Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

In sintesi

Sì. La tredicesima matura mensilmente per dodicesimi: se lasci il lavoro a metà anno ti spettano i ratei maturati fino all’ultimo giorno di servizio. Il datore li liquida nel saldo finale, indipendentemente dal motivo della cessazione (dimissioni, licenziamento, pensionamento).

Riferimento normativo

CCNL (contrattazione collettiva)

Tabella riepilogativa

Calcolo del rateo di tredicesima
Mesi lavorati nell’anno Rateo spettante Esempio (13ª piena 2.000 €)
1 mese 1/12 166,67 €
4 mesi (gen-apr) 4/12 666,67 €
7 mesi (gen-lug) 7/12 1.166,67 €
12 mesi 12/12 (intera) 2.000,00 €

Come matura la tredicesima mese per mese

La tredicesima non è un bonus discrezionale: è parte della retribuzione e matura proporzionalmente per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni lavorati. Il CCNL stabilisce la base di calcolo (di norma la retribuzione globale di fatto del mese di dicembre o del mese di cessazione). Verificare sempre il proprio contratto collettivo per eventuali voci escluse o incluse.

Quando viene pagato il rateo

Il rateo maturato fino all’ultimo giorno di lavoro viene liquidato nel saldo finale (spesso chiamato «conguaglio» o «ultima busta paga»). Non è necessario un accordo separato: è un diritto automatico. I CCNL possono prevedere termini specifici per la liquidazione del saldo, di norma entro 30-60 giorni dalla cessazione.

Vale anche per la quattordicesima?

Sì. Se il tuo CCNL prevede anche la quattordicesima (tipica di alcuni settori come turismo, commercio, industria chimica) il meccanismo è lo stesso: matura per dodicesimi e viene liquidata pro quota al momento della cessazione. Controlla il tuo contratto collettivo per verificarne l’esistenza e la base di calcolo.

Casi pratici

Tizio – si dimette a fine aprile

Tizio ha una tredicesima annua piena di 1.800 €. Se lascia il lavoro il 30 aprile gli spettano 4/12 = 600 € lordi, che vengono inclusi nel saldo finale insieme al TFR e alle ferie non godute.

Caia – licenziata a luglio con quattordicesima

Caia lavora nel turismo, dove è prevista la quattordicesima pagata a giugno. Viene licenziata a luglio: ha già ricevuto la quattordicesima intera a giugno (7 mesi su 12 maturati per quella competenza). Per la tredicesima (anno gen-dic) le spettano 7/12 nel saldo finale.

Sempronio – datore che non paga il rateo

Sempronio lascia il lavoro a fine settembre e il datore non include il rateo di tredicesima nel saldo. Sempronio può diffidare il datore per iscritto e, in mancanza di risposta, rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro o agire con decreto ingiuntivo.

Domande frequenti

La tredicesima spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?

Sì. Il rateo di tredicesima maturato spetta sempre, qualunque sia la causa di cessazione del rapporto, compreso il licenziamento per giusta causa.

Come si calcola la base della tredicesima?

Di regola la base è la retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + superminimi contrattuali). Le voci incluse o escluse variano per CCNL: verifica il tuo contratto collettivo.

Un mese lavorato per soli 10 giorni conta per il rateo?

Di norma no: la maggior parte dei CCNL considera intero il mese solo se si sono lavorati almeno 15 giorni (o la metà dei giorni lavorativi del mese). Controlla la clausola specifica del tuo contratto.

Il rateo di tredicesima è tassato come lo stipendio?

Sì. I ratei di tredicesima e quattordicesima sono assoggettati a tassazione IRPEF ordinaria e contributi previdenziali, come la normale retribuzione mensile.

Cosa fare se il datore non paga il rateo nella busta finale?

Inviare una diffida scritta al datore. In mancanza di risposta si può presentare esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o agire giudizialmente con ricorso al giudice del lavoro o decreto ingiuntivo.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La tredicesima e' parte integrante della retribuzione e matura mensilmente per dodicesimi: se il rapporto cessa a meta' anno spettano i ratei maturati fino all'ultimo giorno di servizio.
  • Il diritto al rateo prescinde dal motivo della cessazione: vale per dimissioni, licenziamento, pensionamento e scadenza del termine.
  • La frazione di mese superiore a quindici giorni si conteggia, di regola, come mese intero ai fini della maturazione.
  • Il rateo viene liquidato nel saldo finale (conguaglio) insieme alle altre competenze di fine rapporto.
  • La base di calcolo e i criteri di computo sono stabiliti dal CCNL applicato.
  • Eventuali assenze non retribuite possono ridurre proporzionalmente il rateo, secondo le regole del contratto.
Indice dei contenuti

Una delle domande più ricorrenti di chi lascia il lavoro a meta' anno riguarda la sorte della tredicesima: spetta o si perde? La risposta e' netta: la tredicesima e' retribuzione differita e matura proporzionalmente nel corso dell'anno, per cui al lavoratore che cessa il rapporto spettano sempre i ratei accumulati fino all'ultimo giorno di servizio, indipendentemente dal motivo per cui il rapporto finisce. Comprendere il meccanismo aiuta a controllare l'ultima busta paga e a far valere il proprio diritto.

