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Art. 1058 c.c. Modi di costituzione
In vigore
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1058 c.c., Modi di costituzione delle servitù prediali
L'art. 1058 c.c. individua i titoli negoziali attraverso cui si costituiscono le servitù prediali: il contratto e il testamento. La norma si colloca nel Capo III del Titolo VI, dedicato alle servitù prediali volontarie, e si distingue nettamente dal regime delle servitù coattive (artt. 1032-1057 c.c.) e da quello delle servitù acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (artt. 1061-1062 c.c.).
Contratto
Il contratto è il modo ordinario di costituzione. Può essere a titolo oneroso (con corrispettivo) o gratuito (donazione). Poiché oggetto del negozio è un diritto reale immobiliare, la forma scritta è richiesta a pena di nullità ai sensi dell'art. 1350 n. 4 c.c. Il contratto costitutivo deve essere trascritto nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi aventi causa dal proprietario del fondo servente (art. 2643 n. 4 c.c.).
Testamento
La servitù può anche essere costituita mortis causa mediante disposizione testamentaria. In tal caso, l'efficacia si produce all'apertura della successione (art. 456 c.c.) e la servitù grava sul fondo a vantaggio del fondo dominante indicato nel testamento. Anche qui la trascrizione è necessaria per l'opponibilità.
Rapporto con le servitù coattive
Le servitù coattive (passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., elettrodotto ex art. 1056 c.c., acquedotto ex artt. 1033-1043 c.c.) sorgono invece per sentenza o atto amministrativo in presenza dei presupposti legali, indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo servente. L'art. 1058 non si applica a queste ipotesi.
Capacità e legittimazione
Per costituire una servitù per contratto occorre la capacità di disporre del fondo servente. Solo il pieno proprietario (o chi ne ha la rappresentanza) può farlo; l'usufruttuario non ha tale potere. Il nudo proprietario, al contrario, può imporre servitù che non pregiudichino l'usufrutto (art. 1060 c.c.).
Domande frequenti
È necessaria la forma scritta per costituire una servitù per contratto?
Sì. Ai sensi dell'art. 1350 n. 4 c.c. i contratti che costituiscono diritti reali su beni immobili devono essere redatti per iscritto a pena di nullità.
La servitù costituita per testamento è immediatamente opponibile ai terzi?
No. Anche le servitù di origine testamentaria devono essere trascritte nei registri immobiliari per essere opponibili agli aventi causa dal proprietario del fondo servente (art. 2643 c.c.).
L'usufruttuario può costituire una servitù sul fondo?
No. L'usufruttuario non può costituire servitù che eccedano la durata del suo diritto. Solo il nudo proprietario può imporre servitù permanenti, a condizione che non pregiudichino l'usufrutto (art. 1060 c.c.).
Qual è la differenza tra servitù volontaria e servitù coattiva?
La servitù volontaria si costituisce per accordo delle parti o per testamento (art. 1058 c.c.). Quella coattiva sorge per legge, sentenza o atto amministrativo, quando sussistono i presupposti previsti dagli artt. 1032-1057 c.c., e può essere imposta anche contro la volontà del proprietario del fondo servente.
Un contratto verbale di servitù è valido?
No. Il contratto verbale che abbia ad oggetto la costituzione di una servitù prediale è nullo per difetto di forma. È richiesta la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.