscossione: 0 euro
  • Pagamento al professionista: 2.500 euro (importo integrale)
  • Effetto pratico: nessuno, grazie alla posizione regolare del professionista

Caso 3: Sempronio, commercialista con debito superiore al compenso

Scenario. Sempronio è un commercialista che riceve un pagamento di 1.500 euro da un’azienda sanitaria locale per una consulenza fiscale. La verifica ex art. 48-bis rivela che Sempronio ha cartelle di pagamento inevase per un totale di 4.000 euro, quindi un importo superiore al compenso dovuto. La PA deve applicare il meccanismo previsto dal comma 725 LB 2026.

Come si legge in pratica. Poiché il debito di Sempronio (4.000 euro) è superiore al compenso dovuto (1.500 euro), la PA versa l’intero importo di 1.500 euro all’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica. A Sempronio non viene corrisposto nulla in questa occasione. Il debito residuo (2.500 euro) rimane a carico di Sempronio e sarà oggetto dei normali strumenti di riscossione. La norma si applica a cartelle di qualunque ammontare, come espressamente previsto dal comma 725 LB 2026.

Riepilogo Caso 3

  • Compenso dovuto dalla PA: 1.500 euro
  • Debito da cartelle inevase: 4.000 euro (superiore al compenso)
  • Pagamento all’agente della riscossione: 1.500 euro (intero compenso, fino a concorrenza)
  • Pagamento al professionista: 0 euro
  • Debito residuo non coperto dal compenso: 2.500 euro (soggetto a ordinaria riscossione)

Quando conviene una verifica

Hai compensi pendenti da una PA e cartelle non regolarizzate? Un esperto può aiutarti a gestire la tua posizione prima del 15 giugno 2026. Parla con un commercialista.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Dal quando si applica la nuova verifica per i compensi professionali sotto 5.000 euro?

La nuova verifica ex art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/73, introdotta dal comma 725 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), ha efficacia operativa a decorrere dal 15 giugno 2026. La norma è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, ma l’applicazione pratica ai pagamenti è fissata al 15 giugno 2026. Prima di questa data, la soglia dei 5.000 euro continuava ad applicarsi per la verifica di morosità.

Quali professionisti sono interessati dalla nuova norma?

La norma riguarda i titolari di compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti e ogni altro esercente arti e professioni che riceva compensi da soggetti pubblici rientranti nell’ambito dell’art. 48-bis, comma 1, DPR 602/73. È espressamente inclusa la fattispecie del patrocinio a spese dello Stato, in cui il compenso è erogato dalla PA in favore del difensore del non abbiente.

Cosa succede se il professionista ha più cartelle, di importi diversi?

L’art. 48-bis, comma 1-ter, come inserito dal comma 725 LB 2026, fa riferimento all’inadempienza derivante dalla notifica di «una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare». La verifica tiene quindi conto dell’intero debito complessivo risultante da tutte le cartelle inevase. La PA pagherà all’agente della riscossione fino a concorrenza di tale importo complessivo, e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al professionista.

Il professionista può fare qualcosa per evitare la trattenuta?

Sì. Se il professionista regolarizza il proprio debito — pagando integralmente le cartelle o ottenendo una rateizzazione ammessa — prima che la PA effettui la verifica, l’esito sarà negativo e il pagamento avverrà per intero in suo favore. È opportuno verificare la propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con anticipo rispetto alla data del pagamento, e pianificare con un commercialista le modalità di regolarizzazione.

Il patrocinio a spese dello Stato è incluso nella nuova norma?

Sì. Il comma 725 LB 2026 menziona esplicitamente i compensi dovuti agli esercenti arti e professioni «anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato». Ciò significa che anche quando la liquidazione del compenso avviene in seguito all’ammissione al gratuito patrocinio e il pagamento è disposto dall’ufficio giudiziario o da altra PA, la verifica ex art. 48-bis, comma 1-ter, è obbligatoria a decorrere dal 15 giugno 2026.

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Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-29
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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