Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Aliquota imposta sostitutiva rivalutazione: 21% (era 18%).
- Base imponibile: valore di perizia giurata al 1° gennaio 2026.
- L’imposta sostitutiva annulla la plusvalenza tassabile in sede di cessione.
- La scelta è opzionale: conviene calcolare il confronto caso per caso.
- Norma in vigore dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025, comma 144).
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 144 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica l’art. 5, comma 2, della L. 448/2001 innalzando l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione opzionale di partecipazioni e terreni dal 18% al 21%. La norma opera modificando il regime delle plusvalenze (artt. 67-68 TUIR) e si applica alle perizie giurate redatte dal 1° gennaio 2026.
Approfondimento normativo completo: Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%.
Rivalutazione delle partecipazioni nel 2026: cosa cambia con la legge di bilancio
La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha riportato in auge lo strumento della rivalutazione opzionale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ma con una novità di rilievo rispetto all’edizione precedente: l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata innalzata dal 18% al 21%. Chi intende affrancare il costo fiscale di una quota societaria deve quindi aggiornare i propri calcoli di convenienza.
Il meccanismo rimane quello collaudato introdotto dalla L. 448/2001: il contribuente fa redigere una perizia giurata di stima al 1° gennaio 2026, versa l’imposta sostitutiva del 21% sul valore periziato e, da quel momento, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione sale al valore della perizia. In caso di cessione successiva, la plusvalenza imponibile si calcola sulla differenza tra prezzo di vendita e valore rivalutato, non sul costo storico originario.
Il punto centrale dell’analisi è sempre il confronto tra il costo della rivalutazione (21% sul valore corrente) e l’imposta che si pagherebbe senza rivalutare (aliquota ordinaria sulle plusvalenze, tipicamente 26% per le partecipazioni non qualificate). Nei casi pratici seguenti illustriamo tre scenari tipici con importi ipotetici ma meccanismi fedeli alla norma, per aiutare il lettore a impostare correttamente il calcolo.
Cosa verificare prima di rivalutare
- Verificare il costo fiscale storico della partecipazione (atto di acquisto o conferimento).
- Ottenere una stima informale del valore corrente per stimare la plusvalenza latente.
- Calcolare l’imposta sostitutiva al 21% sul valore periziato e confrontarla con l’imposta su cessione senza rivalutazione.
- Verificare i tempi: la perizia giurata deve essere redatta entro il termine stabilito dalla norma attuativa.
- Valutare se la cessione è effettivamente programmata a breve, altrimenti il costo della rivalutazione anticipa un esborso non necessario.
Caso 1: Tizio, piccolo socio con plusvalenza contenuta
Scenario. Tizio possiede il 10% di una Srl acquistato nel 2018 per 5.000 euro. Il valore corrente al 1° gennaio 2026 è stimato dalla perizia in 40.000 euro. Tizio intende vendere la quota entro l’anno a un prezzo di 40.000 euro. Senza rivalutazione, la plusvalenza sarebbe di 35.000 euro; con rivalutazione, il costo fiscale sale a 40.000 euro e la plusvalenza in sede di cessione si azzera.
Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, Tizio pagherebbe il 26% su 35.000 euro di plusvalenza, pari a 9.100 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva è del 21% su 40.000 euro, pari a 8.400 euro. Il risparmio netto sarebbe di 700 euro, ma occorre aggiungere il costo della perizia giurata (variabile, tipicamente 500-1.500 euro per partecipazioni di questa entità). Se la perizia costa 800 euro, il saldo economico è negativo. Il consulente deve valutare anche l’eventualità che il prezzo di vendita superi 40.000 euro, nel qual caso la rivalutazione diventerebbe più vantaggiosa in quanto limiterebbe la plusvalenza residua.
Riepilogo Caso 1
- Costo storico partecipazione: 5.000 euro
- Valore perizia al 01/01/2026: 40.000 euro
- Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 8.400 euro
- Imposta senza rivalutazione (26% su 35.000): 9.100 euro
- Risparmio lordo: 700 euro (da confrontare con costo perizia)
Caso 2: Caia, socia di maggioranza con plusvalenza elevata
Scenario. Caia detiene il 60% di una Srl acquistato nel 2015 per 20.000 euro. Il valore corrente al 1° gennaio 2026, risultante dalla perizia giurata, è 300.000 euro. Caia ha ricevuto un’offerta vincolante di acquisto a 300.000 euro da un soggetto terzo e intende perfezionare la cessione nel corso del 2026.
Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile sarebbe di 280.000 euro e l’imposta al 26% ammonterebbe a 72.800 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva sul valore periziato di 300.000 euro sarebbe pari a 63.000 euro. Il risparmio netto è di 9.800 euro, a cui si sottraggono i costi della perizia (stimabili in 1.500-3.000 euro per una Srl di queste dimensioni): il saldo rimane significativamente positivo. In questo scenario la rivalutazione è conveniente in modo chiaro, e Caia dovrà soltanto assicurarsi di versare l’imposta sostitutiva nei termini previsti dalla norma attuativa prima di rogitare la cessione.
Riepilogo Caso 2
- Costo storico partecipazione: 20.000 euro
- Valore perizia al 01/01/2026: 300.000 euro
- Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 63.000 euro
- Imposta senza rivalutazione (26% su 280.000): 72.800 euro
- Risparmio netto stimato (al netto perizia): circa 6.800-8.300 euro
Caso 3: Sempronio, socio con costo storico già elevato
Scenario. Sempronio ha acquistato il 25% di una Srl nel 2023 per 180.000 euro, valore prossimo a quello di mercato attuale stimato dalla perizia al 1° gennaio 2026 in 195.000 euro. La plusvalenza latente è quindi contenuta: soli 15.000 euro. Sempronio valuta se rivalutare per congelare il valore anche in previsione di future crescite.
Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, l’imposta sulla plusvalenza di 15.000 euro sarebbe del 26%, pari a 3.900 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva sul valore periziato di 195.000 euro sarebbe 40.950 euro: un esborso enormemente superiore rispetto all’imposta evitata. In questo caso la rivalutazione è nettamente sconveniente se l’orizzonte di cessione è a breve termine. Potrebbe avere senso soltanto se Sempronio prevede che il valore della società cresca in modo rilevante nei prossimi anni e voglia bloccare oggi il costo fiscale a 195.000 euro per non pagare l’imposta ordinaria su una plusvalenza molto maggiore in futuro: si tratta di una scelta speculativa che richiede analisi prospettica con un professionista.
Riepilogo Caso 3
- Costo storico partecipazione: 180.000 euro
- Valore perizia al 01/01/2026: 195.000 euro
- Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 40.950 euro
- Imposta senza rivalutazione (26% su 15.000): 3.900 euro
- Valutazione: rivalutazione sconveniente salvo prospettiva di forte crescita futura
Quando conviene una verifica
Il calcolo di convenienza dipende dalla situazione specifica: affidati a un esperto. Consulta un commercialista.
Norme e fonti collegate
- Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21% (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Qual è l'aliquota per rivalutare le partecipazioni nel 2026?
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, comma 144) ha fissato al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione opzionale delle partecipazioni non quotate e dei terreni. L’aliquota precedente, applicata nelle edizioni della stessa norma fino al 2025, era del 18%. Il versamento si applica sul valore risultante dalla perizia giurata redatta al 1° gennaio 2026.
La perizia giurata è obbligatoria per rivalutare?
Sì. La rivalutazione opzionale introdotta dalla L. 448/2001, cui fa riferimento il comma 144 della legge di bilancio 2026, richiede che il valore della partecipazione sia attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato (dottore commercialista, revisore legale o perito iscritto a un albo). Il costo della perizia è deducibile dall’imposta sostitutiva in determinate condizioni: il professionista che la redige può orientare il contribuente sulle modalità di scomputo.
Se rivaluto e poi vendo a un prezzo superiore al valore periziato, pago ancora tasse?
Sì. Il valore rivalutato diventa il nuovo costo fiscalmente riconosciuto: se il prezzo di cessione supera il valore della perizia, la differenza è ulteriore plusvalenza tassabile con le regole ordinarie (tipicamente 26% per le partecipazioni non qualificate). La rivalutazione non è quindi una copertura totale, ma congela la tassazione sulla parte di guadagno maturata fino al 1° gennaio 2026.
Posso rivalutare anche se non ho intenzione di vendere a breve?
Sì, la norma non impone un obbligo di cessione entro un termine. Tuttavia, anticipare il pagamento del 21% senza una prospettiva concreta di realizzo comporta un costo immediato a fronte di un beneficio futuro incerto. L’analisi di convenienza deve quindi tenere conto del valore temporale del denaro e della prevedibile evoluzione del valore della società.
Cosa succede se rivaluto e poi la partecipazione perde valore?
Se la partecipazione perde valore dopo la rivalutazione, il contribuente ha già versato l’imposta sostitutiva sul valore superiore senza possibilità di rimborso. In caso di cessione a un prezzo inferiore al valore rivalutato, si registrerebbe una minusvalenza fiscale computabile secondo le regole del TUIR, ma l’imposta sostitutiva già versata non viene restituita. Questo rischio rende la rivalutazione particolarmente delicata per le partecipazioni in società con valore volatile.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti