Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 1058 c.c. indica i modi di costituzione delle servitù volontarie: contratto o testamento. Il contratto richiede la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 n. 4) e la trascrizione per l’opponibilità; restano distinte le servitù coattive e quelle per usucapione o destinazione del padre di famiglia.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1058 c.c. – Modi di costituzione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.

In sintesi

  • Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.
  • Il contratto può essere a titolo oneroso o gratuito; il testamento consente la costituzione mortis causa.
  • La norma riguarda le servitù volontarie, distinte da quelle coattive (artt. 1032-1057 c.c.) e da quelle acquistate per usucapione o destinazione del padre di famiglia (artt. 1061-1062 c.c.).
  • La forma scritta ad substantiam è richiesta quando il fondo dominante o servente è immobile (art. 1350 c.c.).
  • La trascrizione nei registri immobiliari è necessaria per l'opponibilità ai terzi (art. 2643 c.c.).

Commento all'art. 1058 c.c., Modi di costituzione delle servitù prediali

L'art. 1058 c.c. individua i titoli negoziali attraverso cui si costituiscono le servitù prediali: il contratto e il testamento. La norma si colloca nel Capo III del Titolo VI, dedicato alle servitù prediali volontarie, e si distingue nettamente dal regime delle servitù coattive (artt. 1032-1057 c.c.) e da quello delle servitù acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (artt. 1061-1062 c.c.).

Contratto

Il contratto è il modo ordinario di costituzione. Può essere a titolo oneroso (con corrispettivo) o gratuito (donazione). Poiché oggetto del negozio è un diritto reale immobiliare, la forma scritta è richiesta a pena di nullità ai sensi dell'art. 1350 n. 4 c.c. Il contratto costitutivo deve essere trascritto nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi aventi causa dal proprietario del fondo servente (art. 2643 n. 4 c.c.).

Testamento

La servitù può anche essere costituita mortis causa mediante disposizione testamentaria. In tal caso, l'efficacia si produce all'apertura della successione (art. 456 c.c.) e la servitù grava sul fondo a vantaggio del fondo dominante indicato nel testamento. Anche qui la trascrizione è necessaria per l'opponibilità.

Rapporto con le servitù coattive

Le servitù coattive (passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., elettrodotto ex art. 1056 c.c., acquedotto ex artt. 1033-1043 c.c.) sorgono invece per sentenza o atto amministrativo in presenza dei presupposti legali, indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo servente. L'art. 1058 non si applica a queste ipotesi.

Capacità e legittimazione

Per costituire una servitù per contratto occorre la capacità di disporre del fondo servente. Solo il pieno proprietario (o chi ne ha la rappresentanza) può farlo; l'usufruttuario non ha tale potere. Il nudo proprietario, al contrario, può imporre servitù che non pregiudichino l'usufrutto (art. 1060 c.c.).

Casi pratici

Caso 1: servitù per contratto

Tizio e Caio costituiscono una servitù di passaggio con contratto. Trattandosi di diritto reale immobiliare, serve la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 n. 4) e la trascrizione per l'opponibilità ai terzi (art. 1058 c.c.).

Caso 2: servitù per testamento

Il testatore costituisce una servitù a favore di un fondo con disposizione testamentaria: l'efficacia si produce all'apertura della successione e la trascrizione è necessaria per l'opponibilità.

Domande frequenti

Come si costituiscono le servitù prediali volontarie?

Per contratto o per testamento (art. 1058 c.c.).

Che forma serve per il contratto costitutivo?

La forma scritta a pena di nullità (art. 1350 n. 4 c.c.), trattandosi di diritto reale immobiliare; la trascrizione la rende opponibile ai terzi.

Quando produce effetti la servitù costituita per testamento?

All'apertura della successione (art. 456 c.c.); anche qui la trascrizione è necessaria per l'opponibilità.

Il contratto può essere gratuito?

Sì: può essere a titolo oneroso (con corrispettivo) o gratuito (donazione).

Come si distinguono dalle servitù coattive?

Le servitù coattive (passaggio, elettrodotto, acquedotto) sorgono per sentenza o atto amministrativo in presenza dei presupposti di legge, non per contratto o testamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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