Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1142 c.c. – Presunzione di possesso intermedio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1141 - Articolo 1141 Codice Civile: Mutamento della detenzione in posses…→Cod. civ. art. 1143 - Articolo 1143 Codice Civile: Presunzione di possesso anteriore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1140 Codice Civile: Possesso→Articolo 1144 Codice Civile: Atti di tolleranza→Articolo 1139 Codice Civile: Rinvio alle norme sulla comunione→Articolo 1145 Codice Civile: Possesso di cose fuori commercio→Articolo 1138 Codice Civile: Regolamento di condominio→Art. 1146 c.c.: Successione nel possesso. Accessione del possesso→Art. 1137 c.c.: Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1142 c.c. introduce la presunzione di possesso intermedio, stabilendo che il possessore attuale, il quale abbia posseduto in tempo più remoto, si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio. Si tratta di una presunzione di grande utilità pratica, perché alleggerisce l'onere probatorio gravante su chi intende far valere un possesso protratto nel tempo, in particolare ai fini dell'usucapione. La norma si inserisce nel sistema delle presunzioni possessorie che il codice civile detta per agevolare l'accertamento di situazioni di fatto, come il possesso, che si svolgono nel tempo e di cui sarebbe difficile fornire prova istante per istante.
La funzione delle presunzioni possessorie
Il possesso è una situazione di fatto che si protrae nel tempo e dalla quale l'ordinamento fa discendere conseguenze giuridiche rilevanti, prima fra tutte l'acquisto della proprietà o di altri diritti reali per usucapione. Provare che il possesso si è esercitato in modo continuo per l'intero periodo richiesto sarebbe oltremodo gravoso se occorresse dimostrare ogni singolo momento. Per questo il codice prevede una serie di presunzioni che, partendo da fatti noti e più agevolmente dimostrabili, consentono di inferire fatti ignoti. L'art. 1142 c.c. appartiene a questa categoria e opera sul piano della continuità temporale del possesso.
Il meccanismo della presunzione
La presunzione muove da due fatti noti: il possesso attuale e il possesso in un tempo più remoto. Dimostrati questi due estremi, la norma consente di presumere il possesso anche nel periodo intermedio, senza che il possessore debba provarne l'esercizio in ciascun momento di quell'arco temporale. La logica sottesa è quella della normalità: chi possedeva in passato e possiede ancora oggi, con ogni probabilità ha continuato a possedere anche nel frattempo. La presunzione traduce in regola giuridica questa massima di comune esperienza, sollevando il possessore da una prova altrimenti diabolica.
La natura relativa della presunzione
La presunzione di possesso intermedio è una presunzione relativa, ossia ammette la prova contraria. Ciò significa che la parte interessata può dimostrare che, nel periodo intermedio, il possesso in realtà fu interrotto o cessato, vincendo così l'inferenza posta dalla norma. La relatività della presunzione realizza un equilibrio: da un lato agevola il possessore nella prova della continuità, dall'altro non sacrifica del tutto la posizione di chi contesta il possesso, al quale resta aperta la possibilità di provare l'interruzione. Il giudice valuterà quindi le prove offerte per stabilire se la presunzione sia o meno superata.
Il rilievo ai fini dell'usucapione
L'ambito di maggiore rilevanza pratica della norma è quello dell'usucapione, che richiede il possesso continuato per un determinato periodo di tempo. La continuità è un requisito essenziale, e la presunzione di possesso intermedio ne facilita notevolmente la dimostrazione: provato il possesso a un momento iniziale e al momento attuale, la continuità nel mezzo si presume. Chi intende usucapire può così concentrare la prova sui due estremi temporali, mentre la prova dell'interruzione graverà su chi vi abbia interesse. La norma assume dunque un ruolo centrale nelle controversie in tema di acquisto per usucapione.
Il coordinamento con le altre presunzioni
L'art. 1142 c.c. va letto insieme alle altre presunzioni che il codice civile detta in materia di possesso. Tra queste rilevano la presunzione di possesso in chi esercita il potere di fatto sulla cosa e la presunzione che il possesso attuale, accompagnato da titolo, si estenda al tempo a cui risale il titolo. Queste regole concorrono a delineare un sistema coerente, volto a facilitare l'accertamento del possesso nei suoi vari profili. La presunzione di possesso intermedio si distingue per il suo specifico oggetto: la continuità temporale tra un possesso pregresso e quello attuale.
Profili probatori e applicativi
Sul piano operativo, chi invoca la presunzione deve preliminarmente fornire la prova dei due fatti noti, cioè del possesso attuale e di quello in un tempo anteriore. Solo una volta dimostrati questi presupposti scatta l'inferenza sul possesso intermedio. La controparte, per neutralizzare la presunzione, dovrà allegare e provare circostanze idonee a dimostrare l'interruzione del possesso nel periodo intermedio. In sede contenziosa, la corretta impostazione del riparto dell'onere della prova attorno a questa presunzione è spesso decisiva per l'esito delle cause in tema di possesso e di usucapione.
Presunzioni semplici e presunzioni legali
La presunzione di possesso intermedio appartiene alla categoria delle presunzioni legali, cioè di quelle inferenze che è la stessa legge a stabilire, sollevando la parte dall'onere di provare il fatto presunto. Si distingue dalle presunzioni semplici, rimesse alla prudente valutazione del giudice. La scelta del legislatore di tipizzare questa specifica inferenza risponde all'esigenza di dare certezza all'accertamento del possesso continuato, sottraendolo alla discrezionalità del singolo giudizio. Trattandosi di presunzione relativa, essa opera comunque entro un sistema che lascia spazio alla prova contraria, realizzando un punto di equilibrio tra l'agevolazione probatoria a favore del possessore e la tutela di chi intenda contestare la continuità del possesso.
Continuità del possesso e usucapione
La continuità è uno dei requisiti del possesso utile ai fini dell'usucapione, accanto ad altri come l'assenza di violenza e clandestinità. Il possesso deve protrarsi senza interruzioni per il tempo stabilito dalla legge perché si produca l'effetto acquisitivo. La presunzione dell'art. 1142 c.c. incide proprio su questo requisito, agevolando la dimostrazione della continuità tra un possesso pregresso e quello attuale. Va tuttavia tenuto presente che la presunzione opera sul piano probatorio della continuità temporale, mentre gli altri requisiti del possesso utile devono essere accertati secondo i principi generali. La norma, pur di grande utilità, non esonera dunque chi intende usucapire dal dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'ordinamento.
Domande frequenti
Cosa stabilisce la presunzione di possesso intermedio?
Stabilisce che chi possiede attualmente e ha posseduto in un tempo più remoto si presume aver posseduto anche nel periodo intermedio, ai sensi dell'art. 1142 c.c.
È una presunzione assoluta o relativa?
È una presunzione relativa: ammette la prova contraria, cioè la dimostrazione che nel periodo intermedio il possesso fu in realtà interrotto.
A cosa serve questa presunzione?
Serve ad agevolare la prova della continuità del possesso, particolarmente rilevante ai fini dell'usucapione, evitando di dover provare ogni singolo momento.
Cosa deve provare chi invoca la presunzione?
Deve provare i due fatti noti: il possesso attuale e il possesso in un tempo anteriore. Dimostrati questi, si presume il possesso nel periodo intermedio.
Come si supera la presunzione?
La parte interessata può vincerla provando che nel periodo intermedio il possesso fu interrotto o cessato, secondo la valutazione del giudice.