La natura della tredicesima

La tredicesima mensilita', o gratifica natalizia, non e' un premio discrezionale del datore: e' una componente della retribuzione, originariamente introdotta dalla contrattazione collettiva e oggi parte stabile del trattamento economico. Proprio perché e' retribuzione, segue la regola della maturazione progressiva: ogni mese di lavoro 'matura' un dodicesimo della mensilita' aggiuntiva. Non e' quindi un emolumento legato alla presenza in azienda a dicembre.

Come si calcola il rateo

Il calcolo e' lineare: si moltiplica la tredicesima piena per il rapporto tra i mesi lavorati nell'anno e dodici. così, chi ha lavorato sette mesi avra' diritto a sette dodicesimi. Per le frazioni di mese vale, di regola, il criterio dei quindici giorni: la frazione superiore a quindici giorni si computa come mese intero, quella inferiore non si conteggia. La base di calcolo (quali voci retributive entrano nella tredicesima) e' fissata dal CCNL applicato.

Il motivo della cessazione e' irrilevante

Un punto spesso frainteso e' l'idea che le dimissioni 'facciano perdere' la tredicesima. Non e' così: il rateo spetta a prescindere dalla causa della cessazione. Vale per le dimissioni volontarie, per il licenziamento (anche per giusta causa, salvo specifiche ipotesi), per il pensionamento e per la scadenza del contratto a termine. Il diritto al rateo deriva dal lavoro già prestato, non dalle modalita' di uscita.

Quando e come viene pagato

Il rateo di tredicesima maturato viene liquidato nel saldo finale del rapporto, comunemente chiamato conguaglio o competenze di fine rapporto, insieme al TFR, alle ferie e ai permessi non goduti e all'eventuale quattordicesima. E' opportuno verificare che l'ultima busta paga riporti correttamente tutte queste voci e che il numero di dodicesimi corrisponda ai mesi effettivamente lavorati.

Le assenze che incidono sul rateo

Alcuni periodi di assenza non retribuita possono ridurre proporzionalmente la maturazione della tredicesima, mentre altri (ad esempio le assenze tutelate) la lasciano impregiudicata. Le regole precise dipendono dal CCNL: e' bene verificare, ad esempio, l'incidenza di aspettative non retribuite o di lunghe assenze sul calcolo del rateo, per evitare sorprese nell'ultimo cedolino.

Cosa fare se il rateo non viene riconosciuto

Se nell'ultima busta paga il rateo di tredicesima manca o appare inferiore al dovuto, il lavoratore può chiederne conto al datore e, in mancanza di riscontro, rivolgersi alle organizzazioni sindacali o agli strumenti di tutela del credito da lavoro. Trattandosi di retribuzione, il rateo e' pienamente esigibile e gode delle garanzie previste per i crediti retributivi.

Domande frequenti

Se mi dimetto a meta' anno perdo la tredicesima?

No. La tredicesima matura mensilmente per dodicesimi: ti spettano i ratei accumulati fino all'ultimo giorno di servizio, a prescindere dal fatto che tu ti sia dimesso. Il motivo della cessazione e' irrilevante ai fini del rateo.

Come si calcola il rateo di tredicesima?

Si moltiplica la tredicesima piena per il rapporto tra i mesi lavorati e dodici. La frazione di mese superiore a quindici giorni si conta, di regola, come mese intero. La base di calcolo dipende dal CCNL applicato.

Quando viene pagato il rateo?

Viene liquidato nel saldo finale del rapporto (conguaglio), insieme al TFR, alle ferie e ai permessi non goduti e all'eventuale quattordicesima. Conviene verificare che l'ultima busta paga riporti correttamente tutte le voci.

Il rateo spetta anche in caso di licenziamento?

Si'. Il rateo di tredicesima deriva dal lavoro gia' prestato, quindi spetta anche in caso di licenziamento, oltre che per pensionamento e scadenza del termine. Solo specifiche ipotesi previste dal contratto possono incidere.

Le assenze influiscono sul calcolo della tredicesima?

Alcuni periodi di assenza non retribuita possono ridurre proporzionalmente la maturazione, mentre le assenze tutelate di norma non incidono. Le regole esatte dipendono dal CCNL applicato e vanno verificate caso per caso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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